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12 marzo 2012

55/12. Mediazione delegata: ambito di applicazione e poteri del giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2012)


=> Trib. Prato, 16 gennaio 2012

L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 (1) relativo alla mediazione su invito del giudice deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria, in quanto: nel caso dell’art. 5, 2 comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti.”; tale soluzione è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (2)

L’esercizio del potere discrezionale del giudice di invitare le parti alla mediazione deve tenere conto del favor mediationis quale emerge dall’art. 12, d.l. n. 212/2011, a norma del quale si ritiene che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, 2 comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia (3).

(2) Art. 111 Cost.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2012

(3) L’art. 12 d.l. n. 212/2011 aveva introdotto alcune modifiche al d.lgs. n. 28 del 2010; modifiche che non sono poi state convertite in legge, con la conseguenza che la disciplina della mediazione è rimasta immutata.

Tribunale di Prato
16 gennaio 2012
Ordinanza
…Omissis…

rilevato che il d. lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, prevedendo due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1), e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2);

che, in particolare, con riferimento alla mediazione su invito del giudice, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010 prevede che: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”;

che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc;

che tale conclusione è supportata dal fatto che, nel caso dell’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti.”;

che tale soluzione ermeneutica è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.;

che, nondimeno, l’esercizio di tale potere discrezionale deve tenere conto non solo dei principi appena richiamati, ma, altresì, del favor mediationis quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12 prevede che: “1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”; b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,»;

che l’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;

che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
2. devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
3. il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);

PQM

visto l’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010

invita le parti a procedere alla mediazione.

Rinvia all’udienza del 31 gennaio 2012 ore 9.00 per l’eventuale adesione delle parti all’invito a procedere alla mediazione.

Rimette all’esito della verifica dell’intento delle parti di aderire all’invito a procedere alla mediazione la decisione sui mezzi istruttori.

Si comunichi
Prato, 16 gennaio 2012

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.