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28 dicembre 2016

89/16. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2016)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giugno (1).

I dati raccolti derivano da 470 Organismi rispondenti, su 779.
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 21%), di diritti reali (circa il 14%), di condominio (circa il 12%) e di locazione (circa il 12%).

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 46,5% dei casi e quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43,2% dei casi (tutti dati in linea con le precedenti rilevazioni).
In via generale, si giunge all’accordo nel 37% dei casi se si tratta di mediazione volontaria, nel 22% se obbligatoria e nel 15% se demandata dal giudice.
Tuttavia, le percentuali salgono rispettivamente a 59%, al 44 % e al 32 % (procedimenti che si chiudono con l’accordo), quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione.
Tutti dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti (patti di famiglia, successioni ereditarie e divisione, tutte con una percentuale intorno al 60%).
Con dati superiori al 50% di comparizione, vi sono poi le controversie relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie il 56%  dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione ben l’86% è assistito da un avvocato.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto ai 902 gg (dato 2015 relativo al contenzioso in Tribunale), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 111 giorni (1.1.2016-30.9.2016); dato in aumento rispetto ai 103 gg. rilevati tra il 1.1.2015-31.12.2015, gli 83 gg. rilevati nel 2014 e i 82 gg. rilevati nel 2013.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2016

23 dicembre 2016

88/16. Voce enciclopedica “Mediazione obbligatoria” (Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2016)

Mediazione obbligatoria (voce)
di Giulio SPINA
AltalexPedia, Altalex, 2016
(voce agg. al 1/12/2016)



1. Premessa metodologica
2. Introduzione
3. Apparato regolatorio ed evoluzione normativa
3.1. Entrata in vigore della disciplina originaria sulla mediazione obbligatoria
3.2. La pronuncia di incostituzionalità
3.3. La reintroduzione della mediazione obbligatoria oggi vigente
4. Ambito di applicazione della mediazione obbligatoria
4.1. Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria
4.2. I criteri guida seguiti dal legislatore delegato
4.3. Esclusioni
4.4. Approfondimento: concreta identificazione delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria
5. Disciplina e funzionamento
6. Approfondimenti: questioni pratiche e dubbi interpretativi
6.1. La condizione di procedibilità
6.2. Corretto avveramento della condizione di procedibilità
6.3. Primo incontro di mediazione e presenza delle parti
6.4. Domande riconvenzionali e domande di terzo
6.4.1. Tesi negativa
6.4.2. Tesi positiva
6.5. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
6.5.1. La questione
6.5.2. La tesi per cui l’onere della mediazione grava sul debitore ingiunto
6.5.3. La tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto
6.5.4. Cass. civ. n. 24629/2015
6.5.5. Orientamenti di merito successivi

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

21 dicembre 2016

87/16. Mediazione delegata: sì a delega con procura speciale; proposta conciliativa anche in caso di mancanza di una delle parti e con l’aiuto di consulenti; corretta redazione del verbale (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016)

=> Tribunale di Napoli Nord, 10 ottobre 2016

La mediazione disposta dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 può svolgersi, oltre che con la presenza, fin dal primo incontro, delle parti personalmente, anche con la presenza di loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche in caso di mancata presentazione di una delle parti; e ciò – qualora ritenuto necessario – anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale. In ogni caso, la proposta di mediazione va comunicata a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non abbiano partecipato alla mediazione (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di dare atto nel verbale di mediazione, in caso di mancato accordo, della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016

Tribunale di Napoli Nord
10 ottobre 2016

Omissis

valutata la natura della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili; considerate le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni difensive delle parti

PQM

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
1. comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci;
2. presenza fin dal primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.  Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”;
3. formulazione di una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4. comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”;
5. formazione di un processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Assegna alle parti giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo tribunale; rinvia la causa all’udienza omissis.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 dicembre 2016

86/16. Tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice: no all’improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016)

=> Tribunale di Milano, 27 settembre 2016

Se il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito, ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice, tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, d.lgs. 28/2010, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016

Tribunale di Milano
Sezione I
27 settembre 2016

Omissis

Il Giudice

- sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto omissis risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;

- ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;

- ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;

PQM

- respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
- rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del omissis;
- invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 dicembre 2016

85/16. MEDIA Magazine n. 12 del 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2016)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 12/16  Dicembre 2016

