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18 aprile 2014

27/14. Avvocati-mediatori: il percorso formativo e di aggiornamento suggerito dal CNF con circolare 6-c-2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2014)

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare 6-c-2014, ha suggerito agli Ordini un percorso formativo e di aggiornamento per gli avvocati-mediatori (si veda al riguardo l’art. 16, c. 4-bis D.lgs. n. 28/2010, inserito con la riforma del 2013).

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione – precisa il CNF nella comunicazione inviata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed ai Responsabili degli Organismi di mediazione forense il 5 marzo 2014 – “devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense”.

Tra l’altro, il CNF suggerisce:

formazione

I Step: 15 ore da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.

5 ore: analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore: gestione del conflitto e competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa).

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.

Riportiamo il testo della circolare 6-c-2014, così come pubblicata sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Consiglio nazionale forense
Circolare 6-c-2014
Delibera assunta dal plenum del Consiglio nazionale forense
nella seduta amministrativa del Consiglio del 21 febbraio 2014

FORMAZIONE AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO

La norma:
Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad
organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione
e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a
ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La circolare del Min. Giustizia del 27 novembre 2013:

In base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare
forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il
mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali
forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini
circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Il 9 dicembre è stata emanata una circolare integrativa
«A integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 si specifica
che il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo "Avvocati e
Mediazione", deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle
competenze ivi attribuite alle "associazioni forensi e ai terzi" in materia di formazione
professionale forense».

La questione:

- L'avvocato iscritto all'albo può essere iscritto come mediatore presso un numero
massimo di cinque organismi di mediazione «di diritto», ossia senza sottostare
all'obbligo generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla
normativa primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati.
- Deve tuttavia avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio
aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis cod.
deontologico forense, ed in particolare: «L'avvocato che svolga la funzione di
mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni
del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata
competenza».
La previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico forense in
corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Il percorso di formazione dell’Avvocato mediatore

Non va dimenticato che l'Organismo di mediazione non è obbligato ad accettare tutte
le domane di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso di
formazione costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a questa
attività.

Per tale motivo il Consiglio nazionale forense propone un percorso più snello pari 15 ore di
teorico-pratiche integrate da un tirocinio:

I Step: di 15 ore, teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.
Il programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione dedicando un numero  minore di ore all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato:

5 ore sull'analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione -forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche
con riferimento alla mediazione demandata dal giudice)

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).

Dovranno essere esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

Aggiornamento professionale

Il Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo
studio di casi.

Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli avvocati che
abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.

Soggetti autorizzati ad erogare la formazione e all'aggiornamento

Il d.lgs. n. 28/2010 rimette il compito ai COA e al CNF. Per evitare di assumere atteggiamenti
anticoncorrenziali si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio,
accreditino singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente.

Soltanto in questo senso può essere interpretata la circolare integrativa del dicembre 2013 atteso che «le associazioni professionali e i terzi» possono fornire servizi di formazione valevole ai fini dell'aggiornamento professionale e deontologico soltanto passando per il meccanismo di accreditamento in capo a COA e CNF.

Il Consiglio nazionale forense auspica una particolare attenzione dei soggetti erogatori a contenere costi dei percorsi sopra delineati.

Roma, 21 febbraio 2013


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.