DIRITTO D'AUTORE


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30 novembre 2015

53/15. Vantaggi della mediazione: conviene rivolgersi a organismi seri e mediatori onesti e competenti. Mediazione e procedimento di accertamento tecnico preventivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2015)

=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015

I grandi vantaggi della mediazione possono essere conseguiti dalle parti solo laddove venga consultato un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti, con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una rapida rimozione – ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività del percorso di mediazione) – della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata (I) (II).

Nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. il giudice ben può invitare le parti ad introdurre una procedura (volontaria) di mediazione (I) (II).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 53/2015

Tribunale di Roma
16 luglio 2015
ordinanza

Omissis

è stato proposto da --- accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.
Nella contumacia del conducente dell'autovettura antagonista, si costituiva la compagnia ---.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l'esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un'alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l'introduzione di una procedura di mediazione, nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale. In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: - la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge; - anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell'esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; - le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite; - i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz'altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l'organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; - i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; - la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente ai fini conciliativi, sviluppando un'utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti: - solo laddove venga consultato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata; -solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l'attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell'alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; - l'astensione dall'acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; - il contenimento dell'attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli (cfr. l'ordinanza citata in nota per l'esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
L'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera c) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 - bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1 - bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l'invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti all'esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione.

PQM

A scioglimento della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione; rinvia all'udienza del ---.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 novembre 2015

52/15. Mediazione delegata, giudice: proposta conciliativa del mediatore pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015)

=> Tribunale di Siracusa, 5 luglio 2015

Il giudice, disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/12010, così come introdotto dall'art. 84del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 (e quindi disposto che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, evidenziando la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata) può invitare il mediatore ad avanzare proposte conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010, nonché invitare le parti ad informare tempestivamente il giudice medesimo in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, comma  4  bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015

Tribunale di Siracusa
5 luglio 2015
ordinanza

Omissis

ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A. s.r.l. dell'esistenza del rapporto negoziale tra questa e l'opposta, non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell'esistenza del titolo prova evidentemente a carico di C. s.r.l. ex art. 2697 c.c. in quanto attore sostanziale;
ritenuto sotto tale profilo che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A. s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé, anche provata l'esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l'emissione da parte di C. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali documenti;
ritenuto che, in migliore delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A. s.r.l;
ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente E.A. atteso che:
a) non è contestata tra le parti la circostanza dell'avvenuto pagamento, da parte della A., della complessiva somma di E 193.061,00 a tutele contrattuale;
b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell'intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di E 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte - lo si rammenta - dell'omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto;
c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell'opera, non sfuggendo che l'autorizzazione delle stesse debba essere provata '"per iscritte" (art. 1659 .c.c.) né in ordine a presunte "variazioni ordinate dal committente", nemmeno analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie di ferire;
letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 e valutata natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresì, l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5, comm. 2, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni
rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all'esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo.

PQM

visto l'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
differisce l'udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l'art. 5. comma 2, D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98113, dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza; evidenzia la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata; il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010. Rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l'indirizzo omissis, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi alle parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 novembre 2015

51/15. Verbale, mancanza di indicazioni circa la causa delle pretese creditorie: no all’omologazione dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015)

=> Tribunale di Firenze, 2 luglio 2015

Qualora nel verbale manchi totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo. La richiesta di omologazione va quindi respinta, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte.

La radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative in quanto, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010), è evidente che ai fini dell'omologazione ex è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015

Tribunale di Firenze
Sezione II civile
2 luglio 2015

Omissis

Presidente Breggia                                                  
Esaminato l'accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi  all'Organismo di mediazione omissis

Rilevato che l'accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. omissis nonché dalle parti, sig. omissis e sig. omissis;
rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all'omologazione dell'accordo è necessario accertarne la regolarità formale e la conformità "all'ordine pubblico o a norme imperative";
rilevato che nel verbale manca totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo sulla cosiddetta "liquidazione del debito di omissis verso omissis";
ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all'ordine pubblico o a norme imperative;
ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all'Organismo di mediazione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da omissis e omissis;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa "all'oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese", vi è l'indicazione: "liquidazione del debito di omissis, verso omissis ";
che nella sezione 2, relativa alla "materia del contendere" con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti reali, etc.), risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all'accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del sig. omissis nei confronti del sig. omissis;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative;
che d'altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini dell'omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l'Organismo di mediazione, pur invitato all'eventuale integrazione degli atti con l'ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento;
che ai sensi dell'art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l'invio del presente provvedimento di rigetto anche all'Organismo di mediazione omissis e al responsabile del predetto Organismo;

PQM

1- rigetta l'istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2- manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell'Organismo di mediazione, omissis, nonché al responsabile del predetto Organismo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 novembre 2015

50/15. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno 2015 (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2015)

Sono stati resi noti i nuovi dati ministeriali sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi al primo semestre del 2015 (1).

Dal 1 gennaio al 30 giungo 2015 si registrano 5.886 procedimenti di mediazione pendenti iniziali, 54.584 iscritti, 48.390 definiti e 12.080 pendenti finali.

