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27 gennaio 2012

25/12. L’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari: non si applica la mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2012)

è Trib. Varese 10 giugno 2011

Nel caso di specie, il contratto di conto corrente dedotto ed allegato dalla Banca attrice nell’odierna lite non è soggetto non è l’oggetto del giudizio e non è nemmeno la materia del contendere: esso viene dedotto quale humus negoziale da cui hanno tratto linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in esecuzione e quindi quale giustificazione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. portata alla cognizione di questo Ufficio. Guardando al petitium sostanziale, insomma, la banca chiede esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della creditrice(1).
Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria.

Orbene, l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari”(2). Ebbene, l’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili le sole cause con cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l’actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione delle garanzia patrimoniale.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2012


Tribunale di Varese
Sez. I civile
10 giugno 2011
ordinanza

L’atto di citazione è stato notificato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque nella vigenza della mediazione obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell’art. 5 comma 1 del decreto cit.

Tra le cause soggette all’obbligo della preventiva mediazione, rientrano i contratti bancari e, quindi, la materia sostanziale da cui trae linfa l’odierna controversia. Vi è, però, che, nel caso di specie, il contratto di conto corrente dedotto ed allegato dalla Banca attrice nell’odierna lite non è soggetto non è l’oggetto del giudizio e non è nemmeno la materia del contendere: esso viene dedotto quale humus negoziale da cui hanno tratto linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in esecuzione e quindi quale giustificazione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. portata alla cognizione di questo Ufficio.
Guardando al petitium sostanziale, insomma, la banca chiede esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della creditrice.

Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L’istituto tipizzato dal Legislatore nel decreto 28/2010 va inquadrato sistematicamente nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, in cui si frappone tra l’utente e l’accesso alla Giustizia, una condizione di procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha, però precisato che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con norme ordinarie che debbono essere considerata di “stretta interpretazione” (Corte cost., sentenza n. 403 del 2007).
Orbene, l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari”. Ebbene, l’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili le sole cause con cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l’actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione delle garanzia patrimoniale.
Non essendo possibile l’interpretazione analogica o estensiva dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie.

P.Q.M.

CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere da oggi:
1.      un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2.      un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e  produzione documentali;
3.      un termine di ulteriore venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
RINVIA l’udienza in data 16 dicembre 2011 ore 10.10 per decidere sulle richieste istruttorie e provvedere ai sensi degli artt. 183, comma VII c.p.c.
Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2004 conv. In l. 24/2010
INVITA i difensori che non lo abbiano fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125,163,167 c.p.c., negli atti ivi indicati
Informativa sulla mediazione

Varese, lì 10 giugno 2011

Il Giudice

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.