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25 novembre 2013

79/13. Nuova mediazione civile: gli standard operativi ed indirizzi interpretativi del Coordinamento della Conciliazione Forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2013)

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale (1) (2), ha di recente formulato nuovi standard operativi ed indirizzi interpretativi.
Queste le tematiche affrontate:
  • assistenza obbligatoria dell’avvocato;
  • competenza territoriale;
  • spese di mediazione;
  • ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • esecuzione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dagli avvocati;
  • compensi del l’assistenza tecnica in mediazione.

Sono inoltre stati formulati indirizzi interpretativi anche in tema di formazione degli avvocati mediatori.

Riportiamo di seguito i “NUOVI STANDARD OPERATIVI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE” ed i “NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE”, così come pubblicati sul sito web istituzionale del  pubblicati sul Coordinamento della Conciliazione Forense (www.conciliazioneforense.it).


(2) Di recente si veda  G, Falco, G. Spina (a cura di), La nuova mediazione, Giuffrè, 2013.

(3) Sui primissimi rilievi sul tema di veda G. SPINA, Le novità introdottealla disciplina della mediazione civile dal c.d. “Decreto del fare” convertitoin legge, La Nuova Procedura Civile, PE Editore, 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2013

Coordinamento della Conciliazione Forense

XI ASSEMBLEA DEI SOCI
PESARO – 17/18 OTTOBRE 2013

NUOVI STANDARD OPERATIVI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi, nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.

Sulla assistenza obbligatoria dell’avvocato.

1)Tutte le parti della mediazione devono partecipare ad ogni incontro ed all’eventuale stipula dell’accordo con l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo, sia ordinario che speciale. La domanda di mediazione può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, eventualmente indicando l’avvocato che provvederà all’assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all’incontro.

2)L’assistenza dell’avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, sia essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola contrattuale.

Sulla competenza territoriale.

3)L’ODM e il mediatore non sono in alcun modo tenuti a declinare la propria competenza in favore di un altro organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, né sono tenuti a formulare alcuna eccezione in tal senso. Il modello di domanda di mediazione può richiamare l’attenzione dell’istante sulle previsioni della legge che dispongono la competenza territoriale.

4)Il mediatore è tenuto a dare atto a verbale dell’eventuale eccezione della parte invitata che compaia al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell’incontro.

Sulle spese di mediazione.

5)La parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere, al momento del deposito della domanda, le spese di avvio, nella misura forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di Euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l’ODM volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono parimenti tenute a corrispondere le spese di avvio al momento dell’adesione o, in ogni caso, al momento della comparizione al primo incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o, comunque, in caso di accordo di conciliazione.

Il Coordinamento formula inoltre le seguenti proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti interpretativi o i necessari interventi regolamentari:

-stante l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato, si auspica che, nei casi di cui all’art. 17, comma 5 bis, d. lgs. 28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di poter beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in sede di mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del giudice del successivo eventuale giudizio;

-si ritiene che l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione dall’ufficiale giudiziario, con la sola produzione del titolo in originale e senza alcuna necessità di apposizione di una formula esecutiva;

-in vista dell’approvazione dei nuovi parametri forensi, in attuazione della legge 247/2012, si ritiene utile e necessario che sia prevista, in conformità alla proposta del Consiglio Nazionale Forense, una voce autonoma di parametro per l’assistenza dell’avvocato nella procedura di mediazione ed una distinta voce per l’assistenza alla redazione dell’accordo di conciliazione; con riferimento alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente precisare che il compenso non è dovuto all’avvocato, ove la mediazione fallisca al primo incontro, non svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di mediazione.



COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

Pesaro 18 ottobre 2013
NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi in tema di formazione degli avvocati mediatori, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
Preso atto, che ai sensi dell’art. 16, comma 4bis, il controllo della formazione degli avvocati mediatori è attribuito a ciascun Organismo di mediazione, il Coordinamento ritiene opportuno formulare i seguenti criteri applicativi:
la formazione iniziale dell’avvocato iscritto all’albo che voglia esercitare l’attività di mediazione deve essere improntata principalmente all’acquisizione di adeguate competenze tecniche sulla gestione di una procedura di mediazione (teoria del conflitto; mediazione e processo; tecniche di negoziazione e comunicazione efficace; le fasi e la dinamica della procedura di mediazione; l’ascolto attivo e l’utilizzo adeguato del linguaggio, gli ostacoli cognitivi, percettivi ed emotivi).
Ciò premesso si ritiene unanimemente che gli ODM Forensi possano richiedere un percorso formativo per gli avvocati (mediatori di diritto ex art 16, comma 4bis), analogo a quello attualmente previsto dalla norma (art. 18 d.m. 180/10).

Considerato che, dall’entrata in vigore del d. lgs. 28/10, alcuni Ordini e Fondazioni Forensi hanno organizzato corsi di negoziazione e/o corsi per avvocati che assistono le parti in mediazione, si propone di considerare tali corsi validi ai fini dell’assolvimento della parte introduttiva del predetto percorso formativo obbligatorio, per un numero di ore complessive non superiore alle 18 ore; ferma restando, in ogni caso, la necessità di completare il percorso formativo pratico per le 32 ore restanti (e quindi per un totale complessivo di 50 ore) con la frequentazione di un corso presso Enti accreditati, o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Le 18 ore di formazione introduttiva devono necessariamente precedere il corso pratico di 32 ore e devono essere state svolte nell’arco di un triennio antecedente alla frequentazione di quest’ultimo corso.

In ogni caso, l’avvocato mediatore di diritto, al pari di qualunque mediatore iscritto c/o l’ODM, potrà essere nominato mediatore solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010, come novellato dalla L. 98/2013.

Si propone che l’aggiornamento degli avvocati iscritti quali mediatori abbia una cadenza annuale di almeno 9 ore che potranno essere svolte presso enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Quanto ai tirocini di cui al decreto 145/2011, si propone che essi, fermo restando il numero di 20 nel biennio, possano essere sostituiti, anche ora per allora, su decisione del singolo ODM, da incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori, nonché dalla partecipazione ad incontri di mediazione effettivi ai quali si assiste in qualità di avvocati che accompagnano la parte.

In relazione alla questione dei tirocini si ritiene che il CCF debba comunque segnalare al Ministero l’opportunità di consentire a chi non ha potuto a soddisfare il numero minimo di tirocini previsto ex lege entro i termini di scadenza del proprio biennio di iscrizione, anche a causa degli effetti di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale, di integrare il numero degli stessi tirocini anche successivamente alla scadenza dei suddetti termini, attraverso un apposito provvedimento di proroga.

Quanto alla revisione degli standard di qualità dei mediatori e degli organismi, in attuazione dei deliberati di Modena e dell’articolato di Pescara, che si intendono qui richiamati, si propone che ogni ODM proceda entro il 31 dicembre prossimo all’individuazione ed alla segnalazione dei nominativi di coloro che potranno svolgere la funzione di osservatori esterni, professionalmente qualificati, che potranno anche fornire una valutazione dell’operato dei mediatori in funzione della permanenza nelle liste.

Agli stessi soggetti, una volta individuati, si proporrà di svolgere l’incarico in forma gratuita, fermo restando il riconoscimento delle spese di viaggio, vitto e alloggio. A titolo di riconoscimento dell’impegno assunto, gli ODM si impegnano a richiedere agli Ordini di riferi mento l’attribuzione di crediti validi ai fini della formazione forense, nonché a riconoscere la validità degli incontri cui hanno partecipato ai fini del tirocinio ed aggiornamento obbligatorio.

Una volta completata la lista sulla base dei nominativi indicati, si affiderà agli stessi osservatori il compito di coordinarsi, entro la prossima riunione del CCF, per l’individuazione dei criteri e delle modalità di assolvimento del proprio incarico, nell’ottica di garantire l’uniformità dell’attività di osservazione e di valutazione dei mediatori. Tali modalità e criteri verranno comunque sottoposti all’approvazione del CCF.