Confermati anche i dati sulle controversie maggiormente trattate in mediazione: contratti bancari (circa il 25%), controversie in tema di diritti reali (14%), locazione (12%) e condominio (11%).

L’aderente compare nel 45% dei casi.
Nel 22% di tali casi si giunge all’accordo conciliativo. Confermato anche che, come osserva il documento del Ministero, “da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 43% se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo”.
Le controversie con una percentuale di comparizione dell’aderente superiore al 50% sono quelle in tema di Successioni ereditarie (64,8%), Patti di famiglia (61,9%), Divisione (60,6%), Diritti reali (55,1%), Affitto di aziende (54,7%), Condominio (54,1%) e Locazione 51,1%.
Tra le controversie con i migliori dati quanto all’esito positivo della mediazione si segnalano quelle in materia di diritti reali (36%) e comodato (31%).

Categorie di mediazione:
mediazione obbligatoria:                                                    81,2%
mediazione demandata dal giudice:                                      9,6%
mediazione concordata (prevista da clausola contrattuale):       0,5%
mediazione volontaria:                                                       8,7%
Le mediazioni demandate riguardano circa 10.000 procedimenti.

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, l’assistenza legale è in diminuzione nelle mediazione volontarie: il 46% dei proponenti (dato che sale tra i chiamati in mediazione: circa il 78% è assistito da un avvocato).

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

9 novembre 2015

49/15. G. Lavacca, Mediazione civile e autonomia contrattuale: la clausola di mediazione facoltativa. Considerazioni generali e formula (Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2015)

Pubblichiamo un altro contributo giunto in Redazione.

Mediazione civile e autonomia contrattuale:
la clausola di mediazione facoltativa da inserire nei contratti in luogo (o in aggiunta) della clausola di devoluzione del foro competente (I) (II)

di DGL Dott. Giacomo Lavacca
Mediatore Civile e Commerciale Abilitato iscritto all’OMC Camecon (Camera di mediazione per la conciliazione)
Docente presso Ente Formazione Union Concilia (Padova e Udine).
Referente Camecon, Sede Operativa per l’ Ambito della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone.


   



AVVISO. Il testo e le immagini sono quelle inviate in Redazione dall'Autore, il quale è l'unico responsabile dei contenuti e della paternità dello scritto.


Riflessione sulla Mediazione Volontaria intesa come completamento dell’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti contraenti dagli artt. 1321 e successivi del Codice Civile.
  • « Il Contratto è l’ accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico » (art. 1321 del codice civile)
  • «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ ordinamento giuridico» (art.1322 del codice civile)

Il D. Lgs. 28/2010 che istituendo la Mediazione Civile mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento di soluzione delle controversie di diritto civile: le Parti, nel redigere un accordo contrattuale, hanno la facoltà di inserire, la Clausola, con cui demandano la soluzione delle controversie contrattuali alle procedure previste dal D.Lgs.28/2010 per l’ attivazione e lo svolgimento della Mediazione.
Con questa previsione si dà, in concreto, al contraente e/o ai contraenti non solo la facoltà che permette con il contratto - di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico - ma la reale possibilità di individuare ex ante una soluzione condivisa e/o mediata delle controversie.
Parliamo così di Giustizia Civile condivisa e non più imposta e subita.

« Giustizia condivisa e/o mediata » nel senso che, diversamente dal rito ordinario dinanzi al Giudice Unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace, le Parti, nella Procedura di Mediazione, si trovano ad interagire per la soluzione della controversia, con un soggetto, il Mediatore Designato, che, nel rispetto delle norme e della terzietà e della privacy, non giudica, de iure e de facto, ma le aiuta ad individuare la soluzione della controversia dopo averle ascoltate, avendo nei loro confronti una posizione di < primus inter pares > cioè soggetto scevro dei poteri dispostivi che sono, invece, propri del Giudice Civile.

Un esempio di quanto sopra, è la sottostante clausola, che è stata predisposta dall’ Organismo a cui sono iscritto e per il quale rivesto, senza onere alcuno, l’incarico di Delegato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, per essere inserita nei contratti di un Istituto Scolastico Privato.

“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, formerà oggetto di tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Procedura di Ca. me. con -Camera di mediazione per la conciliazione- organismo iscritto al n. 109 del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.”

(I) Abstract - aggiornato – della Relazione tenuta al Convegno, organizzato nel maggio 2013, tra gli altri, dalle C.C.I.A.A. di Verona e Vicenza e Confindustria di Padova/Verona e Vicenza (Centro Congressi CUOA, Villa Valmarana, Altavilla Vicentina - VI).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

2 novembre 2015

48/15. MEDIA Magazine n. 10 del 2015 (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2014)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 10/15  Ottobre 2015

Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti!


GIURISPRUDENZA

Tribunale di Vasto, 23 giugno 2015

=> Tribunale di Palermo, 18 settembre 2015, n. 4951

=> Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2015, n. 473

=> Cassazione civile, 2 settembre 2015, n. 17480


NORMATIVA



SEGNALAZIONI/PUBBLICITA’

SPINA, LA NUOVA ESECUZIONE. Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/2015, La Nuova Procedura Civile Libri, Milano, 2015
(con schemi, tabelle, formule)
ISBN: 979-12-200-0479-4



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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2015
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