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8 settembre 2016

61/16. Mediazione e pubbliche amministrazioni: per gli enti pubblici stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto (Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2016)

=> Tribunale di Roma, 10 marzo 2016

Sebbene gli enti pubblici tendano a non partecipare, pur quando ritualmente convocati, in mediazione, la partecipazione al procedimento di mediazione demandata (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) è obbligatoria per legge e proprio in considerazione di ciò non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione (I). 

La legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico: la lettera e la sostanza della normativa sulla mediazione va nella direzione del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva. Le PP.AA. pertanto hanno, in subjecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.

È opportuno procedimentalizzare la condotta delle PP.AA. in mediazione: il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve quindi concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.

Una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso anche corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono convenire la nomina di un consulente per l’accertamento dell’ammontare del danno, producibile in giudizio: anche in caso di mancato accordo, quindi, tale attività conserva utilità.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
ordinanza
10 marzo 2016

Omissis

Gli enti pubblici, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, tendono a non partecipare, pur quando ritualmente convocati, in mediazione.
Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro. In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione.
Va infatti considerato che in tale timore è insita un’aporia. A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in mediazione, sta di fatto che è la legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico.
Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce un controsenso. Come dire che se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all’art. 5 co. 1 bis del decr.lgsl.20/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic?).
Si tratta all’evidenza di un paradossale non pòssumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt’altra direzione. Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva. Le PP.AA. pertanto hanno, in subjecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto. Fermo restando che è opportuno procedimentalizzare la loro condotta al riguardo. Il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15 decorrente dal 1.4.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.
In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno convenire la nomina di un consulente per l’accertamento dell’ammontare del danno (chi scrive ha già espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione- i termini e le condizioni per la producibilità in giudizio della consulenza in mediazione; come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività potrebbe conservare utilità).

PQM

A scioglimento della riserva che precede,
- ammette i documenti prodotti dalle parti;
- dispone che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del decr.lgsl. 28/2010, della controversia;
- invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co. 3 decr.lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
- informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co.2 e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art. 96 III° cpc;
- va fissato il termine dilatorio di gg. 15, decorrente dal 1.4.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs. 28/10;
- rinvia all’udienza del omissis.

Roma lì 10.3.2016
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.