Pagine

18 novembre 2014

60/14. D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014 (agg. alla l. 206/2021): negoziazione assistita e modifiche al D.lgs. n. 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 60/2014)

Come noto, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Il nuovo intervento normativo, tra l'altro: 
  • ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. c.d. negoziazione assistita: strumento di ADR il cui nuovo apparato normativo richiama molte delle disposizioni dettate con riferimento alla mediazione civile in tema di rapporti tra procedimento di mediazione e processo; si veda al riguardo:
    1. SPINA, Negoziazione assistita, Ministero della Giustizia: disciplina molto simile alla mediazione, ma diversa logica di fondo, in Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2014
    2. Spina, NEGOZIAZIONE ASSISTITA: GLI ADEMPIMENTI PER L’AVVOCATO, in LaNuovaProceduraCivile, 2014
    3. SPINA, Negoziazione assistita: primo commento sul nuovo istituto, in Altalex, 2014
  • con disposizione contenuta nel capo dedicato alla c.d. negoziazione assistita ha novellato anche il d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile.
In particolare, l’art. 5, comma 4-bis (inserito in sede di conversione in legge), d.l. 132/2014, dispone che all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativo all'efficacia esecutiva ed all’esecuzione dell’accordo raggiunto in mediazione, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente periodo: “L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile".

Si riporta di seguito il capo II, relativo alla c.d. negoziazione assistita, il testo del d.l. 132/2014, conv. con mod. in l.162/2014, da ultimo novellato ad opera del d.lgs. 187/2020 e dalla l. 206/2021.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 60/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.261 del 10.11.2014, da ultimo novellato ad opera del d.lgs. 187/2020 e dalla l. 206/2021.

…omissis…

Capo II
Procedura di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati

Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati

  1. La  convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o  piu'
avvocati e' un accordo mediante il quale  le  parti  convengono  di
cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole
la controversia tramite l'assistenza di  avvocati  iscritti  all'albo
anche ai sensi dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96.
  1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria
avvocatura, ove presente.
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non  superiore  a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo  tra  le
parti;
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti
indisponibili o vertere in materia di lavoro.
  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',
in forma scritta.
  5. La convenzione e' conclusa con  l'assistenza  di  uno  o  piu'
avvocati.
  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'
professionale.
  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente
all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
                              
Art. 3
Improcedibilita'

  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di
veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra
parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo
stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di
pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di cui  all'articolo  2  comma  3.  Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma  non  si  applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a
un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito
ai sensi dell'articolo 187.1  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209,  tiene  luogo  della  stipula  di  una  convenzione  di
negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.
[periodo aggiunto ad opera del d.lgs. 187/2020, art. 2, comma 2].
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita
e'  condizione  di  procedibilita'  della   domanda   giudiziale   la
condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da
adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua
ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
    b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
    c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
    d) nei procedimenti in camera di consiglio;
    e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
  4. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
  5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali
procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque
denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie  soggette
ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi.
  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'  condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto  compenso
dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76  (L)  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale
fine  la  parte  e'  tenuta  a   depositare   all'avvocato   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
                              
Art. 4
Non accettazione dell'invito e mancato accordo

  1. L'invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di
procedura civile.
  2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
  3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e'  certificata  dagli
avvocati designati.
                              
Art. 5
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e
                            trascrizione

  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
  2-bis. L'accordo di cui al  comma  1  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile.
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno degli atti soggetti a  trascrizione,  per  procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato.
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
  4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accordo di cui al periodo  precedente  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile".
                              
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati  per
le soluzioni consensuali  di  separazione  personale,  di  cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del  matrimonio,  di  modifica
           delle condizioni di separazione o di divorzio.

  1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato
per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine  di  raggiungere
una soluzione consensuale di  separazione  personale,  di  cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento  del  matrimonio
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),  lettera  b),
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.
[periodo aggiunto ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che 
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo si   applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].
1-bis. La convenzione di  negoziazione  assistita  da  almeno  un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i  genitori  al  fine  di
raggiungere  una  soluzione  consensuale  per  la  disciplina   delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori  nati  fuori
del  matrimonio,  nonche'  per  la  disciplina  delle  modalita'   di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
determinate.  Puo'  altresi'  essere  conclusa  tra  le   parti   per
raggiungere  una  soluzione   consensuale   per   la   determinazione
dell'assegno  di  mantenimento  richiesto  ai  genitori  dal   figlio
maggiorenne   economicamente   non   autosufficiente   e    per    la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del  codice 
civile, e per la modifica di tali determinazioni.
[comma aggiunto ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che 
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo si   applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni  incapaci  o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non
autosufficienti, l'accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore  della  Repubblica
presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa
irregolarita',  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta   per   gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza  di  figli  minori,  di
figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito  di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il
termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene  che  l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3.
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati  hanno  tentato
di conciliare le parti e le hanno  informate  della  possibilita'  di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati  hanno  informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi  adeguati
con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte  e'  obbligato  a
trasmettere, entro il termine di dieci  giorni,  all'ufficiale  dello
stato  civile  del  Comune  in  cui  il  matrimonio  fu  iscritto   o
trascritto, copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell'accordo  munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5, di affidamento
e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche'
i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento  dei
figli  maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti  e  per   la
modifica delle condizioni gia'  determinate,  per  la  determinazione 
degli alimenti e per la loro modifica.
[comma modificato ad opera della l. 206/2021, art. 1, commi 35 e 37, precisando che 
"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo si  applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge"].
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  terzo
periodo, e' applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione  di  cui
al periodo che precede e' competente il Comune in cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'  inserita  la
seguente:
      "g-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento
del matrimonio";
    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'  aggiunta  la
seguente:
      "h-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio";
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente:
      "d-bis) degli accordi raggiunti a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio".
                              
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162

Art. 8
Interruzione della prescrizione e della decadenza

  1. Dal momento della comunicazione  dell'invito  a  concludere  una
convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della
domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e'  impedita,  per  una  sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non  e'  accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale
deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
                              
Art. 9
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

  1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse.
  2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con
lealta'  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le
dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del
procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in
tutto o in parte il medesimo oggetto.
  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite.
  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si
estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto
applicabili.
  4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli
obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce  per
l'avvocato illecito disciplinare.
                              
Art. 10
Antiriciclaggio

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre
2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza
sull'eventualita' di  intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono
inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,».
                              
Art. 11
Raccolta dei dati

  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a
seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati.
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.
  2-bis. Il Ministro della giustizia  trasmette  alle  Camere,  con
cadenza annuale,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente, in  particolare,  i
dati trasmessi ai sensi  del  comma  2,  distinti  per  tipologia  di
controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie  iscritte
a  ruolo  nell'anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per
tipologia.

…omissis…


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.