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28 febbraio 2017

15/17. Invito in mediazione del contumace, erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2017)

=> Tribunale di Trapani, 13 luglio 2016

Qualora l’invito a partecipare all’incontro di mediazione contenga una erronea indicazione del domicilio va affermato, letto l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, che non si è proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione. In tal caso – rilevato ancora che nella specie il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che la parte incitata in mediazione era contumace, con la conseguente mancata verifica circa l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito – va ritenuto che il procedimento di mediazione (nella specie obbligatoria) non sia stato correttamente instaurato, dovendosi disporre – alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio – la rinnovazione della procedura. (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2017

Tribunale di Trapani
13 luglio 2016

Omissis

rilevato che dalla documentazione di causa si evince che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione diretto alla zzz contiene una erronea indicazione del domicilio;

letto il primo comma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”;

ritenuto che nel caso di specie l’articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione;

rilevato ancora che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che zzz è contumace;

rilevato che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione;

ritenuto che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della zzz;

ritenuto che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l’individuazione delle parti e del loro domicilio;

considerata la non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti;

dispone la rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all’attrice termini di 15 giorni per adire l’organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l’udienza omissis.

Il Giudice
Dott. Fiammetta Lo Bianco

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.