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21 febbraio 2012

42/12. Ambito applicativo della mediazione obbligatoria: interpretazione oggettiva o soggettiva? (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2012)


Ambito applicativo della mediazione obbligatoria:
interpretazione oggettiva o soggettiva?
di Giulio Spina

1. Premessa

Con riferimento ai criteri interpretativi utili a comprendere se una specifica controversia rientri o meno all’interno dell’alveo applicativo della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010 (1) si è già rilevato come si ritenga necessario fare riferimento, a prescindere dalla eventuale  qualificazione giuridica indicata dalle parti, ai fatti e alle domande proposte delle parti, e dunque a quello che in termini processuali è il c.d. petitum sostanziale: il contenuto sostanziale delle pretese e la natura delle situazioni dedotte in controversia (2).

2. La questione

Ciò considerato, si ritiene utile osservare come, all’art. 5, primo comma in parola, il legislatore, al fine di definire l’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, utilizzi la formula “controversie in materia di (…).
Sul punto si consideri come risulti pacifico che la formula “controversie in materia di” sia più ampia della formula “controversie di” (3).
D’altro canto, si tenga presente che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. (4)

3. Il criterio oggettivo

Come conciliare, allora, una lettura dell’art. 5, primo comma d.lgs. n, 28 del 2010 conforme al dettato costituzionale con la voluta ampiezza dell’espressione usata dal legislatore delegato del 2010?
Sin quando – si ritiene – la singola controversia abbia, in concreto, un collegamento con la disciplina delle materie elencate dall’art. 5, comma 1 in parola.  
Il parametro in base al quale verificare se una singola controversia verta, a norma della disposizione in esame, in una materia per cui la mediazione è prevista come obbligatoria è pertanto la disciplina che regola la controversia, la normativa applicabile: dunque la richiesta di tutela, non, invece, la qualità dei soggetti in lite.
Si propende dunque per il criterio interpretativo oggettivo, e non soggettivo, dell’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010.  
Se dunque, ad esempio, due soggetti sono tra loro in lite per un inadempimento contrattuale o per una causa di risarcimento danni, sebbene i medesimi siano condomini, non troverà applicazione la disciplina della mediazione obbligatoria. Se, invece, i medesimi soggetti sono in lite, ad esempio, per la definizione delle tabelle millesimali, la relativa controversia sarà di natura condominiale e, dunque, trovando applicazione la disciplina del condominio, risulterà assoggettata all’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010.




(4) Si veda al riguardo Cass. n. 967 del 2004.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2012