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21 marzo 2012

61/12. Interdizione e mediazione: il mediatore deve verificare che le parti abbiano piena capacità di disporre del diritto conteso (Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2012)

=> Trib. Varese, 13 febbraio 2012

E’ preciso compito dei mediatori accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità di assumere decisioni nel corso del processo di mediazione, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui agli art. 375 c.c.: il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. artt. 374, 375 c.c.), procedere a transazioni (1) (2).

(1) Art. 374 c.c. Autorizzazione del giudice tutelare.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

(2) Art. 375 c.c. Autorizzazione del tribunale.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2012

Tribunale di Varese
Ufficio della Volontaria Giurisdizione
13 febbraio 2012
Decreto 

L’interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti.

I condividenti dell’interdetto hanno presentato domanda presso l’organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l’art. 5 del d.lgs.28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzato a poter partecipare all’incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Giova precisare, peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale cui deve godere il mediatore.
Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui agli art. 375 c.c., il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. artt. 374, 375 c.c.), procedere a transazioni.

P.Q.M.

AUTORIZZA il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto. 

Letto ed applicato l’art.741, comma II c.p.c.

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata.

SI COMUNICHI
Varese, lì 13 febbraio 2012

IL GIUDICE TUTELARE
GIUSEPPE BUFFON

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.