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[N.B.: I passi
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alla riforma del 2013
[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dalla riforma del 2013]
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Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione:
l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata
ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona
o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
d) organismo: l'ente
pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro
degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale
decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
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Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione:
l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di
un accordo amichevole per la composizione
di una
controversia,
anche con formulazione di una
proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona
o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
d) organismo: l'ente
pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro
degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale
decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
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Art. 2
Controversie oggetto di
mediazione
1. Chiunque puo' accedere
alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente
decreto.
2. Il presente decreto
non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle
controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle
carte dei servizi.
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Invariato
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Art. 3
Disciplina applicabile e
forma degli atti
1. Al procedimento di
mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in
ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo
9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può
svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
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Invariato
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Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di
mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata
mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande
relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione
della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare
l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del
conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20.
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Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di
mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2
e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
In caso di più domande relative
alla stessa controversia, la mediazione
si svolge davanti all'organismo territorialmente
competente presso il quale e' stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del
deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve
indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del
conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare
l'assistito della possibilita' di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei
casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente
e per
iscritto. In caso di
violazione degli obblighi di informazione, il contratto
tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che
contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito
e deve
essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice
che verifica la mancata allegazione del documento, se
non
provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte
della facolta' di
chiedere la mediazione.
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Art. 5
Condizione di
procedibilità e rapporti con il processo
2.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti
e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4.
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti
possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703,
terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in
camera di consiglio;
f) nell'azione civile
esercitata nel processo penale.
5.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma
se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
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Art. 5
Condizione di
procedibilità e rapporti con il processo
1-bis. Chi intende esercitare in
giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante da
responsabilita' medica ((e sanitaria)) e da
diffamazione con il mezzo
della stampa o con
altro mezzo di pubblicita',
contratti
assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto ((, assistito
dall'avvocato,)) preliminarmente a esperire
il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo
8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive
modificazioni, per le
materie ivi regolate. ((La presente
disposizione ha efficacia
per i quattro anni successivi alla data
della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima
data di entrata in vigore
e' attivato su iniziativa del Ministero
della
giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale
sperimentazione)). L'esperimento del procedimento
di mediazione e'
condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'
gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo
la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice
del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto
dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, il
giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la
natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il
comportamento
delle parti, puo' disporre
l'esperimento del
procedimento
di mediazione; in tal caso,
l'esperimento del
procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita'
della
domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui
al periodo precedente e'
adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non e' prevista, prima
della discussione della
causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6 e, quando
la
mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine
di' quindici giorni per la presentazione
della
domanda di mediazione.
2-bis. Quando
l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se
il primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti
e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non
si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla
pronuncia dei
provvedimenti di cui
all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione
forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto
dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi
3 e 4, se il contratto, lo
statuto ovvero l'atto
costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di
mediazione o
conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il
giudice o
l'arbitro, su
eccezione di parte, proposta nella prima
difesa,
assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di
cui all'articolo 6. Allo stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa
la successiva udienza quando la mediazione
o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La
domanda e' presentata
davanti all'organismo indicato dalla clausola,
se iscritto nel registro,
ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo
iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui
all'articolo 4, comma 1.
In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un
diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma
se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
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Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al
comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero
dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
stessa
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Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a tre
mesi.
2. Il termine di cui al
comma I decorre dalla data di deposito
della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il
deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio
della causa ai sensi del sesto o del
settimo periodo del comma
Ibis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del
comma 2 dell'articolo 5,
non e' soggetto a sospensione feriale.
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Art. 7
Effetti sulla ragionevole
durata del processo
1. Il periodo di cui
all'articolo 6
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Art. 7
Effetti sulla ragionevole
durata del processo
1. Il periodo di cui
all'articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai
sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non
si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89.
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Art. 8
Procedimento
1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre
quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo
incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne
la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che
richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si
svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel
luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si
adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione
della controversia.
4. Quando non può
procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di
esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento
di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e
liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
(I) Comma modificato
dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
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Art. 8
Procedimento
1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni
dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Al primo incontro
e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con
l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo
incontro il mediatore
chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della
mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso
primo incontro, invita
poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilita' di
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo
svolgimento.
Nelle controversie che
richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si
svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel
luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si
adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione
della controversia.
4. Quando non può
procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di
esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento
di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e
liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
4-bis)). Dalla
mancata partecipazione senza giustificato
motivo al
procedimento di mediazione, il giudice
puo' desumere
argomenti di prova nel
successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma,
del codice di procedura civile. Il
giudice
condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di
importo
corrispondente al contributo unificato
dovuto per il
giudizio.
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Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la
propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento
medesimo.
2. Rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti
delle altre parti.
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Invariato
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Art. 10
Inutilizzabilità e
segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese
o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non
possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della
mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono
le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non
e' ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può
essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti
all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e
si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
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Invariato
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Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un
accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato
il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il
mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
2. La proposta di
conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire
al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto
l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono
alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se
con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto,
anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di
denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per
il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione
non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della
proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto
della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di
mediazione.
5. Il processo verbale e'
depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.
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Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un
accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale
e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e'
raggiunto, il mediatore puo' formulare una
proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione
se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13.
2. La proposta di
conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire
al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto
l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono
alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se
con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto,
anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di
denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per
il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione
non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della
proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto
della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di
mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la
segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
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Art. 12
Efficacia esecutiva ed
esecuzione
1. Il verbale di accordo,
il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative,
e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della
regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al
comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Art. 12
Efficacia esecutiva ed
esecuzione
1. Ove
tutte le parti aderenti alla
mediazione siano
assistite da un avvocato,
l'accordo che sia stato sottoscritto dalle
parti e dagli
stessi avvocati costituisce titolo esecutivo
per
l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione
degli obblighi di fare e non fare,
nonche' per
l'iscrizione
di ipoteca giudiziale. Gli avvocati
attestano e
certificano la
conformita' dell'accordo alle norme imperative
e
all'ordine pubblico. In
tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su
istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo
accertamento della regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative
e dell'ordine pubblico. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve
avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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AVVISO.
I testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 66/2013
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Osservatorio nazionale sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali .............................................................................. ISSN 2281-5139 - Direzione scientifica: Giulio Spina ...........................................................................................................................................................
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