Cinque anni in cui si è riusciti a mantenere il portale interamente gratuito ed indipendente, con l’obiettivo di analizzare, in modo costruttivo e senza posizioni aprioristiche, l’evoluzione dell’istituto della mediazione civile nel nostro Paese, con particolare riferimento ai suoi rapporti col processo civile (entrambi componenti del complessivo sistema di gestione delle liti civili).
Cinque anni in cui - in tal modo - si è tentato di contribuire alla diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese.
Cinque anni di importanti riconoscimenti (Citazioni) e costante crescita di lettori, accessi quotidiani ed iscritti (MEDIAMagazine).
Cinque anni in cui si sono sviluppate importanti Partnership promozionali ed operative (Prodotti, Rivista La Nuova Procedura Civile), tra cui il recente CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR.
Cinque anni in cui si è mantenuto costante l’aggiornamento professionale (Banca dati giurisprudenziale; normativa) e si sono seguite ed approfondite specifiche tematiche (Focus tematici; Dati e documenti), anche a firma di vari professionisti della mediazione e del diritto (Redazione aperta; commenti e approfondimenti).
Grazie a quanti, a vario titolo, hanno collaborato e creduto nel progetto.
Grazie, soprattutto, ai nostri lettori!


GIURISPRUDENZA

=> Giudice di Pace di Torre Annunziata, 28 settembre 2016, n.582

=> Tribunale di Vasto, 30 maggio 2016

=> Tribunale di Firenze, 13 ottobre 2016


COMMENTI E APPROFONDIMENTI





DOCUMENTI



SEGNALAZIONI - EDITORIA

Pierluigi GILLI

Esame Avvocato 2016. 
Tecniche di redazione di Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari, Diritto Avanzato, Milano, 2016

ISBN: 9788822868190

Per approfondimenti si veda la pagina: http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/23/libro-per-esame-avvocato-dirittoavanzato/



REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2016
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

1 dicembre 2016

84/16. Formula: procura alle liti aggiornata con indicazioni su mediazione e negoziazione, utile anche ai fini dell’esame avvocato 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2016)

La formula della procura (mandato alle liti – atto civile) aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione) ed al decreto interministeriale 23.12.2015 è consultabile, gratuitamente, al seguente link:

Sulla preparazione all’esame avvocato 2016 si segnala:
GILLI, Esame Avvocato 2016. Tecniche di redazione di Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari, Diritto Avanzato, Milano, 2016


(Euro: 3,49 nel formato pdf, con prezzo bloccato fino al 2.12.2016)
Per informazioni si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

27 novembre 2016

83/16. Voce enciclopedica “Mediazione civile” (Osservatorio Mediazione Civile n. 83/2016)

Mediazione civile (voce)
di Giulio SPINA
AltalexPedia, Altalex, 2016
(voce agg. al 24/11/2016)




1. Premessa
2. La logica di fondo della mediazione
2.1. Conflitto e ripristino della comunicazione
2.2. Dalle posizioni agli interessi
2.3. Centralità delle parti e soluzioni creative
2.4. Principi della mediazione e profili di criticità
3. Inquadramento normativo
3.1. Normativa nazionale
3.2. Normativa europea
3.3. Rapporto tra normativa nazionale ed europea
3.4. Nozione di mediazione alla luce della normativa nazionale
4. Disciplina e funzionamento
4.1. Le quattro ipotesi di mediazione: obbligatoria, demandata, concordata, volontaria
4.2. Mediazione volontaria e non volontaria
4.3. Mediazione concordata
4.4. Ambito di applicazione della mediazione
4.5. Informativa dell’avvocato
4.6. Procedimento di mediazione
4.6.1. Principi generali
4.6.2. Il procedimento in sintesi
4.6.3. Istanza di mediazione
4.6.4. Competenza territoriale
4.6.5. In caso di più istanze
4.6.6. Mancata partecipazione alla mediazione
4.6.7. Proposta conciliativa
4.6.8. Conseguenze della mancata accettazione della proposta
4.6.9. Verbale conciliativo
4.7. Costi e agevolazioni fiscali

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 83/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 novembre 2016

82/16. Mediazione demandata, appello, improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 82/2016)

=> Tribunale di Firenze, 13 ottobre 2016

Il mancato esperimento della mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, comporta l’improcedibilità della domanda proposta in appello, con la conseguenza che la sentenza di primo grado passa in giudicato (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 82/2016

