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23 novembre 2015

52/15. Mediazione delegata, giudice: proposta conciliativa del mediatore pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015)

=> Tribunale di Siracusa, 5 luglio 2015

Il giudice, disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/12010, così come introdotto dall'art. 84del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 (e quindi disposto che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, evidenziando la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata) può invitare il mediatore ad avanzare proposte conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010, nonché invitare le parti ad informare tempestivamente il giudice medesimo in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, comma  4  bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015

Tribunale di Siracusa
5 luglio 2015
ordinanza

Omissis

ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A. s.r.l. dell'esistenza del rapporto negoziale tra questa e l'opposta, non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell'esistenza del titolo prova evidentemente a carico di C. s.r.l. ex art. 2697 c.c. in quanto attore sostanziale;
ritenuto sotto tale profilo che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A. s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé, anche provata l'esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l'emissione da parte di C. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali documenti;
ritenuto che, in migliore delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A. s.r.l;
ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente E.A. atteso che:
a) non è contestata tra le parti la circostanza dell'avvenuto pagamento, da parte della A., della complessiva somma di E 193.061,00 a tutele contrattuale;
b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell'intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di E 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte - lo si rammenta - dell'omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto;
c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell'opera, non sfuggendo che l'autorizzazione delle stesse debba essere provata '"per iscritte" (art. 1659 .c.c.) né in ordine a presunte "variazioni ordinate dal committente", nemmeno analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie di ferire;
letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 e valutata natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresì, l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5, comm. 2, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni
rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all'esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo.

PQM

visto l'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
differisce l'udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l'art. 5. comma 2, D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98113, dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza; evidenzia la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata; il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010. Rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l'indirizzo omissis, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi alle parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.