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11 novembre 2016

79/16. Mediazione obbligatoria: improcedibilità della domanda se l’istanza di mediazione è vaga e non viene ivi qualificata alcuna somma (Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2016)

=> Giudice di Pace di Torre Annunziata, 28 settembre 2016, n.582

Con riferimento all’ art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, va affermato che qualora l’istanza di mediazione sia totalmente vaga e non corrisponda alle richieste di cui in citazione, limitandosi la parte ad enunciare vagamente il proprio diritto ma senza precisare petitum non qualificando alcuna somma, essendo in tal modo l'atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2016

Giudice di Pace di Torre Annunziata
28 settembre 2016
Sentenza n.582

Omissis

Preliminarmente si dichiara la domanda improcedibile.
Osserva il giudice che in tema di controversie nascenti da contratti bancari è condizione di procedibilità l'esperimento ex art. 5 d. lgs 28/ 10 del tentativo di conciliazione innanzi ai competenti organi.
Parte attorea ben conosce il proprio onere, tanto è vero che assume di aver espletato il detto mezzo e che la convenuta non vi partecipava.
Il giudice agli atti rinviene sia l'istanza di mediazione sia il verbale negativo, tuttavia osserva che l’istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui in citazione, infatti nell'atto preliminare l'attrice si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum non quantificando alcuna somma.
E' chiaro che in tal modo essendo l'atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità.
Avendo l'attrice ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, il giudice non può
concedere alcun termine come avrebbe dovuto in assenza totale dell'avvio del procedimento di mediazione.
Spese del giudizio compensate, sussistendo motivi di equità.

PQM

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dr. Raffaele Ranieri, pronunciandosi sulla domanda in atti, così decide: dichiara la domanda improcedibile; spese compensate; sentenza esecutiva, ex lege.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.