Pagine

30 marzo 2015

14/15. Mediazione, primo incontro: a verbale l’indicazione della parte che non vuole proseguire (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2015)

=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2015

Disposta dal giudice la mediazione, il suo tempestivo esperimento – presenti le parti o i loro procuratori speciali (se a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare) e i loro difensori – è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non potendosi di contro considerarsi esperita la mediazione con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti. Il Giudice può invitare il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari eventualmente di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.





Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2015

Tribunale di Pavia
Sezione III
Ordinanza
9 marzo 2015

Omissis

Da una delibazione degli atti e dei documenti del fascicolo; dall’esito dell’ interrogatorio libero esperito anche a fini conciliativi all’ultima udienza del 4.03.2015; dalla disponibilità delle parti manifestata in esito al fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, discende l’opportunità di disporre l’esperimento di una procedura di mediazione, previa proposta giudiziale di conciliazione della lite.

Visto l’art. 185 bis, c.p.c., considerata la natura della causa, il valore della lite e le questioni di diritto non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio.

Si propone alle parti di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: la società opponente s’impegni ad effettuare un pagamento, a saldo e stralcio in favore dell’opposto, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), da intendersi onnicomprensive di capitale, interessi e concorso nelle spese legali (al lordo di tutti gli accessori). La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione dell’accordo e in parte in rate mensili.

Si invitano i difensori, ove condividessero l’opportunità della proposta transattiva giudiziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete modalità del pagamento, invitandoli, ove preferissero formalizzare l’accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell’udienza.

In caso di mancato accordo - da accertarsi a cura dei difensori entro il termine perentorio del 15.04.2015 - sulla sopra formulata proposta giudiziale o su altra liberamente determinabile nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti Dispone come segue Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti.

Ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi.

Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15).

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Ordina alle parti, in caso di mancato accordo entro il 15.04.2015 sulla proposta giudiziale sopra formulata, l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, il tempestivo esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti.

Visti gli artt. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 c.p.c., invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.

Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia “libera” all’istanza di avvio della mediazione o all’adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza.

Rinvia la causa all’udienza del 23 settembre 2015, ore 10,30 1) per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, 2) per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità per le parti di presentazione dell’istanza congiunta, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 132/14, convertito in L. 162/14, di trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, comma 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia.

3) in subordine, in caso di mancanza dell’istanza congiunta di cui sopra, per la precisazione delle conclusioni.

Assegna alle parti il termine perentorio del 30.04.2015 per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, d.lgs. n. 28/2010.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.