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13 ottobre 2016

72/16. La mediazione obbligatoria non deve essere esperita con riguardo alle domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi (Osservatorio Mediazione Civile n. 72/2016)

=> Tribunale di Mantova, 14 luglio 2016

La mediazione obbligatoria deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi. Non è quindi fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato per mancato esperimento della procedura di mediazione in una controversia vertente in una delle materie  (nella specie concernente la responsabilità medica) comprese nell’elenco di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 72/2016

Tribunale di Mantova
Ordinanza
14 luglio 2016

Omissis

ritenuto che non è fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio (sollevata dalla difesa della omissis, terza chiamata) atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi in quanto: una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost.; le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione;
osservato che parte convenuta (omissis), costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall’esito della causa;
rilevato che l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;
considerato che l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell’ordinanza e che l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale;
osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cuiall’art.183c.p.c..

PTM

Rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio; condanna la A. O. C. P. al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza; assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal omissis) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all’udienza omissis. Si comunichi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.