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29 giugno 2015

35/15. Mediazione obbligatoria: improcedibilità della domanda se non si ottempera all’ordine del giudice di esperire la mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2015)

=> Tribunale di Napoli, 3 giugno 2015

Se la parte onerata non ottempera all’ordine del giudice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione così come reintrodotto dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013 (I), la domanda va dichiarata improcedibile.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2015

Tribunale di Napoli
Sezione IX
sentenza
3 giugno 2015

Omissis

1. Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare va dichiarata l’improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013) della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all’ordine, contenuto nell’ordinanza del 18.06.2014, ex art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. cit..
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di…locazione…è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)… I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.
Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione.
Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda attorea.
L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale).
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.

2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vengono poste a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. IX, in persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. RG omissis ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda improcedibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte resistente che si liquidano in euro 1500,00 per compensi ed euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.