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21 gennaio 2012

12/12. L’informativa incide solo sul rapporto negoziale tra professionista e cliente. L’eventuale eccezione di improcedibilità va disattesa (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2012)

è Trib. Palermo 24 marzo 2011

Deve disattendersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai resistenti che denunziano il difetto, nel mandato conferito dai ricorrenti-reclamanti al difensore, delle indicazioni inerenti la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione.
La conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento del contratto) (1).

Si riporta il teso dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2012

Tribunale  Palermo
sez. II
24 marzo 2011
riunito in Camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo Presidente
Dott. Rita Paola Terramagra Giudice
Dott. Giuseppe De Gregorio Giudice rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., depositato in data 25.1.2011 --------
avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa nel procedimento n° 13201/2010 R.G.,
promosso dagli odierni reclamanti nei confronti di Condominio di via n° 72
Palermo, --------.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza in Camera di Consiglio
dell’11.3.2011,

OSSERVA

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso
sollevata dai resistenti ----- e -------, che (anche in questa sede) denunziano il
difetto, nel mandato conferito dai ricorrenti-reclamanti al difensore, delle
indicazioni inerenti la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione,
secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010.
L’eccezione è infondata. Invero, ai sensi dell’art. 4 comma III del d.lvo
28/2010 all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è tenuto ad
informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione; la norma prevede altresì che “in caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”.
Come si vede, la conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato
letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra
professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento
del contratto); e con l’annullabilità che evidentemente non potrà, se del caso, essere
fatta valere solamente dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.
Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata
allegazione del documento informativo – ad informare “la parte della facoltà di
chiedere la mediazione”; procedimento di mediazione che peraltro, per quanto
disposto dall’art. 5 dello stesso d.lvo 28/2010, neppure è condizione di procedibilità
(nelle materie ivi elencate) laddove, come nel caso di specie, ad essere proposto sia
un giudizio cautelare.

Passando al merito, con l’ordinanza impugnata è stato disatteso il ricorso ex
artt. 669 bis e 700 c.p.c, teso ad ottenere l’esecuzione delle riparazioni necessarie a
porre fine alle lamentate infiltrazioni di acqua e di umidità (così il reclamo); ciò
sullo sfondo dell’instauranda causa di merito, finalizzata (tale aspetto era già
delineato nel ricorso introduttivo) al risarcimento dei danni patiti, a cose e persone,
relativamente all’appartamento di proprietà dei ricorrenti-reclamanti, sito al piano
terra dell’edificio di via n° 72; danni ascritti alla cattiva tenuta delle pareti della
cisterna interrata posta a ridosso dell’appartamento, cisterna di proprietà dei
condomini dell’ala B dell’edificio.
Fulcro delle doglianze del reclamante attiene alla circostanza che il giudice di
prima istanza non avrebbe esattamente valutato la fondatezza della pretesa, e,
correlativamente, le ragioni di urgenza.
Ciò posto, il provvedimento, con cui sono state compiutamente esaminate le
emergenze processuali, va confermato.
Invero, i ricorrenti nessun riscontro hanno fornito alle loro allegazioni, né
documentale (fotografie, perizia di parte) né attraverso prove costituende
(l’informatore indicato risulta essere l’inquilino dell’appartamento dei ricorrenti,
dunque legittimato a partecipare al giudizio: e di fronte alla eccezione di incapacità
a testimoniare sollevata, è stato emesso correttamente provvedimento ex art. 246
c.p.c.). Di guisa che non risulta provato e che si siano verificate le dedotte
infiltrazioni all’interno dell’appartamento; e, soprattutto, che queste siano tali da
rendere insalubre l’appartamento, e foriere di rischi per cose e persone (quali, ad
esempio, distacchi di intonaci, pericolo di crollo, etc.).
Né può dirsi supportare la pretesa dei ricorrenti la circostanza che sia
implicitamente ammessa dai resistente Condominio la situazione afferente la
cisterna, e cioè che verosimilmente detta presenti delle perdite da ricondurre ad
omessa manutenzione. Tale aspetto, invero, potrebbe, ove confermato (trattasi di
perizia di tecnico che può assumere mero valore indiziario, non già confessorio),
supportare uno dei fatti che dovrebbero supportare la pretesa; ma nulla dice sulle
conseguenze di tali perdite, se cioè esse abbiano causato (ciò al più si può
presumere) infiltrazioni, e tanto gravi da consentire l’adozione del provvedimento
in via di urgenza.

Per tali considerazioni, il reclamo, infondato, va disatteso, rimanendo
assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate per come specificato in
dispositivo.

P. Q. M.

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c., disattesa allo stato ogni altra diversa istanza:
Rigetta il reclamo proposto da XXX, JJJJ, avverso l’ordinanza ex art. 700
c.p.c. resa il 23.12.3010 nel procedimento n° 13201/2010 R.G.. Condanna i predetti
alla rifusione a favore di Condominio di via ------ delle spese del presente giudizio,
che liquida per tutti in complessivi € 3.560,00.=, di cui € 60,00 per esborsi, € 1.900,00
per diritti (600,00 per il Condominio), € 1.600,00 per onorari (€ 500,00 per il Condominio),
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile in
data 11 marzo 2011.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Depositato in cancelleria il 24.3.2011

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.