DIRITTO D'AUTORE


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30 maggio 2012

89/12. Lunghezza del processo, natura delle questioni di fatto, mediazione facoltativa, opportunità; competenza territoriale organismo di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2012)

=> Trib. Bari, 16 aprile 2012

Invitando il giudice le parti a procedere alla mediazione a norma dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010, il giudice le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che (1):
-         il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
-         in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo;
-         l’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale.

Apprezzato come l’ampiezza del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c. (2), come si prospetterebbe nel prosieguo, renda fin d’ora preferibile per le parti esperire prima di tale udienza i tentativi conciliativi che riterranno utili, rendendone noto – ove lo vogliano ed ove possibile – l’esito favorevole o prossimo a conclusione, con l’anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità della trattazione ai sensi dell’art. 180 c.p.c., si ritiene come possa applicarsi alla vicenda in esame l'invito a procedere alla mediazione facoltativa; invito reso “doveroso”:
-         dalla natura delle questioni preliminari (3);
-         dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale (ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21.3.2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria);
-         dall’inevitabile intervallo di tempo che intercorrerà fra la presente fase processuale e l’udienza di decisione (Cfr. Tribunale di Siena, ordinanza del 28.11.2011, gi dr Stefano Caramellini, e Tribunale di Varese, ordinanza del 6.7.2011, dr. Giuseppe Buffone).

(1) Si veda art. 5, comma 2, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si veda l’art. 190 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com); si vedano anche gli artt. 273 o 274 c.p.c.

(3) Fattispecie: caso appello avverso di sentenza emessa dal giudice di pace nell’ambito di due cause riunite ex art. 273 c.p.c., pendenti fra le stesse parti ed aventi identica causa petendi (unico fatto illecito – incidente stradale) nel quale, in via incidentale, si deduceva l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla persona per non avere l’attore formulato, con la prima richiesta risarcitoria, riserva di richiedere il risarcimento dei danni fisici in separato giudizio e rimarcando, per altro verso, di avere già per tempo proposto (nel primo giudizio) domanda riconvenzionale per estendere l’accertamento all’intera area del danno dedotto; aspetti preliminari che incidono sul piano dei motivi dell’appello, determinando il superamento di quelli che presuppongono l’esistenza di due cause riunite, allorché si pone in discussione la forma stessa della riunione (ex artt. 273 o 274 c.p.c.) e l’articolazione di distinti mezzi istruttori.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 89/2012

Tribunale di Bari
Sez. distaccata di Modugno
16 aprile 2012
Ordinanza

…omissis…

- considerato che la sentenza gravata di appello è stata emessa dal Giudice di pace nell’ambito di due cause riunite ex art. 273 cpc, pendenti fra le stesse parti ed aventi identica causa petendi (unico fatto illecito), e che, sebbene in una (n. ---) il sig. --- abbia chiesto il risarcimento dei danni materiali e nell’altra (n. ---) di quelli alla persona, entrambi derivantigli dall’unico sinistro dedotto, le varie voci non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma sono categorie interne o specificazioni quantitative di un petitum che resta unico (1);

- osservato come, nel solco dei principi dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno e della naturale infrazionabilità del giudizio di liquidazione dei danni derivati da un unico fatto causativo, il titolare del diritto può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle "voci", ed è ammissibile la domanda con la quale il danneggiato in un sinistro stradale chieda dinanzi al Giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona, ferma però, in questi casi, la facoltà del convenuto chiedere, in via riconvenzionale, che l’accertamento si estenda all’intera area del danno subìto dall’attore (2);

- rilevato come la compagnia di assicurazioni, muovendo appello incidentale, lamenta l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla persona (nella causa n. ---) per non avere formulato il sig. ---, con la prima richiesta risarcitoria (nella causa n. ---), riserva di richiedere il risarcimento dei danni fisici in separato giudizio (3), rimarca, per altro verso, di avere essa stessa già per tempo proposto, nel giudizio n. ---, domanda riconvenzionale per estendere l’accertamento all’intera area del danno dedotto, come infine pone in evidenza il disagio patito per avere articolato difese in più giudizi con aggravio di spese (4);

