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17 marzo 2014

18/14. Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 2014: regime impositivo applicabile agli accordi conciliativi traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2014)

Con la Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (art. 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23).

La circolare in parola riguarda anche la mediazione civile.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime di favore di cui all’art. 17 d.lgs. n.28 del 2010, funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, dovrebbe trovare applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014.

Riportiamo di seguito estratto della Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, così come pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2014

CIRCOLARE N. 2/E

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di
costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo
10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

…omissis…

PREMESSA

L’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito
decreto) come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(di seguito legge di stabilità 2014) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette,
agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
Per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 10, è stato riformulato
l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) al fine di
prevedere due aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente
del 9 e del 2 per cento.
Con l’articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014 è stato, inoltre,
nuovamente modificato l’articolo 1 della Tariffa, con l’introduzione di una nuova
aliquota di imposta, del 12 per cento, prevista in presenza di determinate
condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.
In definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari
sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d’imposta; l’imposta
proporzionale risultante dall’applicazione di dette aliquote, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.
Per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa, sono state
abrogate le previsioni normative recate dalla medesima disposizione e dalle
relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote
dell’imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa.
Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto, come sostituito dall’articolo 26,
comma 1, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede, inoltre, in
virtù del cosiddetto ‘principio di assorbimento’, l’esenzione dall’imposta di
bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati
all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle
formalità ‘direttamente conseguenti’, posti in essere per curare gli adempimenti
catastali e di pubblicità immobiliare, nonché l’assoggettamento di detti atti e
formalità a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50
euro.
L’articolo 10, comma 4, come modificato dalla legge di stabilità 2014
prevede, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all'imposta
in esame, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà
contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Da ultimo, si segnala che l’articolo 26 del citato decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, ha stabilito che “l’importo di ciascuna delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.
Con la presente circolare, si forniscono di seguito i primi chiarimenti in merito
all’applicazione delle nuove disposizioni.

…omissis…

9.1 La mediazione civile e commerciale

La mediazione è un istituto finalizzato alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali, disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’articolo 1 dello stesso decreto legislativo definisce la mediazione come
l’attività, comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa”.
Il procedimento è finalizzato, pertanto, secondo la definizione propria dello
stesso articolo 1, lettera c), alla conciliazione che rappresenta la “composizione
di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
Al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che
costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello
giudiziario, il legislatore ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28
del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.
Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente
dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell’istituto della
mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di
immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento,
conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4,
del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto
istituto.

…omissis…

Roma, 21 febbraio 2014


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.