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22 settembre 2015

41/15. Mediazione e negoziazione assistita in tema di diritti reali e risarcimento danni (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2015)

=> Tribunale di Verona, 25 giugno 2015

Qualora siano proposte due domanda, una – in tema di diritti reali - rientrante nella disciplina della mediazione obbligatoria, ed una relativa al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta censurata nella prima domanda, ma – in quanto non attinente la lesione della componente non patrimoniale del diritto di cui alla prima domanda – non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 1-bis. D.lgs. n. 28/2010, è opportuno, al fine evitare di separare le due domande per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione sulla prima, demandare alla mediazione anche la controversia sul danno in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010.

La domanda per il risarcimento dei danni indeterminata nel quantum non è soggetta a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014.




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2015

Tribunale di Verona
ordinanza
25 giugno 2015

Omissis

Rilevato che

gli attori, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2015, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il --- per sentirlo condannare al ripristino dello status quo ante di un’area cortiva, originariamente destinata a giardino, e la cui proprietà spetta in comune ad attori e convenuto che quest’ultimo aveva trasformato in parcheggio;
gli attori hanno anche avanzato domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa, che hanno assunto di aver patito per effetto della predetta condotta, sul presupposto che essa avrebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di vita;
la prima delle predette domande ha introdotto una controversia in materia di diritti reali che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria;
tale considerazione non vale per l’altra domanda, proposta dagli attori, atteso che essa attiene non già alla lesione della componente non patrimoniale del diritto reale di cui gli stessi sono titolari ma alla lesione del loro diritto alla salute;
peraltro essa, essendo indeterminata nel quantum, non è nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla la legge 162/2014, che è entrato in vigore il 9 febbraio di quest’anno;
alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest’ultima ma tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente;
per ovviare a tale inconveniente è opportuno demandare alla mediazione anche la controversia sul danno lamentato dagli attori in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010.

PQM

Fissa alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione alla controversia sul diritto di comunione.
Dispone la mediazione sulla controversia risarcitoria fissando a tal fine alle parti il medesimo termine sopra indicato e rinvia la causa all’udienza del ---.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.