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6 febbraio 2014

6/14. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014: la mediazione nella Relazione Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2014)

Nell’ambito dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014 è stato affrontato il tema della mediazione civile.

Riportiamo al riguardo i più rilevanti passi contenuti nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, così come riportata sul sito web della Corte di Cassazione.

N.B.: il grassetto è nostro.

Viene, innanzitutto, osservato che “Resta integra la validità della scelta della mediazione come strumento essenziale per la deflazione del contenzioso, trattandosi di una misura irrinunciabile per conseguire un’effettiva riduzione della pressione della domanda di giustizia, in quanto, se utilizzato in modo adeguato, l’istituto possiede le potenzialità necessarie a contenere fortemente la dispersione di energie processuali nella gestione di una miriade di cause nelle quali sono in gioco modesti valori economici.
In questa prospettiva sembra non doversi trascurare la possibilità di una previsione generalizzata del percorso di mediazione, collegandola non alla specificità di determinate materie, bensì a un determinato valore limite delle controversie, al di sotto del quale sancirne l’obbligatorietà, lasciando che resti invece volontario il ricorso al procedimento per le controversie di valore superiore”.

Successivamente, poi, si illustra che “In generale le relazioni dei Presidenti delle Corti d’appello segnalano la diminuzione del ricorso alla mediazione dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 2012, n. 272, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 recante l’attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e, in via consequenziale, di altre norme dello stesso decreto legislativo.
Le stesse relazioni, inoltre, mettono in evidenza la generale bassa percentuale di definizione delle controversie in sede conciliativa, con la prevalenza della definizione delle controversie mediante lo strumento processuale della mancata comparizione, evidenziando, altresì, l’assenza di un significativo decremento del contenzioso nel periodo della mediazione facoltativa”.

Da ultimo si segnala l’importanza del tema della ricerca di una comune cultura della giurisdizione tra avvocati e magistrati, “che va attuata intensificando la collaborazione con la magistratura, non solo per costruire una comune cultura delle garanzie, ma anche e soprattutto per assicurare un maggiore coinvolgimento degli avvocati nei progetti di riforma della giustizia, tenendo presente che l’avvocatura ha un’enorme responsabilità sociale che si esprime attraverso la difesa giudiziale dei diritti del cittadino”. In questa direzione, si precisa nella Relazione, “si è mosso, del resto, il legislatore col d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, ripristinando la mediazione dopo la declaratoria di illegittima costituzionale della relativa disciplina attuativa da parte della Corte costituzionale per essere andata oltre il perimetro fissato nell’art. 60 della legge-delega del 18 giugno 2009, n. 69 (sent. n. 272 del 2012), ha imposto la garanzia della presenza obbligatoria dell’avvocato sin dal primo incontro e per l’intera procedura”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2014
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)