Pagine

28 febbraio 2014

14/14. Mediazione delegata dopo che le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa del giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2014)

=> Trib. Milano, 11 novembre 2013

Ben può disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 qualora le parti abbiano rifiutato la proposta conciliativa del giudice.

Fattispecie: il convenuto si era dichiarato disponibile ad accettare la proposta del giudice, mentre l’attore aveva dichiarato che detta soluzione non era per lui accettabile.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2014

Tribunale di Milano
Sezione spe. In materia di impresa
11 novembre 2013
Ordinanza

…omissi…

Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte.

Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua.
L'attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile.

Il Giudice

visto l'art.5 secondo comma del d.lgs. n.28/2010 nell'attuale sopravvenuta formulazione;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza;
ritenutane in base a tali elementi l'utilità;
dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25 marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.