- ritenuto che gli aspetti preliminari evidenziati inciderebbero sul piano dei motivi dell’appello, determinando il superamento di quelli che presuppongono l’esistenza di due cause riunite – allorché si pone in discussione la forma stessa della riunione (ex artt. 273 o 274 cpc) e l’articolazione di distinti mezzi istruttori (testimonianze e fotografie) – e rimanendo procedibili soltanto quelli afferenti la valutazione dei mezzi di prova raccolti nella prima causa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, e la regolamentazione delle spese di lite in primo grado (5);

- evidenziato, allora, come meritino riflessione pure i seguenti aspetti: 1) la CTU, è noto, non è un mezzo di prova in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa sia necessaria o opportuna, fermo l’onere probatorio a carico delle parti (6); 2) le allegazioni e prove devono offrirsi, innanzi al Gdp, nel rispetto delle preclusioni del rito applicato (art 320 cpc), ossia entro l’udienza di trattazione; 3) allorquando sia raggiunta, in base all'istruzione probatoria esperita, in ossequio al principio riconosciuto dall’art. 209 cpc, la certezza degli elementi necessari per la decisione (7), il giudice deve dichiarare la causa matura per la decisione, nel rispetto dei principi del giusto processo e dell’economia processuale (8);

- apprezzato inoltre come l’ampiezza del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c. (9), come si prospetterebbe nel prosieguo, renda fin d’ora preferibile per le parti esperire prima di tale udienza i tentativi conciliativi che riterranno utili, rendendone noto – ove lo vogliano ed ove possibile – l’esito favorevole o prossimo a conclusione, con l’anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità della trattazione ai sensi dell’art. 180 cpc;

- ritenuto, in particolare, come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l'invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010, invito reso “doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari appena esposte ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21.3.2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonché dall’inevitabile intervallo di tempo che, come sopra anticipato, intercorrerà fra la presente fase processuale e l’udienza di decisione (10).

p.q.m.

rinvia la causa all’udienza del --- per la precisazione delle conclusioni;

visti gli artt. 175 e 180 cpc, invita le parti, ove possibile, a comunicare l'eventuale successo delle trattative stragiudiziali, con nota congiunta ovvero fax da depositarsi in Cancelleria (o a depositare l'eventuale istanza di sospensione ex art. 296 cpc per la definizione delle medesime) con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per il prosieguo, ovvero entro e non oltre il ---;

visto l’art. 5, co.2 d.lgs. 28/2010, invita le parti a procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Modugno, 16.4.2012.
Il Giudice
d.ssa Mirella Delia


1. Cfr. Cass. 26.11.1991, n. 12683; Cass. 12.8.1988, n. 4943.

2. Cfr. Cass. 27.10.1998, n. 10702.

3. Ved. l’atto di citazione in primo grado.

4. Cfr. da ultimo Cass. 22.12.2011, n. 28286 in tema di abuso del processo e frazionamento della
domanda risarcitoria nascente da fatto illecito in materia di circolazione stradale, a conferma della
ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 23726 del 15.11.2007.

5. Rispettivamente i punti 4), 5) e 6) dell’atto di appello principale.

6. Cfr. Cass. 3.4.1998, n.3423.

7. Cfr. Cass. 8.10.1998, n. 9942. Ai fini poi della legittimità dell’esercizio del potere di dichiarare
chiusa l’assunzione della prova, ex art. 209 cpc, da parte del giudice, la circostanza che non vi sia
stata richiesta di chiusura anticipata dell’assunzione medesima da parte dei difensori delle parti è
irrilevante, trattandosi di potere il cui esercizio è insindacabile in sede di legititmità.

8. Che anzi è lo stesso legislatore ad esprimere in altre norme del codice di rito l’invito ad una
gestione dei mezzi istruttori e processuali tutti secondo un principio di sana economia e di lealtà
processuale, addirittura sanzionando con il criterio della cd causalità la parte che abbia dato
ingiustamente causa alle spese, se eccessive e/o superflue, gravandola delle stesse e ciò anche nel
caso in cui sia rimasta vittoriosa (totalmente o parzialmente) rispetto all’azione proposta in
giudizio, secondo il combinato disposto degli artt. 88 e 92 cpc, (Cass. n. 2174/1986; n.1038/1967;
cfr pure n. 10478/2004). Per altro verso, poi, il legislatore scoraggia sempre più le cd liti
temerarie, consapevole che il solo dovere difendersi in un giudizio civile, affrontandone
comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata
Mediazione facoltativa: il giudice di Bari invita le parti a tentare la conciliazione pri... Pagina 3 di 4
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della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio, offrendo con la
recente Legge 69/2009 – che ha inserito un ultimo comma all’art. 96 c.p.c. – un ulteriore rimedio,
ossia, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche
d’ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata (Cass.
11 febbraio 2011 n. 5300).

