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18 ottobre 2014

55/14. Notaio, mediazione civile, scrittura privata che si appresta ad autenticare, indagine della volontà delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2014)

=> Cassazione civile, 12 settembre 2014, n. 19350



Corte di Cassazione civile,  sez. II, 12/9/2014. n. 19350

Notaio, autentica delle sottoscrizioni: indagine sulla capacità naturale e sulla volontà delle parti


È  errata l’affermazione secondo la quale nel caso di autentica delle sottoscrizioni il notaio sarebbe impossibilitato a percepire l'eventuale incapacità naturale di colui la cui firma si appresta ad attestare: se infatti deve confermarsi il principio secondo il quale l'attività di autentica del notaio non costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del sottoscrittore (I), rimane comunque fermo che l'opera del notaio è comunque diretta ad assicurare che il contenuto dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del sottoscrittore e che non sia contrario alla legge (II). Ciò in coerenza, tra l’altro, con la circolare dell’11 ottobre 2011 con cui il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'indicare le linee guida per dare attuazione al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 11, comma 3 in materia di mediazione civile, ha richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l'indagine della volontà delle parti.

(I) Sul punto, di recente, si veda Cass. n. 3787/12.
(II) In argomento si veda Cass. n. 2071/13.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2014

Corte di Cassazione civile
12 settembre 2014
Sentenza

…omissis…

5 - Con il quinto motivo si assume la violazione degli artt. 47 e 61 della legge notarile, anche il relazione all'art. 75 c.p.c.: sostiene la ricorrente che il notaio, rogando la procura a vendere, avrebbe con ciò compiuto anche un esame della capacità delle parti al fine di valutare la reale direzione di volontà delle medesime.

5.a - L'esame del motivo è assorbito dalla autonoma ratio decidendi fondata sulle conclusioni del consulente tecnico, atteso che l'argomentazione della Corte di Appello che toglieva di valore significativo di una residua capacità naturale all'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti, costituiva, nel rigetto della contraria deduzione difensiva, ragionamento di rinforzo del, già per altro verso, raggiunto convincimento; ciò non toglie, tuttavia, che sia errata l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale nel caso di autentica delle sottoscrizioni il notaio sarebbe impossibilitato a percepire l'eventuale incapacità naturale di colui la cui firma si appresta ad attestare come riferente all'apparente autore, quasi che la percezione dell'eventuale evidenza della amentia hominis gli fosse preclusa: se infatti deve confermarsi il principio secondo il quale l'attività di autentica del notaio non costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del sottoscrittore (sul punto, di recente, vedi Cass. Sez. 2 n. 3787/2012), rimane comunque fermo che l'opera del notaio - sia esso rogante in senso proprio o certificante l'autenticità di una sottoscrizione - è comunque diretta ad assicurare che il contenuto dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia contrario alla legge (di tal che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, anche nel caso della autenticazione della scrittura privata, il notaio non possa considerarsi esentato dall'obbligo di effettuare le opportune visure e di - quantomeno - segnalare alle parti eventuali anomalie riscontrate: Cass. Sez. 3 n. 2071/2013, conclusione che appare avallata da recente contributo dottrinario che ha messo in rilievo, da un lato, come il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'aggiornare nel 2008 i principi di deontologia professionale dei notai, abbia esteso anche alla autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l'indagine della volontà (art. 42, comma 1) originariamente riferita ai soli atti pubblici e, dall'altro, che con la circolare dell'11 ottobre 2011 il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'indicare le linee guida per dare attuazione al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 11, comma 3 in materia di mediazione civile, abbia richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l'indagine della volontà delle parti).

…omissis…

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 3 luglio 2014.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.