=> Trib. Firenze, 18 marzo 2014
Disposto l’invio
in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite
i loro avvocati, l’esito della
mediazione, con nota da depositare
in cancelleria (nella specie almeno dieci giorni prima della prossima
udienza); nota che dovrà contenere informazioni in relazione: i. a quanto stabilito dall’art. 8,
comma 4 bis (D.L.vo
citato), in merito all’eventuale mancata
(fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
ii. a quanto stabilito dall’art. 5,
comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali
ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del
procedimento di mediazione; iii.
a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento
delle spese processuali, in merito al rifiuto
delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha
(hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale
proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo
contenuto.
Al fine di disporre
l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n.
28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice dispone che parte opposta, quale attore in senso sostanziale,
esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai
sensi dell’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 2872010, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 46/2014
Tribunale di Firenze
18 marzo 2014
Ordinanza
…omissis…
Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 co. 6
c.p.c..
Il Giudice, visto l’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 28/2010, così come
modificato dalla L. n. 98/2013, sentiti i procuratori,
dispone
che parte opposta quale attrice in senso sostanziale esperisca il
procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art.
4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il
termine di 15 giorni;
fa presente
che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato
esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di
improcedibilità della domanda;
invita
- gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto
disposto, nei termini di cui all’art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);
- le parti e i loro avvocati a partecipare a una sessione informativa
presso ---;
- le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della
mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima
della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni:
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo
citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti
(sostanziali) senza giustificato motivo;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato)
in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che
hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai
fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti
– con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il
rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con
indicazione del suo contenuto;
fissa
al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto
tentativo di mediazione e di verificare l’avveramento o meno della condizione
di procedibilità l’udienza del ---.
Il Giudice
dott. Anna Primavera
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.