9. Invero, ai fini dell'individuazione della data della prossima udienza, si dà atto che pendono sul
medesimo ruolo monocratico numerosissime cause, per la maggior parte ultraquinquennali e
alcune ultradecennali o prossime a divenirlo, alla cui istruzione o decisione deve essere data
precedenza, alla luce di quanto esposto nel Programma per la gestione dei procedimenti civili
2011 – 2012 in ottemperanza dell’art. 37, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, ovvero nella Relazione Presidenziale n. 2740 del 25.07.2011, e nelle altrettanto
significative note Presidenziali prot. n. 2627 del 1.7.2008 e n. 4153 del 12.11.2009, ove il
Presidente del Tribunale, dr. Vito Savino, ha rappresentato ai magistrati l’esigenza, monitorata
dallo stesso Ispettorato del Ministero della Giustizia, di provvedere allo smaltimento del
contenzioso civile pendente di più risalente iscrizione (dal 2001 a ritroso) al più presto,
contestualmente elencando alcune particolari regole di gestione, fra cui quella di impegnarsi
nell’esperimento dei tentativi di conciliazioni, con esposizione dei giudici stessi nella
prospettazione di sbocchi oggettivi dei procedimenti.

10. Cfr. Tribunale di Siena, ordinanza del 28.11.2011, gi dr Stefano Caramellini, e Tribunale di
Varese, ordinanza del 6.7.2011, dr. Giuseppe Buffone.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

28 maggio 2012

88/12. Informativa sulla mediazione, opposizione ad ingiunzione di pagamento, atto introduttivo, mancata allegazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012)

=> Trib. Roma 14 aprile 2012

La mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all’art 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l’informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio (caso di ricorso in riassunzione, per motivi di competenza, in seguito all’ottenimento di decreto ingiuntivo ed all’opposizione dell’ingiunto).

(1) Si veda art. 4, comma 3, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012

Tribunale di Roma
sezione VI
14 aprile 2012
Sentenza

- Rilevato che, con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/10, il Comune di Roccalbegna (di seguito Comune) ha dedotto che
a) ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo nei confronti della --- per il pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi e spese;
b) a seguito dell'opposizione spiegata dalla ---, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti ex art. 21 e art. 50 c.p.c.;
che il Comune ha reiterato le conclusioni già precisate, sollecitando la reiezione dell'avversa domanda, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società al pagamento della somma di Euro 37.143,09, dovuta dalla controparte a titolo di canoni relativi alla locazione dell'immobile sito in Roma, Via Archimede 112;

- rilevato che, costituendosi, la --- ha i) dedotto la "inesistenza della procura ad litem in capo al difensore della ricorrente", ii) rappresentato che la propria documentazione era depositata presso gli uffici della Alliance srl in Varese e hanno formato oggetto di sequestro nell'ambito di un'indagine penale nei confronti di terzi e iii) contestato la legittimazione passiva in capo ad essa esponente, stanti l'intervenuta cessione del contratto di locazione e la conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.;
che, pertanto, la --- ha chiesto al Tribunale adito, "in via preliminare, (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria; (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie"; "in stretto subordine, (di) conceder(l)e termine ex art. 153 c.p.c. onde effettuare una compiuta difesa una volta ottenuta la restituzione dei documenti inerenti la presente controversia"; "nel merito, (di) rigettare le avversarie domande ..."; "in stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui a qualsivoglia titolo venisse ritenuta fondata la pretesa ex adverso azionata, (di) dichiarare l'intervenuta parziale compensazione rispetto agli importi reclamati dal Comune ... con la somma costituente il deposito cauzionale versato ... così come ex contractu rivalutata";