Tribunale di Firenze
Sentenza
13 ottobre 2016

Omissis

La omissis proponeva opposizione avverso il D.I. omissis del g.d.p. di Firenze con il quale la stessa era stata ordinata del pagamento di €756,00, oltre interessi e spese legali, in favore del omissis a titolo di pagamento di servizi di manutenzione di presidi anticendio.
A fondamento dell’opposizione la stessa allegava l’inadempimento del omissis e lamentava di aver sofferto conseguenti danni; chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. ed in via riconvenzionale la condanna di omissis al risarcimento dei danni.
Si costituiva omissis, contestando il fondamento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con ordinanza riservata 2-12.11.2012 il g.d.p., rilevata la tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione, dichiarava con ordinanza l’improcedibilità della stessa.
Avverso tale provvedimento, avente valore sostanziale di sentenza, ha proposto appello omissis, chiedendone l’integrale riforma con accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado.
Si è costituita omissis, resistendo all’appello, di cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità, ovvero il rigetto.
Con provvedimento 4-5.5.2016, comunicato alle parti in pari data, l’ufficio ha disposto esperirsi procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, II co., D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., assegnando termine di gg 15 per la presentazione della relativa domanda ad Organismo abilitato.
All’odierna udienza le parti hanno dichiarato di non aver esperito la mediazione, ed è stata rilevata di ufficio l’improcedibilità dell’appello.
La causa è passata quindi in decisione a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 352 c.pc..

1) la mediazione delegata – l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 5, II co. D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii.
L’invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell’ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti”, anche in fase di appello, sempreché non sia stata tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. D.Lgs. citato).
Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l’intervento di soggetto terzo imparziale, non pone problemi di natura costituzionale né appare lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale sul diritto di azione e di accesso alla giustizia (Carta di Nizza, CEDU).
Non vi è dubbio infatti che l’intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall’altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all’ordine giudiziale.
Ne segue, quindi, l’applicazione della sanzione della improcedibilità della “domanda giudiziale”, giusto il disposto della norma citata, laddove, come nel caso di specie, la mediazione non sia stata esperita.
Sul punto è solo da aggiungere, così respingendosi l’odierno rilievo della difesa dell’appellante, che, trattandosi di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5, co. II del D. Lgs. citato, e non di mediazione obbligatoria ante causam ai sensi del I comma della medesima disposizione, non è applicabile il meccanismo di sanatoria ivi previsto in caso di mancata eccezione o rilevazione della suddetta omissione entro la prima udienza di trattazione.
Il tutto senza considerare che, in effetti l’odierna udienza è stata quella immediatamente successiva al maturare della causa di improcedibilità.

