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23 maggio 2017

35/17. La mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda: in mancanza restano ferme le decadenze già verificatesi (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2017)

=> Corte di Cassazione, 13 aprile 2017, n. 9557

La mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e, in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi. Difatti, se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati; è invece prevista la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2017

Corte di Cassazione
Sezione terza
Ordinanza n. 9557
13 aprile 2017

Omissis

Fatti di causa

Omissis ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di X per l’importo di Euro 2.200,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato per un contratto di locazione.
L’ingiunta propose opposizione ed avanzò domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati all’immobile locato dalle conduttrici ed il rimborso di oneri accessori non pagati.
Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e le domande riconvenzionali della locatrice opponente e la condannò al pagamento di un importo pari ad Euro 2.600,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato le conduttrici opposte al pagamento dell’importo di Euro 103,70 in favore dell’opponente, dichiarando compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono omissis, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso X.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., con riferimento all’art. 420 c.p.c. ed in relazione all’art. 5 D. lgs. 28/2010”.
Il motivo è infondato.
Le ricorrenti, conduttrici opposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione del deposito cauzionale, soggetto alle forme del rito locatizio, si sono costituite tardivamente in detto giudizio, solo all’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c..
Hanno eccepito costituendosi l’improcedibilità dell’opposizione, per non essere stato posto in essere il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
Il giudice ha quindi assegnato il termine per iniziare il procedimento di mediazione ed effettuato un rinvio a data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6 della legge richiamata, in applicazione della predetta disposizione.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, il giudizio è poi proseguito, e l’opposizione è stata accolta in primo grado, sulla base dei documenti prodotti dalle opposte al momento della loro costituzione, che il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrare (almeno in via presuntiva) l’avvenuto pagamento delle somme pretese dalla locatrice.
La locatrice opponente ha proposto appello, sostenendo che dei documenti in questione non avrebbe dovuto tenersi conto in quanto prodotti tardivamente.
La corte di appello ha accolto il gravame, affermando che la costituzione tardiva nel rito locatizio preclude la produzione di documenti.
Le ricorrenti censurano la decisione di secondo grado, sostenendo che l’improcedibilità della domanda giudiziale prima dell’esperimento del procedimento di mediazione comporterebbe che le preclusioni processuali non potrebbero maturare fino a che tale procedimento non venga svolto in concreto.
La corte di appello ha osservato, in senso contrario, che la mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva
udienza” (“il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”).
Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi.
L’interpretazione della disposizione operata dalla corte di appello va condivisa.
Se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati.
È invece prevista la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.
Se ne ricava che le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e quindi che le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio. D’altra parte, la disposizione invocata dalle ricorrenti a sostegno dei loro assunti (e precisamente il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (C. Cost., sentenza 6 dicembre 2012 n. 272), e quindi non è applicabile nel presente giudizio (nel quale peraltro la decadenza si era già verificata; cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del 18/07/2006, Rv. 591494 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 16/02/2007, Rv. 596057 01; Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008, Rv. 604399 01; Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010, Rv. 612703 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20381 del 20/11/2012, Rv. 624199 01).
Né può ritenersi applicabile l’analoga disposizione successivamente introdotta con il comma 1-bis (che sostanzialmente riproduce il precedente comma 1, dichiarato incostituzionale) dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ad opera dell’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
La nuova disposizione non è infatti applicabile ai giudizi iniziati prima del decorso di trenta giorni dalla sua entrata in vigore (ai sensi dell’art. 84, comma 2, del decreto legge citato).
Ne consegue che in realtà il presente giudizio non può affatto ritenersi soggetto alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione.
2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 416 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
La corte di appello non ha affatto ritenuto l’eccezione di pagamento una eccezione in senso stretto, né ha escluso la possibilità di rilevarla eventualmente anche di ufficio.
Ha semplicemente ritenuto precluse le produzioni documentali delle opposte, in quanto costituitesi in giudizio tardivamente, e quindi ha ritenuto non sussistente in atti la prova del dedotto pagamento, non potendo prendere in considerazione i documenti che – secondo le ricorrenti – lo avrebbero dimostrato. Di conseguenza, nessuna violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. può ravvisarsi nella pronunzia impugnata.
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente, G R, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato G.i R. ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.