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15 giugno 2012

94/12. Mediazione obbligatoria, mancata partecipazione, giustificato motivo, esclusione, sanzione pecuniaria, irrogazione in corso di causa (Osservatorio Mediazione Civile n. 94/2012)

=> Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2012

Non possono ritenersi valide cause di giustificazione della mancanza al tentativo obbligatorio di mediazione (I):
-         il fato che tale tentativo era stato espletato dopo la proposizione del giudizio;
-         l’impossibilita addotta dalla marte assente in mediazione ad una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti alla luce della acclarata ed atavica litigiosità tra le parti.

Infatti:

1. l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia é espressamente contemplato dall’art. 5 d.lgs. n. 28/10;

2. la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.

La lettera dell’art. 8, c. 5, d.lgs. n. 28/10 induce a ritenere che (II):

-         la pronuncia di condanna in questione sia obbligatoria ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta (ciò in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente);
-         l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e che tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia;
-         che la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.

(I) Fattispecie: caso in cui la parte aveva giustificato la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione affermandone la inutilità:
- in ragione del fatto che tale tentativo era stato espletato dopo la proposizione del giudizio (il giudice aveva infatti onerato le parti di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato);
- affermando l’impossibilita di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette”;
Il giudice ha tuttavia ritenuto che tali giustificazioni non possono in alcun modo ritenersi valide.

(II) Si veda art. 8, comma 5, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com), va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 94/2012

Tribunale di Termini Imprese
Sezione Civile
9 maggio 2012
Ordinanza

…omissis…

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 09/05/2012;

rilevato che con ordinanza del 21/12/2011 le parti sono state onerate di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato, determinata dalla mancata comunicazione alla parte convocata della domanda di mediazione proposta dalla parte richiedente la mediazione; 

rilevato che il nuovo tentativo di mediazione ritualmente espletato ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione degli odierni convenuti, attestata dal verbale di esito negativo del 16/04/2012 prodotto in atti dalla parte attrice; 

rilevato che la difesa dei convenuti ha giustificato la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione affermandone la inutilità in ragione del fatto che tale tentativo era stato espletato dopo la proposizione del giudizio ed affermando l’impossibilita di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette” (cf. fax dell’11/04/2012 inviato all’organismo di mediazione, prodotto in giudizio dalla difesa della parte convenuta);

ritenuto che le giustificazioni addotte non possono in alcun modo ritenersi valide, in considerazione del fatto che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti;

rilevato che ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo;

rilevato che la norma in questione è applicabile ratione temporis alla fattispecie presente, trattandosi di procedimento obbligatorio di mediazione svolto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

rilevato che la lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta;

rilevato che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e che tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia;

ritenuto, pertanto, che la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio;

rilevato che le parti hanno chiesto la fissazione dei termini di cui all'art. 186, sesto comma, c.p.c.;

P.Q.M.

visto l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 condanna i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

concede alle parti i seguenti termini perentori:

     - entro il --- per deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni   e delle conclusioni gia proposte, secondo quanto previsto previste dall’art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.;

    – entro il ---, per il deposito di memorie contenenti repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette nonche per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, ai sensi dell¡¦art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.;

    – entro il ---, per il deposito delle memorie contenenti la sola indicazione di prova contraria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c.;

rinvia il processo per la pronuncia sulle richieste istruttorie riproposte dalle parti all’udienza del ---.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 09/05/2012.

Il Giudice Angelo Piraino

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.