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4 maggio 2015

19/15. Opposizione a decreto ingiuntivo: il mancato esperimento della mediazione consolida gli effetti dell’ingiunzione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2015)

=> Tribunale di Rimini, 5 agosto 2014

In caso di mediazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda, la domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione, che è l’atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore. Pertanto, all’estinzione del procedimento di opposizione consegue il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo, mentre deve ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione  a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2015

Tribunale di Rimini
sentenza
5 agosto 2014

Omissis

Promossa   da decreto  ingiuntivo  n. --- opposizione avverso  il ---  (con  il quale  il Tribunale  di  Rimini  gli ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di € --- , oltre interessi e spese della fase monitoria), concessa la provvisoria esecutività dello stesso, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2° comma D.Lgs 28/2010,  con termine  di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato il procedimento di mediazione.
L’opponente   non   si   presentava   alla   successiva   udienza,   nella   quale venivano precisate le conclusioni.
L’opposizione è improcedibile.
Ai sensi del novellato 2° comma dell’art. 5 l. med. “Fermo quanto previsto dal comma l-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del  procedimento di  mediazione; in  tal  caso,  l’esperimento  del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6  e, quando  la mediazione non  è  già stata avviata, assegna contestualmente alle  parti il termine di quindici giorni per  la presentazione della domanda di mediazione“.
La domanda  che diviene  improcedibile  è, nel giudizio  che si instaura  in seguito all’opposizione a  decreto  ingiuntivo,  la domanda  formulata  con l’atto  di citazione  in opposizione  (ed  eventualmente  con  la comparsa  di risposta  o  con  comparse  di  terzi),  che  è  l’atto  che  ha  dato  origine  al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore (ciò che significa  essenzialmente  che l’onere di impedire che il decreto   divenga       definitivo       è      messo       all’iniziativa       processuale dell’ingiunto: senza opposizione il decreto diviene definitivo; se il processo si estingue il decreto diviene definitivo).
Questo   importa,   in   ossequio   ai   principi   processuali   propri   di   tale procedimento speciale (ai quali, è bene ricordarlo, la normativa in tema di mediazione  non  deroga  espressamente),  che  all’estinzione  (o, come  nel caso   di  specie,   all’improcedibilità)  del   procedimento   di   opposizione consegua il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.; conforme Trib. Busto Arsizio 15.6.2012).
Ritenere,  al  contrario,  che la mancata  instaurazione  del procedimento  di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato “eccentrico” rispetto  alle  regole  processuali  proprie  del  rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto  l’onere  di coltivare  il giudizio di opposizione  per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in  contrasto  con  l’impostazione inequivoca  del  giudizio  di  opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Sul  piano  degli  effetti  concreti  ciò condurrebbe  ad  un risultato  opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario -che l’istituto  della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio (di opposizione)  e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata  all’esito  della stessa (e ciò, come sovente  avviene  in caso di opposizioni  dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.); dunque, in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l’opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire il (a questo punto davvero inutile) procedimento  di mediazione; peraltro, la parte opposta che dovesse avere sostenuto  spese vive nell’ambito  di tale subprocedimento, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, difficilmente sarebbe indotta all’abbandono  della lite, anche in presenza di un atteggiamento  di sostanziale  abbandono da parte dell’opponente; ciò importerebbe    la   permanenza    di   una   causa   sul   ruolo   invece   che l‘eliminazione  della stessa; ancora, in caso di inosservanza  dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito  all’eventuale fallimento  del  tentativo  di  mediazione successivamente  esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe (come detto sempre  in ipotesi di fallimento  della  mediazione)  alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve  quindi  ribadirsi  che  il mancato  esperimento  della  mediazione,  nel caso di opposizione  a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto  l‘art.  281-sexies  c.p.c.,  definitivamente  pronunciando, ogni diversa  istanza ed eccezione  disattesa  o assorbita, nel procedimento R.G.N. --- tra --- e --- così dispone:
l. dichiara l’opposizione improcedibile;
2.  nulla sulle spese.
Rimini,
Il Giudice
dott. Dario Bemardi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.