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21 gennaio 2012

14/12. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria: il giudice assegna il termine per l’inizio della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/12)

è Trib. Prato 30 marzo 2011

A prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza (in questo caso ai sensi dell’art. 420 c.p.c.) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 28/2010 (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi del secondo comma dell’art. 6 d.lgs. 28/2010).

Il principio espresso dal Tribunale di Prato col decreto del 30 marzo 2011 riguarda un caso vertente in materia diversa da quelle che l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010 indica come non soggette all’obbligo del preliminare espletamento del procedimento di mediazione disciplinato dallo stesso decreto legislativo; il ricorso depositato, infatti, illustra il giudice, “risulta attenere a domanda di accertamento dell’intervenuto esercizio del recesso - ad opera della resistente - senza l’osservanza del termine di preavviso pattuito, con conseguente domanda di condanna della resistente stessa al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità di canone locativo (sì che non può ravvisarsi l’ipotesi di cui all’art. 4, lett. c) d.lgs. n. 28 del 2010”; la controversia in esame, pertanto, rientra nell’alveo applicativo dell’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, “di talché le odierne ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma”; diversamente da quanto avvenuto (1).

Per quanto invece attiene alla notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto, ai sensi dell’art. 415, 4° comma, c.p.c., il medesimo giudice ha ritenuto quanto segue: “la struttura di tale norma non consenta la posticipazione del decorso del termine stesso all’esito dell’esperimento della procedura di mediazione (o del termine massimo di quattro mesi per la sua definizione), anche in considerazione del fatto che la previsione di cui al citato art. 5, 1° comma, quarto e quinto periodo, d.lgs. n. 28 del 2010 indica esclusivamente, tra le attività di rinvio, quella concernente la fissazione della successiva udienza e non anche delle attività ad essa correlate ma ancorate a distinti dies a quo (come, appunto, la notifica del ricorso e del decreto ex art. 415, comma 4 c.p.c.)”.


Si riporta il teso degli art. 5, commi 1, 4 e 5, nonché dell’art. 6, d.lgs. n. 28 del 2010.

Art. 5, comma 1.

“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Art. 5, comma 4.

I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale”.

Art. 5, comma 5.

Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto”.

Art. 6

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2012

Tribunale di Prato

Decreto 30 marzo 2011

Il Giudice,
visto il ricorso ex art 447 bis c.p.c. presentato da C. M. e A. C., depositato in Cancelleria in data 25.3.2011;

Rilevato che

il ricorso in questione risulta essere stato presentato in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 4.3.2010 n° 28 (“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), come determinata dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

nel caso in esame, peraltro, si verte in materia diversa da quelle che l’art. 5, 4° comma, del citato D.Lgs 28/2010 indica come non soggette all’obbligo del preliminare espletamento del procedimento di mediazione disciplinato dallo stesso decreto legislativo; il ricorso sopra indicato risulta infatti attenere a domanda di accertamento dell’intervenuto esercizio del recesso - ad opera della resistente - senza l’osservanza del termine di preavviso pattuito, con conseguente domanda di condanna della resistente stessa al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità di canone locativo (sì che non può ravvisarsi l’ipotesi di cui al citato art. 4, lett. c) del D.lgs 28/2010, concernente infatti esclusivamente i procedimenti “…per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile”);

parimenti, la materia in considerazione non risulta rientrare tra quelle in riferimento alle quali l’art. 2, comma 16 decies, del D.L. 29.12.2010, n° 225 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26.2.2011, n° 10) ha previsto la proroga di dodici mesi del termine di entrata in vigore stabilito dal citato art. 24, comma 1, del D.Lgs 28/2010 (dal momento la proroga in questione è stabilita “…limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”);
ne consegue come la controversia in esame rientri nell’alveo applicativo dell’art. 5 del D.Lgs 28/2010, di talché le odierne ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma; non risulta tuttavia che ciò sia avvenuto;

va quindi ricordato che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”; alla stregua di tali previsioni è pertanto imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda, senza necessità di procedere alla fissazione (in questo caso) dell’udienza ex art. 420 c.p.c.;

il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”; di conseguenza, a prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza (in questo caso, come detto, ai sensi dell’art. 420 c.p.c.) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice - ai sensi del secondo comma del predetto art. 6 -); per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, ora citato, inoltre, il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”, sì che il computo inerente la determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;

in considerazione infine del fatto che la domanda avanzata dalle sigg.re M. e C. risulta assoggettata, in forza dell’espresso richiamo operato dall’art. 447 bis c.p.c., al rito previsto dagli artt. 414 e ss c.p.c. (nei limiti del richiamo medesimo), ritiene lo scrivente che la fissazione dell’udienza debba essere effettuata avendo a riferimento anche il termine di cui all’art. 416, 1° comma, c.p.c., da computare in aggiunta al periodo di quattro mesi sopra indicato, onde evitare di addivenire al risultato di costringere la parte resistente a costituirsi in giudizio in concomitanza con il perdurante svolgimento della procedura di mediazione (ciò che, oltre ad essere evidentemente incongruo, si appalesa in contrasto con la riscontrata improcedibilità della domanda);

per quanto invece attiene alla notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto, ai sensi dell’art. 415, 4° comma, c.p.c., si ritiene che la struttura di tale norma (che fissa il decorso del termine di dieci giorni, ivi previsto, al momento della pronuncia del decreto) non consenta la posticipazione del decorso del termine stesso all’esito dell’esperimento della procedura di mediazione (o del termine massimo di quattro mesi per la sua definizione), anche in considerazione del fatto che la previsione di cui al citato art. 5, 1° comma, quarto e quinto periodo, del D.Lgs 28/2010 indica esclusivamente, tra le attività di rinvio (quale conseguenza del rilievo della – sui generis – improcedibilità in questione), quella concernente la fissazione della successiva udienza e non anche delle attività ad essa correlate ma ancorate a distinti dies a quo (come, appunto, la notifica del ricorso e del decreto ex art. 415, 4° comma, c.p.c.);

P.Q.M.

rileva l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D.Lgs 4.3.2010 n 28 e, per l’effetto, assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, computati a decorrere dalla comunicazione del presente decreto;

fissa udienza di discussione alla data del 10.10.2011, ore 10.00, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla parte resistente entro il termine di cui all’art. 415, IV comma, c.p.c.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Prato, 30.3.2011

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.