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12 maggio 2015

22/15. Informativa sulla mediazione: l’omissione non determina l'improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015)

=> Tribunale di Firenze, 10 settembre 2014

L’omissione dell’avvocato dell’informativa sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte al proprio assistito, non determina l'improcedibilità del giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015

Tribunale di Firenze
sezione terza
sentenza
10 settembre 2014

Omissis

S. Srl chiede che sia accertato l'inadempimento, da parte di G. Srl, dell'obbligazione assunta col contratto di compravendita d'azienda inter partes del 15.05.2008 nel quale (punto 7.1) essa, in qualità di venditrice, si impegnava a rimborsare all'attrice (acquirente) la somma concordata di Euro 50.000,00 e che, conseguentemente, sia ordinato a F.S. la consegna di 12 effetti cambiari, per un totale di Euro 49.000,00 (emessi dall'acquirente in parziale pagamento del prezzo, concordato in Euro 590.000,00) che la venditrice G. Srl gli aveva affidato in custodia a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta con la ridetta clausola e, a fondamento della domanda, deduce che: con contratto di compravendita notarile del 15.05.2008 acquistava da Gefi Srl il complesso aziendale costituito da un bar posto in Firenze, in via Martelli n. 4, 14 rosso, e la venditrice si obbligava, alternativamente, ad aggiudicarsi, entro sei mesi, taluni beni aziendali oggetto di pignoramento, nell'interesse dell'acquirente ovvero, in caso di mancata aggiudicazione dei beni aziendali pignorati, a rimborsarle la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00, mediante la restituzione all'acquirente di effetti cambiari (di varie pezzature, con scadenza nel 2011 e nel 2012) emessi dall'acquirente a titolo di pagamento di una parte del prezzo e depositati dalla venditrice, a garanzia della descritta obbligazione, presso il rag. F.S.; la venditrice non si era aggiudicata i beni pignorati ed il depositario, nonostante la richiesta della stessa acquirente, non le aveva consegnato gli effetti cambiari depositati a garanzia.

In comparsa di risposta G. Srl ha dedotto:
a) la mancata informativa, ex art. 4 comma III, D.Lgs. n. 28 del 2010, del legale di controparte, alla propria assistita, della facoltà alla stessa riconosciuta di avvalersi del procedimento di mediazione;
b) l'improcedibilità della domanda per omessa citazione di S., litisconsorte necessario;
c) l'esorbitanza della somma richiesta dall'attrice tenuto conto del modesto valore del beni aziendali pignorati (Euro 2.900,00);
d) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a controparte, il cui legale rappresentante G.I. - del quale la convenuta ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa - con patto aggiunto al preliminare di compravendita, si era impegnato a restituire alla venditrice Euro 23.000,00, senza poi adempiere tale obbligazione, con ciò costringendo l'esponente ad agire per il recupero del credito in sede monitoria.

Costituendosi in giudizio I. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La causa, senza essere istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.05.2014 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.

E' priva di pregio l'eccezione sub a) atteso che la dedotta omissione d'informativa, sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte alla propria assistita non determina l'improcedibilità del giudizio.

Non coglie nel segno l'eccezione sub b) in quanto S., pur non costituendosi, è stato citato in giudizio dall'attrice.

La contestazione sull'esorbitanza della somma di Euro 50.000,00 rispetto al valore dei beni aziendali pignorati appare irrilevante in quanto, sul punto, non può che prendersi atto della comune volontà degli stipulanti.

L'argomento difensivo sub d) è infondato in quanto, all'evidenza, non esiste alcuna identità tra la società attrice (una Spa) ed il suo legale rappresentante.

Conseguentemente è da escludere un nesso giuridicamente apprezzabile tra l'inadempimento della convenuta e l'asserito inadempimento di I., tra l'altro oggetto di accertamento in separato giudizio.

Infondata è anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in ragione della genericità tanto del petitum che della causa petendi, posto che non sembra neppure astrattamente configurabile un danno (ingiusto) subito dalla richiedente in relazione all'esito decisorio di questa causa.

Le ulteriori domande della convenuta, formulate tardivamente in corso di causa (accertamento di una società di fatto; domanda di risarcimento dei danni per la violazione, da parte di I., di un patto aggiunto, ovvero domanda di manleva), sono inammissibili perché tardive.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento di G. Srl e il suo obbligo di corrispondere all'attrice Euro 50.000,00, mediante restituzione degli effetti cambiari depositati presso F.S., condanna S. a restituire all'attrice i dodici effetti cambiari, con scadenze 2011 e 2012, per un controvalore di Euro 49.000,00, presso il medesimo depositati;

rigetta, per le ragioni di cui sopra, le domande della convenuta nei confronti di G.I.;

condanna G. Srl a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in Euro 400,00 a titolo di spese, Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

condanna G. Srl a pagare a G.I. le spese processuali che liquida in Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, il 9 settembre 2014.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.