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19 gennaio 2012

10/12. Mediazione delegata: il giudice fissa il termine per il deposito dell’istanza di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2012)


è Trib. Roma 9 dicembre 2010

Considerato che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; ritenuto che si intende procedere nell'ambito del secondo comma di cui all'art. 5 decr. legisl. 28/2010;
considerato che sono emersi elementi che ben potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti; si fissa termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto (1).

Si riporta il teso dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010.
“Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2012

Tribunale di Roma
Sezione distaccata di Ostia
Ordinanza
09 dicembre 2010
Il Giudice,  
dott. Massimo Monconi,  
letti gli atti e le istanze delle parti,  

osserva:

1.
F. G., alla data della citazione per finita locazione, aveva (sempre che sussista nei termini esposti dagli intervenuti il contratto con il quale in data 18.3.209 è stata risolta la donazione) piena titolarità del diritto azionato.
E' dubbio, ma va approfondito, che il contratto di locazione abbia la scadenza indicata dall'intimante, trattandosi di locale ad uso non abitativo, per il quale la scadenza naturale potrebbe essere il 28.2.2013.
Inoltre si afferma di una transazione (non prodotta) tra gli intervenuti (nuovi proprietari) ed il conduttore che rende poco plausibile la permanenza della domanda riconvenzionale di responsabilità precontrattuale, di dubbio fondamento, del B. contro il F.
Inoltre, se è vero come si afferma nelle note integrative dei G./P. che il locale è stato riconsegnato, sono venute meno le domande di costoro contro B. e quindi ben potrebbero tutte le parti transigere l'intera controversia con compensazione delle spese, facendosi carico ognuna del pagamento del proprio difensore.

2.
Ed inoltre:
considerato che in relazione agli atti, all'istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per entrambe le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 del decr. legisl. 4.3.2010 n. 28), della controversia in atto;
ritenuto che si intende procedere nell'ambito del secondo comma di cui all'art. 5 decr. legisl. 28/2010;
considerato in particolare ed in concreto che sono emersi i suddetti elementi che ben potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;
ritenuto che si fissa termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto;
preso atto che sono stati ormai istituiti e sono già operativi, in applicazione del decr. legisl. 28/2010, diversi organismi di mediazione (ad es. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Piazza Cavour);

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,
- INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art. 4 3° co. decr. Lgsl. 28/2010;
- DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di media-conciliazione;
- FISSA termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto;
- RINVIA all'udienza del 22.11.2011 h. 9, 30 per quanto di ragione.
-FARE AVVISI
Ostia lì 9.12.2010
II Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.