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22 dicembre 2015

57/15. Esame avvocato 2015 e mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 57/2015)

G. Spina, Esame avvocato 2015 e mediazione

Con riferimento alla traccia n. 1 della prima prova scritta dell'esame avvocato 2015 (parere di civile: il testo della traccia è consultabile sul sito della Scuola di Diritto Avanzato) si segnala un interessante riferimento all’istituto della mediazione civile.

I primi autorevoli commenti (Viola) hanno infatti posto in luce che lo strumento di tutela per la soluzione del caso proposto (lesione di diritti spettanti al legittimario pretermesso in seguito a donazioni fatte in vita dal de cuius) poteva essere l’azione di riduzione; azione che “appartiene alla materia della “successione ereditaria”, con la conseguenza di essere permeabile alla condizione di procedibilità indicata all’art. 5 del d.lvo 28/2010, in tema di mediazione civile e commerciale”.

Si osservi infatti che:
- l’art.5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … successioni ereditarie … è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (…)” (I);
- l’azione di riduzione (cfr. artt. 553 e ss. c.c.) concerne la “reintegrazione della quota riservata ai legittimari” ed è sistematicamente collocata nel libro secondo del codice civile, dedicato alle successioni (in particolare, nella sezione II, “Della reintegrazione della quota riservata al legittimari”, del capo X, “Dei legittimari”, del titolo I, dedicato alle disposizioni generali sulle successioni): si tratta quindi di un’azione in materia di successioni ereditarie;
- il quesito proposto in sede d'esame riguardava una tematica afferente la materia delle successioni ereditarie (lesione di diritti spettanti al legittimario pretermesso in seguito a donazioni fatte in vita dal de cuius); ciò anche per come va interpretata la disposizione di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, recante l’elenco delle materie per cui il legislatore ha previsto l’obbligatorietà della mediazione, secondo la ratio ispiratrice del d.lgs. n. 28/2010.


Per approfondimenti sull’esame avvocato si può consultare il sito web della SCUOLA DI DIRITTO AVANZATO.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 57/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)