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26 marzo 2012

64/12. La domanda riconvenzionale inedita è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2012)

=> Trib. Firenze, 14 febbraio 2012

La domanda riconvenzionale c.d. inedita, cioè non inserita prima in sede mediativa (ad esempio, nella procedura di mediazione iniziata per la domanda principale), deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione. (1)

Rilevato che la domanda principale non rientra, ratione temporis, nelle previsioni dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta quando il primo comma dell'art. 5 menzionato era entrato in vigore (per la materia che interessa, cioè per le locazioni), la domanda riconvenzionale deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce della formulazione dell’art. 5 cit., in base all’interpretazione teleologica e sistematica della normativa in materia. (2)

Non può disporsi la separazione delle domande, dal momento che non avrebbe significato, tenuto conto delle finalità compositive della procedura mediativa, portare in mediazione la lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, mentre la stessa controversia, oggetto delle pretese della parte attrice, viene decisa in via autoritativa: la mediazione deve, per sua natura, riguardare il rapporto nella sua interezza, affinché nella sede mediativa, sia pure formalmente attivata con riferimento alla domanda riconvenzionale, sia possibile risolvere il conflitto contemperando gli interessi di entrambe le parti.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2012

Tribunale di Firenze
14 febbraio 2012
Ordinanza

Il giudice Luciana Breggia;

vista la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta da parte convenuta;

Rilevato che la domanda principale non rientra, ratione temporis, nelle previsioni dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta il 13.2.2012, quando il primo comma dell'art. 5 menzionato, era entrato in vigore (per la materia che interessa, cioè per le locazioni);

che pertanto, non essendo stata posta in mediazione la lite di cui alla domanda principale, viene in considerazione la domanda riconvenzionale del convenuto, che deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce della formulazione dell’art. 5 cit., in base all’interpretazione teleologica e sistematica della normativa in materia;

che da tale normativa - v. da ultimo il comma 6 bis dell’art. 5 menzionato - e dalla Direttiva europea in tema di mediazione (2008/52/CE), emerge un favor per tale forma di soluzione dei conflitti, sia pure senza dimenticare l’esigenza di un corretto equilibrio tra mediazione e giurisdizione;

che al riguardo è pertinente anche il richiamo alla 'magna charta of judges', approvata, il 17 novembre del 2010, dal Consiglio consultivo dei giudici europei in seno al consiglio d'Europa che prevede, al punto 15, l'impegno a promuovere i metodi alternativi di composizione delle controversie;

che nello stesso tempo il Comitato dei Ministri degli Stati europei ha approvato la Raccomandazione sui giudici (Recommandation- CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités), che, all’art. 39 - Modes alternatifs de règlement des litiges - prevede: Le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges devrait être encourage;

che non può disporsi nemmeno la separazione delle domande, dal momento che non avrebbe significato, tenuto conto delle finalità compositive della procedura mediativa, portare in mediazione la lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, mentre la stessa controversia, oggetto delle pretese della parte attrice, viene decisa in via autoritativa: la mediazione deve, per sua natura, riguardare il rapporto nella sua interezza, affinché nella sede mediativa, sia pure formalmente attivata con riferimento alla domanda riconvenzionale, sia possibile risolvere il conflitto contemperando gli interessi di entrambe le parti;

che la conclusione accolta in questo provvedimento, non è condivisa da chi ha inteso sottolineare, tra l'altro, i profili problematici che si porrebbero rispetto al principio di ragionevole durata del processo qualora si ritenesse che la domanda riconvenzionale sia sottoposta alla condizione obbligatoria di procedibilità di cui all’art. 5 cit. (trib. Palermo, sez. distaccata di Bagheria, 11 luglio 2011);

che tuttavia deve essere considerato non solo il principio di ragionevole durata del processo, ma anche il principio di ragionevole durata della risoluzione della lite, desumibile dalla direttiva europea prima citata (senza dimenticare che, in caso di esito positivo della mediazione, la lite giudiziaria non avrebbe più svolgimento in nessuno dei gradi astrattamente ipotizzabili);
che dunque la domanda riconvenzionale c.d. inedita, cioè non inserita prima in sede mediativa (ad esempio, nella procedura di mediazione iniziata per la domanda principale), deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione;

che occorre dunque non solo differire l’udienza ex art. 418 cpc in relazione alla domanda riconvenzionale, ma anche assegnare termine ex art. 5 per la domanda di mediazione relativa alla medesima riconvenzionale, rinviando la causa ad epoca successiva al periodo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/10 per il procedimento di mediazione;

P.Q.M.

1. dà termine alla parte convenuta sino a 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare la domanda di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/10 in relazione alla domanda riconvenzionale;

2. differisce la prima udienza ex art. 418 cpc al 17.10.2012, ore 11,30.

Si comunichi.

Firenze, 14.2.2012

Il Giudice
Luciana Breggia

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.