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23 gennaio 2012

18/12. L’informativa dell’avvocato deve essere chiara, specifica e distinta dalla procura alle liti (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2012)

è Trib. Varese, ord. 6 maggio 2011

L’informativa è omessa nel caso in cui consista in una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti (fattispecie in cui nella procura estesa a margine della citazione era contenuto il seguente inciso: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”).

Il Tribunale di Varese con l’ordinanza 6 maggio 2011 si è così espresso in merito all’informativa in tema di mediazione cui l’avvocato è tenuto nei confronti dell'assistito a norma dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010(1).

In particolare, il giudice ha rilevato quanto segue: l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, per cui “non è sufficiente richiamare gli articoli di Legge mediante una relatio che il cliente difficilmente può comprendere, nella maggior parte dei casi, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010”; deve inoltre “trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo”.

Da ultimo il giudice, rilevando che l’informativa non specificava neppure in quali casi la mediazione è obbligatoria, osserva, leggendo la norma di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, che “nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo”; pertanto, nel caso in esame, ha provveduto disponendo la comparizione dell’attore onde fornirgli l’informativa omessa dal difensore solo nel caso in cui l’avvocato non alleghi al proprio fascicolo, prima dell’udienza successiva, il documento che contiene l'informazione, debitamente sottoscritto dall'assistito.

Si riporta il teso dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2012

Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 6 maggio 2011

Il Giudice

Sentite le parti, Osserva.

...omissis...

Rileva che nella procura estesa a margine della citazione, è contenuto il seguente inciso: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”.

Ai sensi dell’art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto dal difensore della parte attrice. L’informativa, infatti, è omessa nel caso in cui consista in una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti.

Diversi indici normativi depongono nel senso della inidoneità della informativa (che informativa non è) in casi del genere.
1) ai sensi dell’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010, “l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto”, per cui - come invero suggeriva ufficialmente il Consiglio Nazionale Forense – non è sufficiente richiamare gli articoli di Legge mediante una relatio che il cliente difficilmente può comprendere, nella maggior parte dei casi, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010;
2) ai sensi dell’art. 4, comma III, cit., “il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio”: è, dunque, chiaro che deve trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo.
3) Infine, verrebbe anche frustrata la ratio della norma il cui fine è quello di rendere chiaramente noto alla parte del futuro giudizio, quali diritti e doveri nascano a suo carico in virtù del decreto legislativo 28/2010. Non solo: nella clausola di stile introdotta nella procura non si specifica affatto in quali casi la mediazione è obbligatoria nonostante la norma prevede espressamente che: “l'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Alla luce dei rilievi che precedono, questo giudice accerta che il difensore della parte attrice ha omesso di rendere al proprio cliente l’informativa di cui all’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010. In tal caso, sempre ai sensi dell’enunciato normativo citato “il giudice (…) se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. La norma sembrerebbe imporre al giudice di dover convocare il rappresentato onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell’art. 4 comma II d.lgs. 28/2010. Vi è, però, che un obbligo in tal senso, oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale posto che, quando ad esempio vi è un difetto di procura (che involge pur sempre il rapporto tra cliente e avvocato) è sempre consentito al difensore di svolgere un’attività salvifica o, se si vuole, di sanatoria. E, allora, nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l’incombente, inevitabilmente, può “appesantire” il calendario dei processi del giudice.

Le parti hanno chiesto i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, concordemente, per favorire trattative pendenti, hanno però richiesto che il dies a quo della decorrenza venga differito al 16 settembre 2011. La richiesta va accolta in ragione del comune accordo, della valutazione di opportunità resa da questo giudice e dell’assenza di norme imperative che impediscano espressamente di differire il dies a quo di un termine perentorio.

P.q.m.
visto l’art. 183, comma VI, c.p.c.
Verificata la regolarità del contraddittorio,
vista la richiesta dei difensori, ex art. 183, comma VI, c.p.
Concede alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere dal 16 settembre 2011:
1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Rinvia, l’udienza in data 20 gennaio 2011 ore 10.50 per decidere sulle richieste istruttorie e provvedere ai sensi degli artt. 183, comma VII, c.p.c.

Visto l’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010
Dispone la comparizione dell’attore onde fornirgli l’informativa omessa dal difensore. La comparizione non è necessaria là dove l’avvocato alleghi al proprio fascicolo, prima della prossima udienza, il documento che contiene l'informazione, debitamente sottoscritto dall'assistito.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2009 conv. in l. 24/2010
invita i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.