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18 febbraio 2013

21/13. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013: la mediazione nell’intervento del Procuratore generale della Corte di Cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2013)


Nell’ambito della Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 anche il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione Gianfranco Ciani ha dedicato, nel proprio intervento, qualche riflessione al tema della mediazione civile (1).

Le considerazioni espresse al riguardo concernono, in particolare, la tematica della c.d. mediazione obbligatoria.

In primo luogo, all’interno della parte dell’intervento dedicata alla “produttività della magistratura ed esigenze di efficienza” viene osservato – con riferimento agli interventi volti alla risoluzione della nota “lentezza della giustizia civile” e del “conseguente, inaccettabile arretrato nella definizione dei relativi procedimenti” – la centralità di “interventi mirati” a “snodi essenziali” tra cui, anche, l’istituto della mediazione civile.
Sul punto, il Procuratore generale osserva (cfr. pagg. 41 e ss.) che a causa della recente dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo di mediazione civile C. Cost. n. 272 del 2012 (2), “è rimandata al futuro la valutazione dell’incidenza di tale strumento sull’efficienza e sulla razionalizzazione della giustizia italiana”.
Al riguardo nell’intervento si accenna alla dimensione internazionale dell’istituto, evidenziando le peculiarità (negative) che caratterizzano l’attuale situazione del nostro Paese:  
  • in molti paesi del nord Europa e negli Stati Uniti – si sottolinea – il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione: si tratta, dunque, di uno “strumento che trova larga ed efficace applicazione”;
  • ciononostante, “non deve comunque essere dato automaticamente per scontato un suo analogo successo nel nostro paese”, in ragione dell’alta litigiosità rappresentata anche:

  1. dal rapporto avvocati/giudici (32 a 1);
  2. dal rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000 abitanti), “che si connota come il più alto in Europa e forse nel mondo".
Di assoluto rilievo è l’auspicio espresso nel prosieguo del medesimo intervento con riferimento alla gravità della crisi della giustizia nel settore civile (p. 78 e ss.), con riferimento al quale si sottolinea come sia “auspicabile … che sia reintrodotta la mediazione civile obbligatoria, non preclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, che ne ha dichiarato la incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con il quale quello strumento era stato introdotto nel nostro ordinamento”. 



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2013

GIANFRANCO CIANI
Procuratore generale della Corte suprema di cassazione
INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2012
Roma, 25 gennaio 2013

Omissis…

Sono ben noti sia la lentezza della giustizia civile sia il conseguente, inaccettabile
arretrato nella definizione dei relativi procedimenti, peraltro non omogeneamente
distribuiti nel territorio nazionale e con punte di assoluta eccellenza.
Tuttavia deve evidenziarsi come dal recente rapporto CEPEJ 2012, già richiamato,
emergano anche segnali positivi, come quelli relativi alla riduzione della durata
media dei procedimenti di primo grado e all’aumento del tasso di definizione dei
medesimi, con una, pur modesta, riduzione dell’arretrato.
Da qui un dato che deve indurre all’ottimismo: il paese dispone di una magistratura
capace di impegnarsi sino a raggiungere livelli di  produttività straordinariamente
elevati.
In questo quadro vanno registrati con favore i segnali che possono cogliersi nelle
più recenti iniziative del legislatore, alla ricerca di spazi d’innovazione funzionali al
superamento delle ricadute sul servizio giustizia della crisi economico-sociale.

…omissis…

Questo complesso d’interventi non potrà andare disgiunto, perché possano
conseguirsi effettivi benefici di sistema, da interventi mirati ad altri snodi essenziali.
Tra questi, la qualificazione dei professionisti abilitati ad esercitare la funzione
difensiva dinanzi alla giurisdizione di legittimità, riguardo ai quali sarebbe essenziale
– in considerazione anche dell’entità imponente dei ricorsi dichiarati inammissibili –
la rivisitazione dei meccanismi di verifica della professionalità: esigenza che, d’altro
lato, è altresì imposta dall’innegabile connessione fra il numero dei ricorsi per
cassazione e il numero degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte (circa
50.000, che conseguono la qualifica in virtù della semplice anzianità). Si tratta di dati
incomparabili con quelli di qualsiasi altro ordinamento raffrontabile con quello
italiano.
D’altra parte, a causa della recente dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo
di mediazione civile in talune materie (sentenza della Corte costituzionale n. 272 del
2012), è rimandata al futuro la valutazione dell’incidenza di tale strumento
sull’efficienza e sulla razionalizzazione della giustizia italiana: anche se si tratta di
uno strumento che trova larga ed efficace applicazione in molti paesi del nord Europa
e negli Stati Uniti (dove il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione),
non deve comunque essere dato automaticamente per scontato un suo analogo
successo nel nostro paese, caratterizzato da peculiarità sue proprie, come l’alta
litigiosità rappresentata anche dal rapporto avvocati/giudici (32 a 1) e soprattutto dal
rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000 abitanti), che si connota come il più alto
in Europa e forse nel mondo (per fare un esempio, nella vicina Francia il numero di
cause introdotte annualmente è circa la metà di quello riferito all’Italia, il numero
degli iscritti all’ordine professionale è di 8 per singolo giudice, mentre il rapporto
avvocati/abitanti è di 75 ogni 100.000).

…omissis…

La crisi della giustizia persiste in tutta la sua gravità sia nel settore civile (con
negativa incidenza sulla situazione economica del paese), sia in quello penale. Non
deve essere, peraltro, ignorato che la crisi non è distribuita in maniera omogenea nel
territorio nazionale, nel quale sono presenti anche alcune eccellenze. Sul tema
sarebbe necessario uno studio approfondito, più di quanto sia stato fatto finora.
Nel settore civile, le riforme succedutesi negli ultimi anni, non sempre ispirate da
un coerente disegno strategico, si sono rivelate in larga misura inefficaci. 
È auspicabile che miglior sorte abbia la istituzione del c.d. tribunale dell’impresa
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27 –, la quale dovrebbe avere una funzione acceleratoria
nella definizione delle controversie commerciali (che tanto interessano anche le
imprese e gli investitori stranieri) e che sia reintrodotta la mediazione civile
obbligatoria, non preclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012,
n. 272, che ne ha dichiarato la incostituzionalità  per eccesso di delega dell’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con il quale quello strumento
era stato introdotto nel nostro ordinamento.

…omissis…

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.