2) L’oggetto della sanzione di improcedibilità in appello: la originaria domanda giudiziale attorea ovvero l’appello?
Ciò posto, fermo restando che ai sensi dell’art. 5, co. II, citato, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta la ”improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”, occorre chiedersi se la sanzione processuale in questione riguardi direttamente la domanda sostanziale, azionata dall’attrice in primo grado, secondo un’interpretazione senz’altro più lineare sotto il profilo letterale, ovvero l’impugnazione proposta.
Va premesso che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all’ordine del giudice.
E’ noto che secondo la legge processuale l’inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti comporta, di regola, l’estinzione del processo (si pensi, con riferimento alla disciplina generale del procedimento di primo grado, all’inosservanza all’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, alla omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive – artt. 102, 181, 307 e 309 c.p.c.).
L’estinzione non produce peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, salvo che nelle more della pendenza del giudizio estinto non sia maturata qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale.  Recita, infatti, l’art. 310, I co. c.p.c. che “l’estinzione del processo non estingue l’azione”.
In buona sostanza, la parte, che vede “cadere” il processo a seguito di declaratoria di estinzione, ben potrà avviare una nuova iniziativa processuale, riproponendo la medesima domanda di merito.
Tale regola, però, non vale in caso di giudizio di appello.
Invero, ai sensi dell’art. 338 c.p.c. “l’estinzione del giudizio di appello… fa passare in giudicato la sentenza impugnata…”.
Si pensi, ancora, alla sanzione processuale dell’improcedibilità dell’appello prevista in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’appellante (art. 348, I co. c.p.c.).
E’ pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passa in giudicato (salvo l’esperimento del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello).
Analogo esempio è costituito dalla sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, ove la stessa sia proposta dopo la scadenza dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
Tale disciplina risponde all’elementare esigenza di porre a carico della parte appellante, che si avvale dei rimedi previsti dall’Ordinamento per evitare il consolidarsi di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne la riforma, l’onere di proporre e coltivare ritualmente il procedimento di gravame, ponendo in essere ritualmente tutti gli atti di impulso e gli incombenti necessari.
In sostanza la disciplina codicistica del procedimento di appello evidenzia chiaramente che l’unico soggetto onerato ad attivare e “coltivare” il gravame affinché lo stesso addivenga al suo esito fisiologico è la parte appellante. Solo questa deve porre in essere quegli adempimenti che la legge riconosce indispensabili per la ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione.
In difetto, l’impugnazione è viziata in rito e la sentenza impugnata passa in giudicato.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’interpretazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 28/10 e s.m.i. in materia di conseguenze dell’omessa mediazione non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui essa si riferisce.
Tale approccio metodologico è stato già affermato da questo giudice nella sentenza 30.10.2014, reperibile agevolmente su internet, nella per larga parte analoga materia dell’opposizione a D.I., con soluzione che è stata condivisa da numerose pronunce di merito, e dalla stessa S.C. con la sentenza n. 24629/15 del 7.10-3.12.2015, sia pure, in forza di percorso interpretativo parzialmente diverso.
Deve pertanto ritenersi che nei procedimenti di appello, così come nell’opposizione a D.I. in primo grado, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’impugnazione (o dell’opposizione nel procedimento ex art. 645 c.p.c.) e non come improcedibilità della originaria domanda sostanziale attorea (ovvero della domanda di condanna di cui all’originario ricorso monitorio). E ciò per le evidenziate ragioni sistematiche che, diversamente, porterebbero ad interpretare l’art. 5, II co. D. Lgs citato, in modo incoerente e dissonante con il sistema processuale.
La correttezza di tale soluzione ermeneutica è confermata dagli effetti “abnormi” che si avrebbero adottando la diversa interpretazione.
Quanto sopra vale, non solo, quando appellante è l’originario attore in primo grado, ovvero nell’opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, ma anche nel caso contrario, quando cioè la parte che appella sia il convenuto del giudizio di prime cure, ovvero l’opponente nel giudizio ex art. 645 c.p.c. (convenuto sostanziale), come nella fattispecie.
Nel primo caso sarebbe evidente l’irrazionalità della diversa soluzione che, individuando l’oggetto dell’improcedibilità nell’originaria domanda sostanziale proposta, avrebbe come effetto quello, in caso di omesso esperimento della mediazione, di porre nel nulla una sentenza sfavorevole allo stesso appellante (originario attore) per una omissione imputabile al medesimo. Il tutto con l’innegabile vantaggio di poter riproporre la medesima domanda sostanziale in nuovo giudizio di primo grado, con, di fatto, “riapertura” dei termini decadenziali assertivi e probatori e conseguimento di nuove ed ulteriori chanches di ottenere una pronuncia di merito favorevole.
In caso invece di sentenza favorevole all’originario attore, e quindi appellata dal convenuto in primo grado, si verrebbe poi a porre a carico del primo, parte appellata, oneri del tutto contrastanti con i principi generali del processo di appello (artt. 338, 348, I co. c.p.c.).
In sostanza l’appellato, titolare della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, sarebbe onerato di esperire la mediazione al fine di conservare l’efficacia della sentenza di primo grado ad egli, in ipotesi, favorevole, che altrimenti essa sarebbe travolta.
In altre parole si porrebbe a carico dell’appellato l’onere di contribuire a far giungere il processo di impugnazione al suo esito fisiologico, e cioè alla rivalutazione della decisione di prime cure, attività rispetto alla quale il medesimo non ha certo interesse. Si verrebbe così a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario idoneo al giudicato sostanziale, la sentenza di primo grado, già definitivamente emessa, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non avrebbe uguali nell’ordinamento processuale.
Che tale totale sovvertimento dei principi generali del processo possa dirsi compiuto a mezzo della novellazione di una legge speciale (DL n. 69/13, conv. nella L. 98/13, con cui è stato modificato l’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie) appare, in effetti, incredibile.
Ciò costituisce indice sicuro dell’erroneità della mera interpretazione letterale di tale disposizione.
In conclusione, va quindi affermato che, nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 5, II co. D. lgs.n.28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13, e così come nella affine materia del giudizio di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”, non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell’appello, ovvero dell’opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto da omissis
Resta assorbita ogni altra questione.

3) Spese di lite
Considerata la complessità e novità della questione e la circostanza che la stessa è stata rilevata di ufficio, si impone la integrale compensazione delle spese del grado.

4) il pagamento di ulteriore contributo unificato
L’Art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115/2002 , introdotto dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012 prevede che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
L’Art. 1 comma 18 recita poi che tale disposizione si applica “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Poiché la legge è entrata in vigore il 1.1.2013, ne segue che la suddetta disposizione trova applicazione per i “procedimenti” iniziati dopo il 31.1.2013, come nella fattispecie (la notifica dell’atto di appello è dell’8.5.2013).

PQM

Visti gli artt. 281 sexies e 352 c.p.c. Il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza respinta: dichiara l’improcedibilità dell’appello; compensa le spese del grado; dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico di omissis ed in favore dell’Erario il pagamento di ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione; manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.