Il decretoministeriale n. 139 del 4 agosto 2014 ha modificato il d.m.180 del 2010, introducendo, tra l’altro, il nuovo art. 14 bis, dedicato ai profili di incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore (I).
Con la circolare 14 luglio 2015,
il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia ha
fornito le seguenti linee interpretative,
anche al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione in questione:
- il divieto di cui all’art. 14 bis opera anche nei confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l’organismo adito;
- l’incompatibilità di cui all’art. 14 bis si estende anche ai mediatori dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010;
- non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione accordi derogatori del divieto di cui all’art. 14 bis;
- l’organismo deve rifiutare (potere-dovere) di ricevere le istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 14 bis.
(I) Art. 14-bis, d.m. 180/2010:
1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni
modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso
cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a
qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati
ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso
ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi
due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha
esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce
condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del
codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti
professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione
del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati
ovvero che esercitano negli stessi locali.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2015
Ministero della Giustizia
Circolare 14 luglio 2015
Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio III - Reparto mediazione
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180,
pubblicato su G.U. 4 novembre 2010 n. 258;
visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, recante
modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180;
visto il decreto del 4 agosto 2014 n. 139, recante modifica al decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180;
ritenuta la necessità di fornire delle indicazioni sull’interpretazione
da dare all’art. 14 bis del D.M. 180/2010;
adotta la seguente
CIRCOLARE
Come noto, il decreto ministeriale n. 139 del 4 agosto 2014 ha
modificato il regolamento approvato con il d.m. 180 del 2010 introducendo
l’art. 14 bis.
Tale disposizione sancisce un complesso ed ampio quadro di
incompatibilità.
Tenuto conto della novità introdotta, dei quesiti pervenuti e dei
principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione
degli uffici ministeriali, si ritiene necessario fornire le seguenti linee
interpretative.
Al riguardo occorre premettere che la ratio sottesa a tale norma risiede
nell’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e
imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ciò in quanto,
come più volte ricordato da questo Ministero, viene svolta una attività
delicata e significativa in quanto, prospettando un percorso alternativo alla
giurisdizione, tende a definire una controversia mediante l’intervento di un
terzo che, pertanto, deve porsi, anche in via di fatto, in una posizione di
assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.
In tale prospettiva, dunque, deve ritenersi che l’art. 14 bis miri ad
assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra
garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di indipendenza e terzietà. Ciò anche
in considerazione del fatto che, le norme sull’incompatibilità esprimono lo
standard minimo indispensabile per garantire l'imparzialità del mediatore.
Tanto premesso, appare necessario dare compiuta attuazione alla suddetta
disposizione, attraverso le seguenti direttive che gli organismi sono chiamati
a rispettare.
Difensore del chiamato in mediazione, iscritto come mediatore presso
l’organismo prescelto dall’istante.
Il primo dubbio interpretativo attiene all’operatività del divieto anche
per l’avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, iscritto come
mediatore presso l’organismo scelto dalla parte istante.
Dal dato letterale della norma e dalla ratio della stessa appare
evidente che la previsione normativa trovi applicazione nel caso in cui il
difensore del chiamato in mediazione sia mediatore presso quell’organismo
perché, diversamente, le parti si troverebbero in posizioni ingiustificatamente
differenziate e non si darebbe la giusta garanzia alla parte istante, circa lo
svolgimento imparziale del procedimento di mediazione.
Di conseguenza, il divieto di cui all’art. 14 bis opera anche nei
confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che
rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l’organismo adito.
Estensione alle sedi in convenzione ex art. 7, comma 2, lett. c) D.M.
180/2010.
Ulteriore dubbio interpretativo attiene all’operatività del divieto,
anche qualora l’organismo si avvalga delle strutture, del personale e dei
mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo,
anche per singoli affari di mediazione, ex art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.
Appare evidente che in tali casi l’organismo “condivide”, tra l’altro, i
mediatori di un altro organismo di mediazione che si trovano, pertanto, nella
medesima posizione formale dei mediatori iscritti presso l’organismo
“delegante”.
Di conseguenza, anche al fine di evitare una facile elusione della
norma, l’incompatibilità non può che estendersi anche ai mediatori
dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’art.7, comma 2,
lett. c), D.M. 180/2010.
Accordi derogatori.
Altra questione controversa, attiene alla possibilità rimessa alle parti
chiamate in mediazione di derogare consensualmente all’incompatibilità.
Al riguardo, si ritiene per le ragioni sopra dette che la materia sia
sottratta alla libera disponibilità delle parti.
Di conseguenza, non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione
accordi derogatori del divieto di cui all’art. 14 bis.
Compiti dell’organismo.
Altro dubbio interpretativo, infine, riguarda il potere dell’organismo
di rifiutare eventuali istanze di mediazione, laddove gli avvocati delle parti siano iscritti, quali
mediatori, presso l’organismo medesimo.
Considerata la funzione di vigilanza e controllo che la normativa
attribuisce all’organismo, si ritiene che, trattandosi di una domanda proposta
in evidente violazione di norma, all’organismo vada riconosciuto il potere - dovere di rifiutare tali istanze.
Di conseguenza, l’organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le
istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di
cui all’art. 14 bis.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.