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22 marzo 2017

21/17. Mediazione demandata, appello, valutazione del giudice sull’invio delle parti in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2017)

=> Corte di appello di Potenza, 15 novembre 2016

Non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio del potere giudiziale relativo all’invio delle parti in mediazione nel giudizio d’appello (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) qualora non appaiano sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione autorevole della legge o di un precedente vincolante.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2017

Corte di appello di Potenza
ordinanza
15 novembre 2016

Omissis

Rilevato che con la sentenza gravata, il Tribunale di Potenza ha disposto, conformemente alla volontà di tutte le parti, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare omissis.
che inammissibile è l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado chiesta dagli odierni appellanti;
a) nella parte in cui vi è condanna per entrambe in solido tra loro alla realizzazione, con spese a carico di entrambe in parti uguali, ai lavori di adeguamento relativi all’accesso comune nella parte residua di mq omissis di lastrico solare, poiché la condanna è in solido e gli appellati hanno espressamente dichiarato di voler attendere l’esecutività della sentenza;
b) sia nella parte in cui vi è condanna al pagamento della somma di euro omissis oltre interessi, dovuta agli appellati a titolo di conguaglio, in quanto il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell’altrui quota (Cass. 6653/2003);
considerato, in conseguenza di ciò che l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costituive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, quando la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico e non meramente dipendente, come appunto nella specie, in cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti da parte dell’assegnatario sorge nel momento in cui viene a cessare lo stato di indivisione e trova fonte nell’attribuzione ad altro condividente di un bene eccedente la sua quota (Cass. n. 406/2014);
rilevato che i motivi di gravame attengono:
1) alla assegnazione agli appellati della quota di terreno di mq omissis quale rampa di accesso al garage seminterrato, in quanto, secondo gli appellati, con tale assegnazione gli stessi non avrebbero più la possibilità di accedere ai locali seminterrati dalla via pubblica rappresentata da  omissis;
2) alla prospettata contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha da un canto definito la corte come bene di uso comune e dall’altro ne ha disposto lo scioglimento attribuendo ad entrambe il diritto di passaggio;
considerato che l’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”;
ritenuto che la norma in esame intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire una alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in attuazione dell’art. 5 della direttiva 2008/52/CE;
ritenuto che nel caso in questione, non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio di detto potere giudiziale, non apparendo sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione autorevole della legge o di un precedente vincolante, posto che la controversia permane su aspetti marginali (gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria) facilmente superabili con l’ausilio della CTU espletata in primo grado e della CTP, che fotografano lo stato dei luoghi.

PQM

Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; assegna alle parti il termine di giorni 15 per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo che ritengono più idoneo a trattare la controversia in oggetto, a far tempo dalla comunicazione della presente ordinanza; assegna il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione; dispone che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato; dispone che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in Cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza; fissa la data del omissis per l’eventuale prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello.
Si comunichi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.