L’incarico di osservatore “esterno” avrà durata non superiore ad un biennio e sarà rinnovabile, salvo comunque il diritto di rinunziarvi in ogni momento previa comunicazione all’ODM di riferimento.
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Sintesi del nuovo standard formativo da adottarsi per gli avvocati mediatori che vogliano iscriversi ed operare per un organismo di mediazione.
FORMAZIONE BASE: N. 2 MODULI (18 + 32 ORE)
I modulo: introduzione teorico-pratica alla mediazione per avvocati che assistono le parti (18 ore per un massimo di 120 partecipanti). Contenuti essenziali del modulo:
- La cultura della mediazione fra società, professione e persona.
- La teoria del conflitto.
- Mediazione e processo: sistemi avversariali e consensuali.
- Principi fondamentali in tema di negoziazione e comunicazione efficace.
- La nuova legge sulla mediazione civile e commerciale.
- Profili giuridici nazionali ed europei della mediazione.
- Il ruolo dell’avvocato in mediazione. Aspetti deontologici.
- I regolamenti. La scelta dell’organismo di mediazione.

N.B. la formazione prevista in questo modulo può ritenersi assolta per tutti gli avvocati che possono comprovare l’acquisizione di n. 18 crediti formativi, conseguiti a seguito della partecipazione a corsi ed eventi forma tivi in tema di mediazione, negoziazione o preparazione dell’avvocato che assiste la parte in mediazione. Gli avvocati che non abbiano già frequentato tali percorsi possono partecipare a nuovi percorsi formativi presso gli enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi, che si avvalgano di formatori accreditati.

II modulo: corso base di avviamento alla mediazione per avvocati mediatori (32 ore per un massimo di 30 partecipanti, con moduli di esercitazione). Contenuti essenziali del modulo:
Le fasi e la dinamica della procedura di mediazione.
La gestione del primo incontro.
Incontri preliminari, sessioni congiunte e sessioni private: obiettivi e opportunità.
Il ruolo del mediatore, delle parti e dell’avvocato.
Tecniche di negoziazione: posizioni e interessi.
L’ascolto e la comprensione delle posizioni delle parti.
La comunicazione nell’intervento del mediatore. Empatia e ascolto attivo.
L’utilizzo del linguaggio neutrale e l’utilizzo delle domande.
Ostacoli cognitivi, percettivi ed emotivi. Momenti critici ed impasse.
L’incidenza dei parametri negoziali nella mediazione (MAAN e PAAN).
La conclusione del procedimento di mediazione.
Verbale e accordo di conciliazione: forma, contenuto ed effetti.
La formulazione della proposta e le conseguenze sul processo.
Percorso di valutazione teorica e autovalutazione responsabile.

N.B. tale modulo pratico di avviamento alla mediazione può essere tenuto da enti accreditati o da Ordini e Fondazioni Forensi, che si avvalgano di formatori accreditati.

UDITORATO DI ACCESSO ALLA LISTA DEI MEDIATORI

L’avvocato che abbia svolto il percorso formativo delineato, e che non abbia ancora esercitato come mediatore, potrà essere nominato solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il primo incontro.

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO (9 ore annuali, per un massimo di 30 partecipanti)

L’avvocato che voglia mantenere l’iscrizione alla lista di un ODM deve svolgere un aggiornamento, con cadenza annuale, della durata di almeno 9 ore, che potranno essere tenute da enti accreditati o dagli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso formatori accreditati. Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, con moduli di approfondimento sulle tecniche di mediazione o di specializzazione sulle diverse materie oggetto di controversia.

ATTIVITA’ DI UDITORATO PERMANENTE O CONFRONTO TRA MEDIATORI

L’attività di tirocinio assistito di cui al D.M. 145/2011, fermo restando il numero di 20 nel biennio, può essere sostituita, su decisione del singolo ODM, da incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori, nonché dalla partecipazione ad incontri di mediazione effettivi in qualità di avvocati che assistono la parte.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.