- rilevato, innanzitutto, che la dedotta inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate dal Comune viene dalla società ricondotta all'intervenuta revoca del decreto ed alla connessa "implicita declaratoria di invalidità del(lo) ... stesso", revoca e declaratoria cui conseguirebbe la non riproponibilità ad opera del creditore delle medesime conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione; che l'argomento non pare decisivo dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, il Comune ha chiesto, fra l'altro, anche la condanna della società al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, ciò che sottende la richiesta dell'accertamento della fondatezza delle ragioni di credito fatte valere; che, quanto alla dedotta inesistenza della procura, poi, la resistente asserisce che il mandato, apposto a margine del decreto poi revocato, non è stato nuovamente conferito al legale del Comune;
che anche questo argomento non convince in quanto, quando a norma dell'art. 50, c.p.c., la riassunzione della causa, disposta a seguito della declaratoria di incompetenza, dinanzi al giudice dichiarato competente, avviene come nel caso in esame nel termine prescritto, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria (cfr. tra le altre Cass. 08/19030);
che, nel quadro della unitarietà e della connessa conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura (cfr Cass. 98/9890);
che, per quanto sopra, vanno escluse le dedotte nullità dell'atto introduttivo e invalidità della costituzione del Comune, nonché la conseguente inammissibilità dell'azione; che, inoltre, senza farne discendere conseguenze, la società ha fatto constare anche la "difformità fra l'elezione di domicilio in Roma presso lo studio di un legale quivi esercente- contenuta nell'epigrafe del ricorso in riassunzione- e l'elezione di domicilio in Grosseto presso lo studio del procuratore costituito contenuta nella procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo" (cfr. memoria pag. 6), ciò che può tradursi, al limite, ove si ravvisi la denunciata irregolarità della procura conferita, nell'identificazione dell'elezione di domicilio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita;
che, ancora, la mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all'art 4, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l'informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio; che non può accedersi alla chiesta rimessione in termini, anche in considerazione del fatto che, con decreto del 2/2/11, il PM presso il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione delle cose sequestrate in data 1/4/08 (cfr doc 5 fascicolo resistente), cose fra le quali non è dato peraltro sapere se si trovasse il contratto di cessione, e che l'unico documentato tentativo del G. di riottenere la riconsegna risale al 10/2/11 (cfr doc 6 fascicolo resistente), restamdo la successiva inerzia non giustificata; che, infine, occorre esaminare il dedotto difetto di legittimazione passiva della Meteor sas, difetto in tesi connesso all'intervenuta cessione del contratto locatizio in favore di Cit Invest srl ed alla conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.; che l'eccezione non pare idonea a paralizzare l'avversa domanda, dovendosi al riguardo, osservare che A) la cessione del contratto richiede la stessa forma prevista per la validità del contratto ceduto; B) in quanto intercorrente con un ente pubblico, il contratto locatizio ha richiesto la forma scritta ad substantiam, non essendo configurabile un impegno della pubblica amministrazione desumibile per facta concludentia; C) il consenso del Comune quale locatore ceduto, non provato dalla produzione del contratto trilatero di cessione, non è, per quanto sopra esposto ai punti A e B, desumibile dalle richieste di aggiornamento del canone inviate alla Cit Invest srl (cfr fascicolo del monitorio), dal Comune giustificate con riferimento ad una espressa richiesta dell'odierna resistente per motivi di contabilità interna; che a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione testé esaminata milita, peraltro, anche la considerazione che lo sfratto per morosità è stato convalidato nei confronti dell'odierna resistente (cfr doc nel fascicolo del Comune);
che, tanto premesso in punto di an e considerata l'assenza di contestazioni in merito al quantum della richiesta avanzata, la --- va condannata al pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo; che dalla somma indicata non va detratto il deposito cauzionale, costituito in ragione di L. 8.400.000 'mediante fideiussione ... (da) svicolar(si) dopo la riconsegna dei locali' (cfr contratto inter partes, art 14), fideiussione della quale non è nemmeno allegata la relativa escussione;

- rilevato che le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

- rilevato che appare congruo il termine di gg 10 per il deposito della sentenza;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) condanna la --- al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 920,00 per competenze ed Euro 178,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;

3) fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 maggio 2012

87/12. Procedimento per convalida di sfratto, mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2012)

=> Trib. Palermo 13 aprile 2012

Per il procedimento per convalida di sfratto il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito (1).

È onere della parte avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c. (3); di conseguenza la verifica di cui all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c. (nel caso di specie l’intimante aveva dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza calendata appunto ex art. 667 c.p.c. – udienza in seno alla quale va avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 – con la conseguenza che la questione della procedibilità della domanda deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre).

