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19 marzo 2015

11/15. Società estinta: la mancata partecipazione alla mediazione è giustificata (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2015)

=> Tribunale di Firenze, 21 ottobre 2014

Qualora una delle parti in lite sia una società, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. per la mancata comparsa in sede di mediazione delegata qualora la stessa era già estinta: in tal caso la mancata partecipazione alla mediazione è da ritersi giustificata.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2015

Tribunale di Firenze
sez. III
Sentenza
21 ottobre 2014

Omissis

La C. SRL con atto di citazione notificato il 28.2.2004 ha proposto opposizione avanti alla sezione distaccata di Empoli avverso il D.I., emesso in quella sede, n. 4/2004, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della CA SRL, oggi T. SPA dell'importo di Euro 7.079,38, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e spese, a titolo di saldo della vendita del furgone nuovo marca RENAULT tipo MASTER tg (...), e di pagamento di alcuni interventi di officina e per l'estensione convenzionale della garanzia.

A sostegno della opposizione la stessa, premesso di aver acquistato il furgone nel novembre 2002 per il complessivo prezzo di Euro 20.000, da corrispondersi a rate, ha eccepito l'esistenza di gravissimi vizi e difetti del veicolo, manifestatisi pochi mesi dopo la consegna e prontamente denunciati, vizi che ha dedotto mai definitivamente risolti, malgrado plurimi interventi di riparazione in garanzia effettuati presso l'officina della venditrice. Ha quindi contestato la debenza delle riparazioni di officina, in quanto non correttamente eseguite, e della estensione della garanzia in quanto mai richiesta.

La stessa ha altresì affermato di aver subito consistenti danni economici dalle reiterate avarie del furgone, che era impiegato per il trasporto di merci e personale presso la clientela, per le spese sostenute di riparazione, per l'acquisto in locazione di veicolo similare, per il vitto ed alloggio e le retribuzioni delle maestranze rimaste inoperose in conseguenza delle "panne" del veicolo e per il mancato guadagno conseguente alla forzata inattività.

C. ha quindi chiesto la revoca del D.I. ed, in via riconvenzionale, disporsi la risoluzione per inadempimento del contratto con condanna della parte venditrice alla restituzione della parte del prezzo pagata oltre al risarcimento di tutti i danni sofferti.

CA, oggi T., si è costituita in giudizio, resistendo alla opposizione ed alla domanda riconvenzionale, evidenziandone l'infondatezza.

La stessa ha eccepito in via preliminare la inammissibilità della domande di risoluzione e di risarcimento dei danni, trattandosi di forme di tutela espressamente precluse all'acquirente dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di vendita, espressamente approvate dalla C.; ha affermato di avere risolto, mediante interventi gratuiti in garanzia, i problemi emersi sul veicolo venduto, evidenziando che le riparazioni di cui era chiesto il pagamento riguardavano un veicolo diverso da quello compravenduto, il costo del "tagliando" effettuato su tale veicolo, nonché la estensione contrattuale della garanzia, espressamente richiesta dalla parte acquirente.

Con memoria ex art. 183, V co. c.p.c. CA/T. ha chiesto, in caso denegato di accoglimento della domanda di risoluzione, la condanna della opponente al pagamento di importo pari alla svalutazione medio tempore subita dal veicolo e di un indennizzo per l'uso fatto.

Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità di tali domande in quanto nuove.

Con ordinanza 29.3.05 l'ufficio ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del D.I..

La causa è stata istruita su base documentale e con prova per testi.

Numerosi sono stati i rinvii di udienza disposti su richiesta delle parti per la definizione della causa in via transattiva.

La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza 14.3.2013 ed è stata rimessa sul ruolo, su istanza della opposta, per la ricostituzione di parte del fascicolo di ufficio, i cui atti erano risultati smarriti.

A seguito della soppressione della sede distaccata di Empoli il processo è stato trattato in sede centrale ed assegnato a questo giudice (cfr provv. Presidenziale 6.11.2013).

Ricostituiti gli atti mancanti, e disposta con esito negativo mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, co. II, D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. (C. non è comparsa in quella sede), la causa è passata nuovamente in decisione all'udienza 3.6.2014 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti introduttivi.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali.

Parte opposta ha depositato anche comparsa di replica, con la quale ha eccepito la inammissibilità sopravvenuta delle domande riconvenzionali, essendo C. stata cancellata dal Registro Imprese in data 15.11.2011.

Parte opponente non ha provveduto al deposito della replica, né ha restituito il proprio fascicolo di parte, ritirato dal difensore all'udienza 3.6.2014 (cfr sottoscrizione del difensore sulla copertina del fascicolo di ufficio).

1) Il mancato rideposito del fascicolo della parte opponente

Trattasi di circostanza che impedisce l'utilizzo ai fini della decisione della documentazione prodotta dalla parte opponente.

Come è stato condivisibilmente affermato infatti "il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 28462 del 19/12/2013; N. 5681 del 2006)

2) La cancellazione dal Registro Imprese della parte opponente

La questione va trattata preliminarmente in quanto in astratto idonea a condizionare la prosecuzione del processo per garantire l'effettività del contradditorio ed avente rilevanza anche sostanziale, sotto il profilo della tacita rinuncia alle pretese avanzata dall'opponente in via riconvenzionale come da principio di diritto di cui a Cass. SSUU n. 6070/13.

Quanto al primo aspetto, pur evidenziandosi che ai sensi dell'art. 2495 c.c la cancellazione della società dal Registro Imprese comporta estinzione dell'ente, con conseguente perdita della capacità processuale, è da escludere che nella fattispecie debba essere dichiarata l'interruzione del processo.

