DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

30 novembre 2013

80/13. Direttiva del Ministro della Giustizia in materia di mediazione civile n. 35369 del 19-11-2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 80/2013)

È stata resa nota tramite il portale dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia la Nota del Gabinetto del Ministro prot. n. 35369 del 19.11.2013 avente ad oggetto: "Direttiva del Ministro in materia di mediazione civile".

Riportiamo, di seguito, alcuni dei passaggi più rilevanti [il grassetto è nostro].

L’istituto della mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie.

È evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano  o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori.
Dovrà essere, inoltre, assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.

Conseguentemente, il Ministero della Giustizia dovrà operare … vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra”.

La Nota del Gabinetto del Ministro prot. n. 35369 del 19.11.2013 è consultabile sul sito web dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 80/2013

25 novembre 2013

79/13. Nuova mediazione civile: gli standard operativi ed indirizzi interpretativi del Coordinamento della Conciliazione Forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2013)

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale (1) (2), ha di recente formulato nuovi standard operativi ed indirizzi interpretativi.
Queste le tematiche affrontate:
  • assistenza obbligatoria dell’avvocato;
  • competenza territoriale;
  • spese di mediazione;
  • ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • esecuzione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dagli avvocati;
  • compensi del l’assistenza tecnica in mediazione.

Sono inoltre stati formulati indirizzi interpretativi anche in tema di formazione degli avvocati mediatori.

Riportiamo di seguito i “NUOVI STANDARD OPERATIVI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE” ed i “NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE”, così come pubblicati sul sito web istituzionale del  pubblicati sul Coordinamento della Conciliazione Forense (www.conciliazioneforense.it).


(2) Di recente si veda  G, Falco, G. Spina (a cura di), La nuova mediazione, Giuffrè, 2013.

(3) Sui primissimi rilievi sul tema di veda G. SPINA, Le novità introdottealla disciplina della mediazione civile dal c.d. “Decreto del fare” convertitoin legge, La Nuova Procedura Civile, PE Editore, 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2013

Coordinamento della Conciliazione Forense

XI ASSEMBLEA DEI SOCI
PESARO – 17/18 OTTOBRE 2013

NUOVI STANDARD OPERATIVI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi, nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.

Sulla assistenza obbligatoria dell’avvocato.

1)Tutte le parti della mediazione devono partecipare ad ogni incontro ed all’eventuale stipula dell’accordo con l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo, sia ordinario che speciale. La domanda di mediazione può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, eventualmente indicando l’avvocato che provvederà all’assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all’incontro.

2)L’assistenza dell’avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, sia essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola contrattuale.

Sulla competenza territoriale.

3)L’ODM e il mediatore non sono in alcun modo tenuti a declinare la propria competenza in favore di un altro organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, né sono tenuti a formulare alcuna eccezione in tal senso. Il modello di domanda di mediazione può richiamare l’attenzione dell’istante sulle previsioni della legge che dispongono la competenza territoriale.

4)Il mediatore è tenuto a dare atto a verbale dell’eventuale eccezione della parte invitata che compaia al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell’incontro.

Sulle spese di mediazione.

5)La parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere, al momento del deposito della domanda, le spese di avvio, nella misura forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di Euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l’ODM volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono parimenti tenute a corrispondere le spese di avvio al momento dell’adesione o, in ogni caso, al momento della comparizione al primo incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o, comunque, in caso di accordo di conciliazione.

Il Coordinamento formula inoltre le seguenti proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti interpretativi o i necessari interventi regolamentari:

-stante l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato, si auspica che, nei casi di cui all’art. 17, comma 5 bis, d. lgs. 28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di poter beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in sede di mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del giudice del successivo eventuale giudizio;

-si ritiene che l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione dall’ufficiale giudiziario, con la sola produzione del titolo in originale e senza alcuna necessità di apposizione di una formula esecutiva;

-in vista dell’approvazione dei nuovi parametri forensi, in attuazione della legge 247/2012, si ritiene utile e necessario che sia prevista, in conformità alla proposta del Consiglio Nazionale Forense, una voce autonoma di parametro per l’assistenza dell’avvocato nella procedura di mediazione ed una distinta voce per l’assistenza alla redazione dell’accordo di conciliazione; con riferimento alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente precisare che il compenso non è dovuto all’avvocato, ove la mediazione fallisca al primo incontro, non svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di mediazione.



COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

Pesaro 18 ottobre 2013
NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi in tema di formazione degli avvocati mediatori, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
Preso atto, che ai sensi dell’art. 16, comma 4bis, il controllo della formazione degli avvocati mediatori è attribuito a ciascun Organismo di mediazione, il Coordinamento ritiene opportuno formulare i seguenti criteri applicativi:
la formazione iniziale dell’avvocato iscritto all’albo che voglia esercitare l’attività di mediazione deve essere improntata principalmente all’acquisizione di adeguate competenze tecniche sulla gestione di una procedura di mediazione (teoria del conflitto; mediazione e processo; tecniche di negoziazione e comunicazione efficace; le fasi e la dinamica della procedura di mediazione; l’ascolto attivo e l’utilizzo adeguato del linguaggio, gli ostacoli cognitivi, percettivi ed emotivi).
Ciò premesso si ritiene unanimemente che gli ODM Forensi possano richiedere un percorso formativo per gli avvocati (mediatori di diritto ex art 16, comma 4bis), analogo a quello attualmente previsto dalla norma (art. 18 d.m. 180/10).

Considerato che, dall’entrata in vigore del d. lgs. 28/10, alcuni Ordini e Fondazioni Forensi hanno organizzato corsi di negoziazione e/o corsi per avvocati che assistono le parti in mediazione, si propone di considerare tali corsi validi ai fini dell’assolvimento della parte introduttiva del predetto percorso formativo obbligatorio, per un numero di ore complessive non superiore alle 18 ore; ferma restando, in ogni caso, la necessità di completare il percorso formativo pratico per le 32 ore restanti (e quindi per un totale complessivo di 50 ore) con la frequentazione di un corso presso Enti accreditati, o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Le 18 ore di formazione introduttiva devono necessariamente precedere il corso pratico di 32 ore e devono essere state svolte nell’arco di un triennio antecedente alla frequentazione di quest’ultimo corso.

In ogni caso, l’avvocato mediatore di diritto, al pari di qualunque mediatore iscritto c/o l’ODM, potrà essere nominato mediatore solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010, come novellato dalla L. 98/2013.

Si propone che l’aggiornamento degli avvocati iscritti quali mediatori abbia una cadenza annuale di almeno 9 ore che potranno essere svolte presso enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Quanto ai tirocini di cui al decreto 145/2011, si propone che essi, fermo restando il numero di 20 nel biennio, possano essere sostituiti, anche ora per allora, su decisione del singolo ODM, da incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori, nonché dalla partecipazione ad incontri di mediazione effettivi ai quali si assiste in qualità di avvocati che accompagnano la parte.

In relazione alla questione dei tirocini si ritiene che il CCF debba comunque segnalare al Ministero l’opportunità di consentire a chi non ha potuto a soddisfare il numero minimo di tirocini previsto ex lege entro i termini di scadenza del proprio biennio di iscrizione, anche a causa degli effetti di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale, di integrare il numero degli stessi tirocini anche successivamente alla scadenza dei suddetti termini, attraverso un apposito provvedimento di proroga.

Quanto alla revisione degli standard di qualità dei mediatori e degli organismi, in attuazione dei deliberati di Modena e dell’articolato di Pescara, che si intendono qui richiamati, si propone che ogni ODM proceda entro il 31 dicembre prossimo all’individuazione ed alla segnalazione dei nominativi di coloro che potranno svolgere la funzione di osservatori esterni, professionalmente qualificati, che potranno anche fornire una valutazione dell’operato dei mediatori in funzione della permanenza nelle liste.

Agli stessi soggetti, una volta individuati, si proporrà di svolgere l’incarico in forma gratuita, fermo restando il riconoscimento delle spese di viaggio, vitto e alloggio. A titolo di riconoscimento dell’impegno assunto, gli ODM si impegnano a richiedere agli Ordini di riferi mento l’attribuzione di crediti validi ai fini della formazione forense, nonché a riconoscere la validità degli incontri cui hanno partecipato ai fini del tirocinio ed aggiornamento obbligatorio.

Una volta completata la lista sulla base dei nominativi indicati, si affiderà agli stessi osservatori il compito di coordinarsi, entro la prossima riunione del CCF, per l’individuazione dei criteri e delle modalità di assolvimento del proprio incarico, nell’ottica di garantire l’uniformità dell’attività di osservazione e di valutazione dei mediatori. Tali modalità e criteri verranno comunque sottoposti all’approvazione del CCF.