(1) Si veda art. 5, comma IV, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) In tema di mediazione in materia di locazione si veda L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda art. 667 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2012

Tribunale di Palermo
sez. II Civile
13 aprile 2012
Ordinanza

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 02/4/2012 nel procedimento n. ---;

vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all’avvio del procedimento di mediazione dopo l’udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio;

ricordato che a mente del disposto di cui all’art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (quale quello di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;

considerato perciò che va condiviso l’orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;

rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza del 21 dicembre
2011, calendata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l’udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dal più volte citato art. 5;
ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre;

viste le istanze istruttorie formulate, ammette, siccome rilevante, la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimante con la memoria depositata il 25.11.2011 (e ad esclusione del primo articolato, ex art. 2722 c.c.), e limitando a due i testi da escutere, mentre non ammette la prova testi della resistente, non vertendo su circostanze specifiche in fatto;

P.Q.M

disattesa allo stato ogni altra, diversa istanza, fissa per la prosecuzione l’udienza del 25 giugno 2012 ore 11:00, per l’espletamento della prova ammessa.

Palermo, 13/4/2012

Giudice Giuseppe De Gregorio

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 maggio 2012

86/12. Dipendente pubblico e mediatore professionista: i chiarimenti del dipartimento della Funzione Pubblica del 24 gennaio 2012 (Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2012)

Il dipendente pubblico può svolgere l’attività di mediatore professionista?

È compatibile lo status di dipendente pubblico con lo svolgimento dell’attività di mediazione?

In assenza di specifiche disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28 del 2010, la questione è stata oggetto del Parere 24 gennaio 2012 n. 1 recante “attività di mediatore per i pubblici dipendenti – d.lgs. n. 28 del 2010”, reso dal Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviato alla Corte dei conti.

In vero l’art. 6, comma 4 d.m. n. 180 del 2010 dispone che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore previste dal medesimo art. 6 “commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche” (1).

Ciò considerato, il Dipartimento della Funzione Pubblica osserva che le norme sui dipendenti pubblici rilevanti al fine di risolvere l’interrogativo posto sono le seguenti: 
-         art. 60, d.P.R. n. 3 del 1957, che fissa il principio generale sulle incompatibilità per il pubblici dipendenti secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”;
-         art. 1, commi 56 e ss. l. n. 662 del 1996 che, in deroga al principio sopra richiamato, consente l’iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
-         art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, che non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

La compatibilità tra dipendente pubblico e mediatore professionista sembra quindi ammissibile: in particolare, col parere in oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha osservato che detta questione “deve essere affrontata in base ai principi generali che presidiano la materia delle incompatibilità e le relative valutazioni dovranno essere compiute dall'amministrazione in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Dal parere in commento, si desume che i principi in base ai quali indagare in ordine alla compatibilità tra dipendente pubblico e mediatore professionista dovrebbero essere i seguenti:
-         l’attività istruttoria sopra richiamata dovrebbe essere compiuta sui singoli incarichi in affidamento;
-         dovrà essere preso in considerazione “l'impegno” richiesto al mediatore;
-         dovrà essere presa in considerazione la natura degli affari da trattare, i quali:
o        dovranno essere caratterizzati da occasionalità;
o        non dovranno presentare profili di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale.

Il dipendente pubblico può dunque svolgere l’attività di mediatore professionista previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001.
Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che detta autorizzazione non potrà essere accordata nei seguenti casi:
-         l’espletamento degli incarichi di mediazione integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno se svolta con abitualità, sistematicità e continuità (2);
-         l'oggetto dell'incarico evidenzi situazioni di conflitto di interesse.

Dovrà in ogni caso essere specificato dall'amministrazione “che l'incarico dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, eventualmente mediante utilizzo degli istituti contrattuali che disciplinano le assenze del personale, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione”.

Si riporta di seguito il testo trascritto del parere in oggetto, pubblicato sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sezione Pareri e note circolari sul lavoro pubblico).

(1) Si veda art. 6, d.m. n. 180 del 2010 aggiornato alle modifiche introdotte dal d.m. n. 145 del 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Cfr. art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 53, d.P.R. n. 917 del 1986; sul punto si veda anche Cass. n. 9102 del 2003. Cass. n. 9019 del 1993 e Cass. n. 15538 del 2002.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2012

Presidenza del consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
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OGGETTO: attività di mediatore per i pubblici dipendenti - d.lgs. n. 28 del 2010.