L'estinzione della società, in applicazione analogica della disciplina in materia di morte della parte costituita, ovvero della sua perdita della capacità processuale, avrebbe potuto infatti comportare la interruzione del giudizio solo ove la stessa fosse stata dichiarata dal difensore della medesima in udienza, giusto il disposto di cui all'art. 300 c.p.c..

Il processo deve pertanto proseguire, a nulla rilevando che la circostanza interruttiva sia stata documentata dalla difesa della parte opposta.

Quanto poi alla rilevanza sostanziale della cancellazione della società, ed alla possibilità di ravvisare rinuncia tacita della stessa alle pretese azionate in via riconvenzionale in questo giudizio (cfr l'orientamento di cui alla sentenza delle SSUU citata), rileva il giudicante l'inammissibilità della relativa eccezione.

Trattasi infatti di questione che, pur relativa a circostanza pubblicata sul Registro Imprese sin dal 22.12.2011, è stata irritualmente sollevata solo con la comparsa conclusionale di replica depositata il 7.10.2014.

Palese è pertanto la tardività della relativa allegazione.

D'altra parte è noto che gli scritti conclusionali hanno esclusivo contenuto riepilogativo ed argomentativo e non possono essere utilizzati per allegare fatti nuovi e sollevare nuove eccezioni.

Della relativa circostanza non può tenersi alcun conto ai fini del giudizio.

3) I fatti costitutivi del credito ingiunto - l'eccezione di inadempimento

E' pacifico che nel novembre 2002 la C. ha acquistato dalla CA, concessionaria RENAULT, un furgone mod. MASTER per il prezzo di Euro 20.000,00, da corrispondersi a rate.

E' poi incontestato che l'acquirente ha omesso il versamento delle ultime rate del prezzo per l'importo complessivo di Euro 5.000,00.

La venditrice è pertanto creditrice dell'importo di cui sopra.

Parimenti dovute sono le altre somme richieste nel D.I..

Quanto alle fatture per i lavori di officina è sufficiente rilevare che, una, riguarda il pagamento del primo tagliando al furgone oggetto di causa, e cioè di manutenzione ordinaria esclusa dalla garanzia contrattuale, e, l'altro, è relativo ad intervento effettuato su altro ve(...)colo della parte opponente, come risulta dallo stesso documento fiscale ed in atti ed è stato confermato dall'istruttoria orale espletata.

Cadono così le eccezioni della parte opponente tese a negare ogni debenza per essere le fatture relative ad interventi da eseguire in garanzia, e cioè senza oneri per la medesima.

Parimenti dovuto è il corrispettivo richiesto per l'estensione a pagamento della garanzia.

Trattasi infatti di prestazione espressamente richiesta nell'ordine di acquisto sottoscritto dal legale rappresentante della C., la cui sottoscrizione non è disconosciuta, e versato i atti.

Parimenti infondata è l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente in relazione agli asseriti vizi e difetti del veicolo.

E' pacifico infatti che a seguito della denuncia dei vizi la venditrice è più volte intervenuta in garanzia, riparando il veicolo.

E' poi da escludere che tali interventi non siano stati risolutivi.

Nessuna prova è stata infatti richiesta od acquisita circa la perdurante inutilizzabilità del veicolo.

D'altra parte, dallo stesso capitolato di prova di cui alla memoria istruttoria della opponente depositata il 23.1.2006, si evince, a contrario, che solo in una occasione il veicolo è rimasto fermo per 15 gg. Deve quindi inferirsi che per il resto il veicolo sia stato normalmente utilizzato, e che, le problematiche inizialmente evidenziate, siano state risolte.

4) Le domande riconvenzionali per la risoluzione del contratto, la condanna al rimborso del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni

Le richieste sono infondate.

L'art. 9 delle condizioni generali del contratto di vendita, allegate al contratto ed oggetto sul punto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., in tema di "garanzie" espressamente prevede che la stessa "...consiste nella fornitura e sostituzione gratuita dei particolari inservibili per accertato difetto del materiale e nella riparazione di quelli difettosi... In nessuno dei casi previsti ... il compratore può pretendere la risoluzione del contratto od un risarcimento dei danni, di qualsiasi specie".

Trattasi all'evidenza di rinuncia convenzionale al diritto alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Poiché la materia verte su diritti disponibili, e, per la natura professionale dellaparte acquirente, non può venire in rilievo la disciplina di tutela del consumatore, nessun dubbio può aversi circa la validità della suddetta clausola.

In forza di tali pattuizioni contrattuali l'unico diritto che l'acquirente poteva legittimamente vantare nei confronti della venditrice, in caso di vizi del veicolo, era quello di inerente la esecuzione delle necessarie riparazioni in garanzia, diritto che peraltro risulta soddisfatto.

E' invece da escludere che la stessa potesse accedere alla tutela risolutoria o risarcitoria.

Le relative domande vanno pertanto respinte.

Conclusioni

La opposizione deve essere respinta con rigetto delle domande riconvenzionali e conferma del D.I., che pertanto va dichiarato esecutivo.

Spese del giudizio

Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività defensionale espletata.

Non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., per la mancata comparsa della C. in sede di mediazione delegata, in quanto la stessa è da ritenere giustificata (la società si era già estinta).

P.Q.M.

Visto l'art. 281 quinquies c.p.c.

Il Tribunale di Firenze, III Sez. Civ., definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa,:

1) CONFERMA il D.I. n. 4/04 R.I. S.D. di Empoli e respinge l'opposizione;

2) RESPINGE le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;

3) DICHIARA ai sensi dell'art. 653, I co., c.p.c. l'esecutività del decreto ingiuntivo suindicato;

4) CONDANNA la C. SRL a rimborsare a T. SPA le spese di lite, che si liquidano in Euro 80,00 per esborsi, ed Euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2014.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.