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17 gennaio 2017

4/17. Condizione di procedibilità: l’istanza di mediazione obbligatoria deve individuare con precisione la materia del contendere (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2017)

=> Tribunale di Verona, 15 dicembre 2016

In caso di mediazione obbligatoria ante causam, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è soddisfatta se l’istanza di mediazione individua con sufficiente precisione la materia del contendere, esplicitando le relative ragioni (art. 4 comma 2, d.lgs. 28/2010) (I).

La mediazione esperita ante causam, non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 qualora l’attore abbia posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate nell’istanza di mediazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2017

Tribunale di Verona
Ordinanza
15 dicembre 2016

Omissis

Rilevato che la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010; infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n. 2 rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi; inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto corrente; ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la responsabilità precontrattuale della convenuta; l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010.

PQM

Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza del omissis.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.