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28 dicembre 2016

89/16. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2016)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giugno (1).

I dati raccolti derivano da 470 Organismi rispondenti, su 779.
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 21%), di diritti reali (circa il 14%), di condominio (circa il 12%) e di locazione (circa il 12%).

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 46,5% dei casi e quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43,2% dei casi (tutti dati in linea con le precedenti rilevazioni).
In via generale, si giunge all’accordo nel 37% dei casi se si tratta di mediazione volontaria, nel 22% se obbligatoria e nel 15% se demandata dal giudice.
Tuttavia, le percentuali salgono rispettivamente a 59%, al 44 % e al 32 % (procedimenti che si chiudono con l’accordo), quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione.
Tutti dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti (patti di famiglia, successioni ereditarie e divisione, tutte con una percentuale intorno al 60%).
Con dati superiori al 50% di comparizione, vi sono poi le controversie relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie il 56%  dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione ben l’86% è assistito da un avvocato.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto ai 902 gg (dato 2015 relativo al contenzioso in Tribunale), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 111 giorni (1.1.2016-30.9.2016); dato in aumento rispetto ai 103 gg. rilevati tra il 1.1.2015-31.12.2015, gli 83 gg. rilevati nel 2014 e i 82 gg. rilevati nel 2013.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2016

23 dicembre 2016

88/16. Voce enciclopedica “Mediazione obbligatoria” (Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2016)

Mediazione obbligatoria (voce)
di Giulio SPINA
AltalexPedia, Altalex, 2016
(voce agg. al 1/12/2016)



1. Premessa metodologica
2. Introduzione
3. Apparato regolatorio ed evoluzione normativa
3.1. Entrata in vigore della disciplina originaria sulla mediazione obbligatoria
3.2. La pronuncia di incostituzionalità
3.3. La reintroduzione della mediazione obbligatoria oggi vigente
4. Ambito di applicazione della mediazione obbligatoria
4.1. Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria
4.2. I criteri guida seguiti dal legislatore delegato
4.3. Esclusioni
4.4. Approfondimento: concreta identificazione delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria
5. Disciplina e funzionamento
6. Approfondimenti: questioni pratiche e dubbi interpretativi
6.1. La condizione di procedibilità
6.2. Corretto avveramento della condizione di procedibilità
6.3. Primo incontro di mediazione e presenza delle parti
6.4. Domande riconvenzionali e domande di terzo
6.4.1. Tesi negativa
6.4.2. Tesi positiva
6.5. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
6.5.1. La questione
6.5.2. La tesi per cui l’onere della mediazione grava sul debitore ingiunto
6.5.3. La tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto
6.5.4. Cass. civ. n. 24629/2015
6.5.5. Orientamenti di merito successivi

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

21 dicembre 2016

87/16. Mediazione delegata: sì a delega con procura speciale; proposta conciliativa anche in caso di mancanza di una delle parti e con l’aiuto di consulenti; corretta redazione del verbale (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016)

=> Tribunale di Napoli Nord, 10 ottobre 2016

La mediazione disposta dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 può svolgersi, oltre che con la presenza, fin dal primo incontro, delle parti personalmente, anche con la presenza di loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche in caso di mancata presentazione di una delle parti; e ciò – qualora ritenuto necessario – anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale. In ogni caso, la proposta di mediazione va comunicata a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non abbiano partecipato alla mediazione (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di dare atto nel verbale di mediazione, in caso di mancato accordo, della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016

Tribunale di Napoli Nord
10 ottobre 2016

Omissis

valutata la natura della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili; considerate le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni difensive delle parti

PQM

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
1. comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci;
2. presenza fin dal primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.  Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”;
3. formulazione di una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4. comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”;
5. formazione di un processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Assegna alle parti giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo tribunale; rinvia la causa all’udienza omissis.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 dicembre 2016

86/16. Tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice: no all’improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016)

=> Tribunale di Milano, 27 settembre 2016

Se il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito, ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice, tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, d.lgs. 28/2010, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016

Tribunale di Milano
Sezione I
27 settembre 2016

Omissis

Il Giudice

- sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto omissis risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;

- ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;

- ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;

PQM

- respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
- rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del omissis;
- invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 dicembre 2016

85/16. MEDIA Magazine n. 12 del 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2016)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 12/16  Dicembre 2016

Cinque anni in cui si è riusciti a mantenere il portale interamente gratuito ed indipendente, con l’obiettivo di analizzare, in modo costruttivo e senza posizioni aprioristiche, l’evoluzione dell’istituto della mediazione civile nel nostro Paese, con particolare riferimento ai suoi rapporti col processo civile (entrambi componenti del complessivo sistema di gestione delle liti civili).
Cinque anni in cui - in tal modo - si è tentato di contribuire alla diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese.
Cinque anni di importanti riconoscimenti (Citazioni) e costante crescita di lettori, accessi quotidiani ed iscritti (MEDIAMagazine).
Cinque anni in cui si sono sviluppate importanti Partnership promozionali ed operative (Prodotti, Rivista La Nuova Procedura Civile), tra cui il recente CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR.
Cinque anni in cui si è mantenuto costante l’aggiornamento professionale (Banca dati giurisprudenziale; normativa) e si sono seguite ed approfondite specifiche tematiche (Focus tematici; Dati e documenti), anche a firma di vari professionisti della mediazione e del diritto (Redazione aperta; commenti e approfondimenti).
Grazie a quanti, a vario titolo, hanno collaborato e creduto nel progetto.
Grazie, soprattutto, ai nostri lettori!


GIURISPRUDENZA

=> Giudice di Pace di Torre Annunziata, 28 settembre 2016, n.582

=> Tribunale di Vasto, 30 maggio 2016

=> Tribunale di Firenze, 13 ottobre 2016


COMMENTI E APPROFONDIMENTI





DOCUMENTI



SEGNALAZIONI - EDITORIA

Pierluigi GILLI

Esame Avvocato 2016. 
Tecniche di redazione di Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari, Diritto Avanzato, Milano, 2016

ISBN: 9788822868190

Per approfondimenti si veda la pagina: http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/23/libro-per-esame-avvocato-dirittoavanzato/



REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2016
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

1 dicembre 2016

84/16. Formula: procura alle liti aggiornata con indicazioni su mediazione e negoziazione, utile anche ai fini dell’esame avvocato 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2016)

La formula della procura (mandato alle liti – atto civile) aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione) ed al decreto interministeriale 23.12.2015 è consultabile, gratuitamente, al seguente link:

Sulla preparazione all’esame avvocato 2016 si segnala:
GILLI, Esame Avvocato 2016. Tecniche di redazione di Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari, Diritto Avanzato, Milano, 2016


(Euro: 3,49 nel formato pdf, con prezzo bloccato fino al 2.12.2016)
Per informazioni si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)