Si fa riferimento alla lettera n. 993 del 7 giugno 2011, con cui sono state chieste eventuali indicazioni interpretative in merito al regime autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di mediatore da parte dei pubblici dipendenti. Analoghe richieste di chiarimento sono poi pervenute anche da altre amministrazioni.

La recente disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e d.m. 18 ottobre 2010, n. 180) ha fatto sorgere dei dubbi circa la compatibilità tra lo status di pubblico dipendente e lo svolgimento dell'attività di mediazione, in quanto è stata introdotta una nuova figura, quella del mediatore, e la normativa di riferimento non contiene una specifica previsione né dispone particolari divieti. Infatti, l'unico riferimento ai pubblici dipendenti rintracciabile nelle fonti è quello del comma 4 dell'articolo 6 del d.m. n. 180 del 2010, il quale, in materia di dichiarazioni rese al fine dell'iscrizione dei mediatori nelle relative sezioni del registro degli organismi di mediazione, prevede che "Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti, iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti”, accordando rilevanza all'ordinamento deontologico di appartenenza.

In proposito, come noto, l'articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per il pubblici dipendenti secondo cui "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro...". Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l'articolo 1, comma 56, e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente l'iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Ciò premesso, la questione della possibilità per i pubblici dipendenti di esercitare funzioni di mediazione deve essere affrontata in base ai principi generali che presidiano la materia delle incompatibilità e le relative valutazioni dovranno essere compiute dall'amministrazione in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale istruttoria dovrebbe essere compiuta sui singoli incarichi in affidamento, tenendo presenti l'impegno e la natura degli affari da trattare, che dovranno essere caratterizzati da occasionalità e non dovranno presentare profili di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale.

L'autorizzazione non potrà quindi essere accordata lì dove l'espletamento degli incarichi integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno se svolta con abitualità, sistematicità e continuità (art 5 del d.P.R. n. 633 dei 1972; art. 53 del d.P.R. n. .917 del 1986; v. anche Cass. civ, I, n. 9102/2003; Cass. civ, II, n. 9019/1993, Cass. civ. V, n. 15538/2002), ovvero quando l'oggetto dell'incarico evidenzi situazioni di conflitto di interesse. Inoltre, dovrà essere specificato dall'amministrazione che l'incarico dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, eventualmente mediante utilizzo degli istituti contrattuali che disciplinano le assenze del personale, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento e di attuare la trasparenza dell'azione amministrativa, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione adottasse dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, in cui potranno essere indicate eventuali ipotesi di conflitto di interesse (in relazione sia alle funzioni svolte dall'amministrazione di appartenenza sia alle specifiche competenze dell'Ufficio e del Servizio in cui il dipendente è collocato) e limiti e condizioni cui le autorizzazioni potranno essere assoggettate (divieto di svolgere l'attività durante l'orario di lavoro e nei locali dell'ufficio o con utilizzo di mezzi di proprietà dell'amministrazione) anche al fine di evitare la violazione o l'elusione del divieto di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 (ad esempio, numero tendenziale di incarichi rilasciabili nel corso dell'anno; preclusione all'apertura della partita I.V.A.). In tale contesto, sarebbe anche opportuno indicare tra i criteri generali l'obbligo della comunicazione preventiva all'amministrazione rispetto alla manifestazione di disponibilità all'organismo (art. 6, comma 2, lett. a, d.m. n. 180 del 2010), chiarendo contestualmente che la conoscenza di tale dichiarazione non comporta per l'amministrazione automatica acquiescenza rispetto allo svolgimento degli incarichi e/o al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi.

Ai fini dell'elaborazione dei predetti criteri, si ritiene utile segnalare, infine, che, in base all'articolo 18 del d. m. 18 ottobre2010, n. 180, è previsto lo svolgimento da parte del mediatore di percorsi formativi e di aggiornamento per la cui frequenza il dipendente autorizzato potrà fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli istituti contrattuali utilizzabili in tali casi (ferie, permessi non retribuiti).