L’incarico di osservatore “esterno” avrà durata non superiore ad un biennio e sarà rinnovabile, salvo comunque il diritto di rinunziarvi in ogni momento previa comunicazione all’ODM di riferimento.
** *** **
Sintesi del nuovo standard formativo da adottarsi per gli avvocati mediatori che vogliano iscriversi ed operare per un organismo di mediazione.
FORMAZIONE BASE: N. 2 MODULI (18 + 32 ORE)
I modulo: introduzione teorico-pratica alla mediazione per avvocati che assistono le parti (18 ore per un massimo di 120 partecipanti). Contenuti essenziali del modulo:
- La cultura della mediazione fra società, professione e persona.
- La teoria del conflitto.
- Mediazione e processo: sistemi avversariali e consensuali.
- Principi fondamentali in tema di negoziazione e comunicazione efficace.
- La nuova legge sulla mediazione civile e commerciale.
- Profili giuridici nazionali ed europei della mediazione.
- Il ruolo dell’avvocato in mediazione. Aspetti deontologici.
- I regolamenti. La scelta dell’organismo di mediazione.

N.B. la formazione prevista in questo modulo può ritenersi assolta per tutti gli avvocati che possono comprovare l’acquisizione di n. 18 crediti formativi, conseguiti a seguito della partecipazione a corsi ed eventi forma tivi in tema di mediazione, negoziazione o preparazione dell’avvocato che assiste la parte in mediazione. Gli avvocati che non abbiano già frequentato tali percorsi possono partecipare a nuovi percorsi formativi presso gli enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi, che si avvalgano di formatori accreditati.

II modulo: corso base di avviamento alla mediazione per avvocati mediatori (32 ore per un massimo di 30 partecipanti, con moduli di esercitazione). Contenuti essenziali del modulo:
Le fasi e la dinamica della procedura di mediazione.
La gestione del primo incontro.
Incontri preliminari, sessioni congiunte e sessioni private: obiettivi e opportunità.
Il ruolo del mediatore, delle parti e dell’avvocato.
Tecniche di negoziazione: posizioni e interessi.
L’ascolto e la comprensione delle posizioni delle parti.
La comunicazione nell’intervento del mediatore. Empatia e ascolto attivo.
L’utilizzo del linguaggio neutrale e l’utilizzo delle domande.
Ostacoli cognitivi, percettivi ed emotivi. Momenti critici ed impasse.
L’incidenza dei parametri negoziali nella mediazione (MAAN e PAAN).
La conclusione del procedimento di mediazione.
Verbale e accordo di conciliazione: forma, contenuto ed effetti.
La formulazione della proposta e le conseguenze sul processo.
Percorso di valutazione teorica e autovalutazione responsabile.

N.B. tale modulo pratico di avviamento alla mediazione può essere tenuto da enti accreditati o da Ordini e Fondazioni Forensi, che si avvalgano di formatori accreditati.

UDITORATO DI ACCESSO ALLA LISTA DEI MEDIATORI

L’avvocato che abbia svolto il percorso formativo delineato, e che non abbia ancora esercitato come mediatore, potrà essere nominato solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il primo incontro.

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO (9 ore annuali, per un massimo di 30 partecipanti)

L’avvocato che voglia mantenere l’iscrizione alla lista di un ODM deve svolgere un aggiornamento, con cadenza annuale, della durata di almeno 9 ore, che potranno essere tenute da enti accreditati o dagli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, con moduli di approfondimento sulle tecniche di mediazione o di specializzazione sulle diverse materie oggetto di controversia.

ATTIVITA’ DI UDITORATO PERMANENTE O CONFRONTO TRA MEDIATORI

L’attività di tirocinio assistito di cui al D.M. 145/2011, fermo restando il numero di 20 nel biennio, può essere sostituita, su decisione del singolo ODM, da incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori, nonché dalla partecipazione ad incontri di mediazione effettivi in qualità di avvocati che assistono la parte.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 novembre 2013

78/13. Nuova mediazione delegata: a. appello, procedimenti pendenti; b. onere dell’instaurazione; c. recupero crediti, utilità; d. competenza territoriale, derogabilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 78/2013)

=> Trib. Milano, 29 ottobre 2013

La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti. Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto (1) (2).

Per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nel caso in esame, dunque, l’onere della instaurazione della procedura mediativa grava sull’appellante. Tuttavia, l’onere posto a carico dell’appellante – di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato.

Reputando il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite (art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) ed avente essa ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto, giova ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale.

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante  deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo (3). Si precisa, inoltre, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.

Fattispecie: controversia familiare


(2) Di recente si veda  G, Falco, G. Spina (a cura di), La nuova mediazione, Giuffrè, 2013.

(3) Sui primissimi rilievi in tema di deroga consensuale della competenza territoriale si veda G. SPINA, Le novità introdotte alla disciplina dellamediazione civile dal c.d. “Decreto del fare” convertito in legge, La Nuova Procedura Civile, PE Editore, 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 78/2013

Tribunale di Milano
Sezione XI
29 ottobre 2013
Ordinanza

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. ---, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato da --- e ---; declaratoria intervenuta su ricorso congiunto delle parti con cui, per quanto qui interessa, i genitori hanno concordato il mantenimento dei due figli minori in complessivi euro 300,00 mensili. In data 30 dicembre 2011, la --- ha notificato all’odierno appellato atto di precetto per euro 1.485,50 quale differenza tra il mantenimento dovuto sino a quella data – euro 3.300,00 – e la minor somma versata; oltre le spese per la procedura giudiziale seguita e, così, per complessivi euro 1.810,68.

