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7 marzo 2014

16/14. Mediazione delegata: a. sospensione del giudizio, irrilevanza; competenza territoriale dell’organismo, litispendenza e continenza, irrilevanza (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2014)

=> Trib. Verona, 27 gennaio 2014

In linea generale può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale).

L’art. 4, comma 1, d.Lgs.  28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell’organismo di mediazione ove svolgere il tentativo di mediazione disposto dal giudice, eventi processuali come la litispendenza o continenza (tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza; inoltre, nella specie il convenuto non ha contestato che il Tribunale sia competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2014

Tribunale di Verona
27 gennaio 2014
Ordinanza

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento promosso da ---

CONTRO
---

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 gennaio 2014;

RILEVATO CHE

la causa di cui in epigrafe è stata promossa dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione di credito del convenuto nei propri confronti, per prestazioni giudiziali e stragiudiziali dallo stesso svolte in favore di --- in liquidazione s.r.l.;

alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi dell’art. 39, comma 2 c.p.c., la continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme del rito sommario di cognizione, dall’avv. --- nei confronti dell’avv. --- davanti al Tribunale di Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda di condanna del secondo al pagamento in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a titolo di compenso per le suddette attività;

l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice rilievo che l’oggetto delle due cause  è il medesimo, o meglio quello della presente causa è speculare a quello della causa pendente davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza che vi sarebbe un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che il Tribunale di Reggio Emilia, sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario pendente presso di esso;

alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha dimesso, a ulteriore conforto della propria eccezione, il provvedimento con il quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia, in data 16 gennaio 2014, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. --- e ha disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art.702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore ha anticipato che proporrà regolamento di competenza avverso detto provvedimento;

prima di provvedere in ordine a tale istanza è opportuno, ad avviso di questo giudice, disporre il procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dall’art. 84, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n.98;

tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2 dell’art.84 sopra citato, è applicabile  anche nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, qualunque sia l’oggetto del loro contendere e purché abbiano ad oggetto diritti disponibili;

una soluzione conciliativa della presente controversia è auspicabile ed anche possibile, in  questo momento processuale, alla luce delle seguenti considerazioni:
1) le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all‘ordine degli avvocati senza però spiegare le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto;
2) l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di una somma inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle parti;
3) è probabile che l’iter del contenzioso si complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, dal momento che la difesa dell’avv. --- ha preannunziato la proposizione di un regolamento di competenza avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento della istanza avanzata dal convenuto a questo giudice, ed è comunque possibile che questo giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i due giudizi, non sia dello stesso
avviso del giudice emiliano;
4) una volta superati i profili processuali controversi si dovrà dar corso ad una attività istruttoria diretta a chiarire il rapporto intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio Emilia ha già ravvisato la necessità;

non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente giudizio che resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza di parte convenuta;

peraltro in linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale);

nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento di mediazione nel caso di specie la circostanza che la --- in liquidazione, pur convenuta nel presente giudizio, sia rimasta contumace, atteso che le parti non hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile l’accertamento negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi nel procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto;

al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale le stesse potranno rivolgersi;

l’art. 84, comma 1, lett. a) del d.l. 69/2013, integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio dell’organismo di mediazione prevedendo che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”;
alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27  novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa;

ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente  competente nel caso di specie;

per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del D.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c. per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso richiamo a tale criterio, la soluzione non pare consentita;

nel caso di specie è invece possibile affermare che competente a trattare il procedimento di mediazione delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla base di altre considerazioni;

a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato, che l’art. 4, comma 1, d.Lgs.  28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza, e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;

P.Q.M

Dichiara la contumacia di --- in liquidazione;

DISPONE l’espletamento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014 ore 10.00, assegnando alle  parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione avente sede anche secondaria, come meglio definita dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, nel circondario di questo Tribunale.

Verona 27 gennaio 2014

Il Giudice


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.