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17 febbraio 2017

12/17. Mediazione delegata: cosa accade se il mediatore contravviene alla prescrizione del giudice di formulare la proposta conciliativa? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2017)

=> Tribunale di Vasto, 15 giugno 2016

Nell’ipotesi in cui il giudice, con l’ordinanza ex art. art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 con cui invia le parti in mediazione, statuisca che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, se il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ometta immotivatamente di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo, la procedura di mediazione va essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore; il procedimento di mediazione deve essere quindi riaperto, innanzi allo stesso mediatore e senza oneri economici aggiuntivi per le parti (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2017

Tribunale di Vasto
Ordinanza
15 giugno 2016

Omissis

vista l’ordinanza del omissis, con la quale questo giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato, in particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
preso atto che, per concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del omissis, il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore (viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come «l’attività [...] per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015;
considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore;

PQM

dispone che le parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinché il mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti; assegna alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della procedura di mediazione, rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore; rinvia la causa all’udienza del omissis, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.