Pagine

18 febbraio 2014

11/14. Annullamento e sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010: lo stato dell’arte (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2014)

Ripercorriamo, brevemente, alla luce delle pronunce rese dai competenti giudici amministrativi, quanto sino ad oggi accaduto circa la recente vicenda processuale relativa alla richiesta di annullamento e sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010.

Si veda:

IL RICORSO AL TAR n. 10937 del 2010

  • Ricorso n. 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e Altri contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico e con l’intervento di Altri ad adiuvandum e ad opponendum per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”).
  • Domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.


L’ORDINANZA DEL TAR n. 4872 del 10 dicembre 2013

Con ordinanza n. 4872 del 10 dicembre 2013, respinge la domanda incidentale e compensa le spese della presente fase cautelare.
  • visto l’art. 55 c.p.a.
  • ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, ritenuta, in particolare:

  1. l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso;
  2. la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito.

IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO n. 544 del 2014

Ricorso n. 544 del 2014, proposto da Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, nei confronti di Adr Center s.p.a. e Altri per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio n. 4872/13


IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO n. 544 del 2014
  • Le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito.
  • In tali limiti va accolto l’appello e va disposta la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo.


L’ART. 55 C.P.A.

Art. 55. Misure cautelari collegiali.

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso  notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.


LA SITUAZIONE ATTUALE

- Il d.m. n. 180 del 2010 non è per il momento né annullato, né sospeso in via cautelare.

- Il quadro normativo della mediazione civile e commerciale (compresa anche la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria) rimane invariato.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2014