Con atto di citazione dell’1 febbraio 2012, il debitore intimato ha presentato opposizione alle somme oggetto di precetto, avversato dall’attrice sostanziale.

Il giudice di pace adito, con sentenza n. ---, depositata in Cancelleria in data 6 marzo 2013, ha accolto solo parzialmente l’opposizione e riconosciuto alla --- un saldo a credito di euro 324,50, condannandola alle spese del processo, per euro 450,00 per compenso professionale ed euro 77,00 per spese (nel corso del procedimento di primo grado, peraltro, l’opponente versava spontaneamente alla opposta la somma di euro 665,00 che veniva accettata a titolo di mero acconto). Il giudice di pace ha quantificato il credito spettante alla parte opposta in complessivi euro 990,50 (così riducendo l’importo del precetto), decurtando dal titolo azionato taluni spese giudicate non dovute (ad es. ticket sanitari; spese per vestiario; etc..). Con l’atto di appello introduttivo del processo, la --- chiede la riforma della decisione impugnata.

Reputa il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite. In primo luogo, la controversia involge due parti legate da pregresso rapporto affettivo; rapporto destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora genitori; quanto, inoltre, dovrebbe indurre le parti stesse ad agire tenendo sempre fermo e presente l’interesse «preminente dei figli minori, che meglio è preservato ove gli stessi non diventino – seppur indirettamente – oggetto di procedure giudiziali (anche là dove le suddette procedure abbiano ad oggetto diritti disponibili – come nel caso di specie: recupero di un credito - che, però si ricollegano, intimamente, alla vita biologica del nucleo familiare). L’opportunità di un tentativo di conciliazione è pur resa evidente dal fatto che, in passato, i genitori sono stati in grado di pervenire ad accordi (v. ricorso congiunto per la fase del divorzio): hanno, dunque, rivelato la capacità di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise. Vi è, poi, da segnalare come lo strumento giudiziale – almeno in questa fattispecie – si sia rivelato inidoneo a prevenire ulteriore contenzioso: risulta ad acta che la odierna appellante ha già notificato all’appellato un altro atto di precetto.
Va, infine, rivelato come – sempre guardando all’odierna fattispecie – vi sia un evidente iato tra il diritto fatto valere (guardando al valore del credito secondo la prospettazione attorea) e lo strumento azionato per tutelarlo (due gradi di giudizio), nel senso che, tenuto conto del peso effettivo della controversia, in termini monetari, lo stesso creditore avrebbe potuto anteporre alla scelta sposata in via diretta (sistema di risoluzione pubblico delle controversie), l’opportunità di un sistema di risoluzione alternativo della controversia (es. mediazione familiare; mediazione civile; diritto collaborativo; etc.) e riservare, dunque, il percorso giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle procedure di confronto amichevole.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale stima necessario un percorso di mediazione in favore delle parti. Come noto, la legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti e, dunque, anche all’odierna lite.
Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale.

Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nel caso in esame, dunque, l’onere della instaurazione della procedura mediativa grava sull’appellante. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante  deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Si segnala anche che l’onere posto a carico dell’appellante – di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato; in quel caso, al cospetto eventuale di più domande di mediazione, la mediazione deve essere svolta, come noto, dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente (art. 4 comma III cit.). La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.

PER QUESTI MOTIVI

Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98,

DISPONE 
l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto,

l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

FISSA 

nuova udienza in data --- assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).

MANDA 

alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite

Milano, lì 29 ottobre 2013

IL GIUDICE
G. Buffone


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 novembre 2013

77/13. Proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c. e mediazione/2 (Osservatorio Mediazione Civile n. 77/2013)

=> Trib. Roma, 23 settembre 2013/2

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata, si possono indicare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 77/2013

Tribunale di Roma
Sezione XIII
23 settembre 2013
Ordinanza

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.
Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa. Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.

P.Q.M .

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta
che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;

INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente
ordinanza;

RINVIA all’udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione.

Roma lì 23.9.2013

Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchioni di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di
un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento
dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza,
tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata,
non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come
indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell’automezzo
e quindi dell’assicuratore;

PROPONE

il pagamento a favore della spa ---  ed a carico della compagnia di assicurazioni spa ---- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €.480.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

Il Giudice.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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