Il presente avviso è trasmesso per conoscenza al Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale della giustizia civile, quale Amministrazione responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione e del relativo procedimento d'iscrizione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Antonio Naddeo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 maggio 2012

85/12. Verbale di conciliazione, omologazione, verifica di ordine pubblico, corretta instaurazione del contraddittorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2012)

=> Trib. Lamezia Terme 17 febbraio 2012

Al fine dell’omologazione del verbale di conciliazione (1), la verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite.

FATTISPECIE: procedura conciliativa dove una parte ha riconosciuto il possesso ultraventennale, in capo all’altra parte, del bene in questione, ammettendone dunque la fondatezza della pretesa diretta a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione del bene medesimo; nel caso in esame i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite con riferimento ai quali va verificata la corretta instaurazione del contraddittorio sono i proprietari del bene di cui è domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul bene medesimo.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 85/2012

Tribunale di Lamezia Terme
Decreto
17 febbraio 2012

…Omissis…

vista l'istanza proposta in data 11 novembre 2011 da ----, al fine di ottenere l'omologa del verbale di conciliazione redatto il 31 ottobre 2011;

considerato che, nell'ambito della procedura conciliativa, ---- ha riconosciuto il possesso ultraventennale, in capo a (omissis), del terreno sito in ---, ammettendo la fondatezza della pretesa dell'odierno istante, diretta a fondare l'acquisto per intervenuta usucapione del bene medesimo;

rilevato che ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 "il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario ad ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo";

atteso che una verifica di ordine pubblico non può prescindere da una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite, quindi, nel caso di specie, i proprietari del bene di cui è domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul bene medesimo;

vista la documentazione integrativa depositata dell'istante in ottemperanza a decreto del Tribunale;

operata positivamente la verifica di cui all'art. 23 d.lgs. 28/2010;

PQM

omologa il verbale di conciliazione dell'11 novembre 2011;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 17/02/12

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Spadaro)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 maggio 2012

84/12. Dati statistici del ministero sulla mediazione aggiornati al 31 marzo 2012 (Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2012)

Il Ministero della giustizia ha reso noti i nuovi dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale aggiornati al 31 marzo 2012.

Il totale di procedimenti di mediazioni iscritte dal 21 marzo 2011 al 31 marzo 2012 sono 91.690.
Al riguardo si segnala come a fronte dei circa 9.000 procedimenti di mediazione iscritti ogni mese dall’ottobre 2011, nel solo mese di marzo 2012 si siano registrati oltre 12.000 nuovi procedimenti (il dato è ad ogni modo svolto combinando dati rilevati e stime).

Ancora una volta, le controversie maggiormente rappresentate sono quelle in materia di diritti reali, pari ad oltre il 19% delle liti in mediazione, seguite da quelle in materia di locazione (circa il 12%) e poi dalle controversie in materia di contratti bancari e contratti assicurativi (rispettivamente intorno al 9 ed all’8%). (1)

Come noto, a decorrere dal 21 marzo 2012, anche le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dalla circolazione di veicoli e natanti soggiacciono alla disciplina della mediazione obbligatoria. (2)
L’effetto della piena entrata in vigore della mediazione obbligatoria è già evidente:
quanto ai procedimenti in materia di condominio, questi sono passati da 94 a 363, con un incremento del 286%; (3)
i procedimenti in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, sono invece passati da 115 a ben 856, con un incremento pari al 644%.

In merito ai dati sulla partecipazione alla mediazione e sull’esito finale del procedimento, nei tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, in oltre la metà dei casi (52%) si giunge all’accordo. Tuttavia, circa il 65 % dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicché, come anche osservato dallo stesso ministro Severino nell’intervento al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dello scorso mercoledì 9 maggio 2012, “lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti”. (4)
Tali dati risultano comunque in linea con le precedenti statistiche ministeriali. (5)

In simmetria con le precedenti statistiche, la maggioranza dei procedimenti di mediazione è di natura obbligatoria (circa il 77%), quasi 20% sono mediazioni volontarie, mentre solo il 2% sono di natura demandata.

Quanto alla ripartizione per area geografica, le regioni col maggior numero di procedimenti sono ancora Campania (15,7%) e Lombardia (11,4%).

Da ultimo si rileva che rispetto alla precedenti statistiche il valore medio delle liti è salito a 118.299  Euro.

(1) G. Spina, L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in E. Bruno, V. Vasapollo (a cura di), Codice delle locazioni, Cedam, 2012, pagg. 573, in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).




(4) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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