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15 febbraio 2016

14/16. Inaugurazione Anno Giudiziario 2016: la mediazione nella Relazione del Ministero della giustizia – dip. affari di giustizia (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2016)

La Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2015 (dipartimento per gli affari di giustizia), resa in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016, dedica spazio anche all’istituto della mediazione (I).

Si segnala, al riguardo, quanto segue:
  • trend positivo della mediazione;
  • l’accordo è raggiunto nel 47% dei casi;
  • la durata del procedimento per raggiungere l’accordo è, mediamente, di 102 giorni (mentre per la definizione di una causa in tribunale si impiegano mediamente 844 giorni);
  • svolgimento delle ispezioni presso gli organismi di mediazione previste dal decreto ministeriale n. 180 del 2010 (volte alla verifica in loco delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione: nel 2015 sono stati ispezionati 54 organismi di mediazione e si è provveduto a 25 cancellazioni, 1 sospensione e numerose diffide)(I);
  • crescente proposizione di esposti;
  • nuova norma sugli ADR per i consumatori (d.lgs. 6agosto 2015, n. 130: procedimento di durata massima di 90 giorni, a costi minimi per i consumatori e senza l’obbligo di assistenza legale)(II);
  • partecipazione della Direzione generale al tavolo tecnico di coordinamento per l’istituzione e tenuta del registro degli organismi ADR.
Di seguito, si riporta estratto della Relazione, la cui versione integrale è disponibile sul sito web del Ministero della giustizia:




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2016


Relazione del Ministero
sull’amministrazione della giustizia
anno 2015
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

…omissis…

ADR e mediazione

Come è noto l’istituto della mediazione (introdotto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28), è stato accolto con favore dai cittadini e si registra un crescente trend positivo.
Se è vero, infatti, che solo nel 40% dei casi la parte invitata alla mediazione
compare, tuttavia, nei casi in cui ciò avviene, l’accordo è raggiunto nel 47% dei
casi. La durata, poi, per raggiungere l’accordo è, mediamente, di 102 giorni,
mentre per la definizione di una causa in tribunale si impiegano mediamente 844
giorni.
Al fine di garantire e perseguire l’assoluta trasparenza del settore, l’Ispettorato
generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione generale della giustizia
civile, ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di
mediazione, previste dal decreto ministeriale n. 180 del 2010, ma mai in
precedenza concretamente attivate.
Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare
all’accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione - attività
svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una verifica in loco delle concrete
modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini sia agli
stessi enti destinatari dell’attività ispettiva il segno tangibile della presenza e del
controllo statale in tale settore.
Solo nel 2015 sono stati ispezionati 54 organismi di mediazione e, in esito alle
ispezioni e grazie alla informatizzazione del settore, che consente un costante
monitoraggio su tali organismi, si è provveduto a 25 cancellazioni, 1 sospensione e
numerose diffide.
Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell’attività di controllo derivante
dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della
materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, accanto agli organismi di
mediazione hanno fatto ingresso nell’ordinamento anche gli organismi ADR, i quali
si occuperanno di risolvere le controversie, nazionali e transfrontaliere, tra
consumatori. Si è previsto che questi procedimenti abbiano una durata massima di
90 giorni e siano gratuiti (o comunque disponibili a costi minimi per i consumatori);
inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l’obbligo di
assistenza legale. L’obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore
una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della
controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale.
Allo stato, la Direzione generale è impegnata a partecipare al tavolo tecnico di
coordinamento di cui all’art. 141-octies, comma 3, d.lgs. n. 130 del 2015 presso il
Ministero dello sviluppo economico. Tale norma individua nel Ministero della
giustizia una delle autorità competenti allo svolgimento delle funzioni connesse
all’istituzione e tenuta del registro degli organismi di mediazione. In particolare, al
tavolo è assegnato il compito di definire gli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e
vigilanza, i criteri di imparzialità e trasparenza e la misura dell’indennità dovuta per
il servizio prestato dagli organismi ADR.

…omissis…

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.